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16.1996.152 • TRAC TI 16.1996.152 Generato dall'IA

Attorney Fee Dispute and Procedural Compliance Appeal

Numero d'incarto 16.1996.152
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought review of a lower court's decision that granted an attorney's request for payment of outstanding professional fees of 350 Swiss Francs plus accessories, rejecting the debtor's opposition. The appellate court determined that the appeal was null because it failed to specify the grounds for cassation, specifically omitting any stated grounds against the lower court's findings as required by procedural code, even though the appellant merely reiterated the denial of a mandate agreement; furthermore, the court noted that even on the merits, the appeal was unfounded because the appellant admitted consulting the attorney whose services are presumed to be remunerated unless otherwise agreed.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 327 cpv. 1 CPC, Art. 394 cpv. 3 CO, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Attorney Fee Dispute and Procedural Compliance Appeal: The appellate court determined that the appeal was null because it failed to specify the grounds for cassation, specifically omitting any stated grounds against the lower court's findings as required by procedural code, even though the appellant merely reiterated the denial of a mandate agreement; furthermore, the court noted that even on the merits, the appeal was unfounded because the appellant admitted consulting the attorney whose services are presumed to be remunerated unless otherwise agreed.

Parole chiave

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controllo della procedura pagamento dell'emolumento motivi di cassazione riduzione della mercede d'avvocato esame nel merito mercede del perito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The provisions are cited in the preamble to the operative part ('richiamati gli art. 327 segg. CPC') concerning the appeal procedure, leading to the nullity decision.

art. 148 CPC

Cited in the reasoning as the basis for imposing costs according to the losing party principle, which is implemented in the second order.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00152 · Lugano 2 giugno 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 dicembre 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 22 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1996 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 350.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 19 settembre 1996 lo __________, ovvero gli avvocati __________ e __________ costituenti una società semplice, hanno proceduto nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 350.- e accessori a saldo della nota professionale 28 luglio 1993 relativa a prestazioni professionali effettuate dall’avvocato _________ al quale il convenuto si era rivolto per ottenere informazioni in merito ad un permesso di dimora per __________ (doc. A);

che all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’adempimento del mandato da parte dell’istante;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata l’inconcludenza delle contestazioni sollevate dal convenuto che in precedenza aveva implicitamente riconosciuto la pretesa dell’istante alla quale aveva opposto in compensazione un suo credito, ha accolto l’istanza;

che con scritto 16 dicembre 1996, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando la pretesa avversaria in quanto basata su un contratto di mandato mai perfezionatosi tra le parti;

che con osservazioni 24 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 329 cpv.

2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nel caso di specie l’impugnazione di __________, con la quale non chiede l’annullamento della sentenza del giudice di pace (art. 327 cpv. 1 CPC), ma si limita a ribadire l’inesistenza di un contratto di mandato tre le parti, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;

che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rivelerebbe infondato, ritenuto che in prima sede l’insorgente ha ammesso di essersi rivolto all’avv. __________ le cui prestazioni, salvo diversa pattuizione che spettava al convenuto provare, sono di natura onerosa (art. 394 cpv. 3 CO);

che i rapporti tra l’istante e __________ esulano dalla presente fattispecie;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC),

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. L’atto ricorsuale 16 dicembre 1996 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 60.- quale indennità per questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria