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16.1996.150 • TRAC TI 16.1996.150 Generato dall'IA

Annulment of Summary Rejection of Debt Opposition Due to Violation of Right to Be Heard

Numero d'incarto 16.1996.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought the annulment of a lower court's decision, which had summarily rejected the opposition to an execution proceeding for an alleged debt arising from custody fees, because the lower court dismissed the request "for lack of form" without summoning the parties for discussion, thus failing to adhere to the requirement of the right to be heard under summary debt collection opposition procedures. The court of cassation reasoned that although the substance of the request was clear, the summary procedure requires the parties to be cited for a hearing where the judge can evaluate the existence of the debt recognition, and deciding without hearing the parties violates fundamental procedural rules, requiring the prior judgment to be annulled and the case remanded for a new decision after proper convocation.

Regesto Legislator

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Art. 82 LEF, Art. 327 CPC, Art. 387 cpv. 1 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 4 Cost, Art. 332 cpv. 2 CPC; Annulment of Summary Rejection of Debt Opposition Due to Violation of Right to Be Heard: The court of cassation reasoned that although the substance of the request was clear, the summary procedure requires the parties to be cited for a hearing where the judge can evaluate the existence of the debt recognition, and deciding without hearing the parties violates fundamental procedural rules, requiring the prior judgment to be annulled and the case remanded for a new decision after proper convocation.

Parole chiave

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diritto di essere sentito violazione dei diritti procedurali incasso procedura di annullamento citazione a comparire riconoscimento della decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 82 LEF
che con il querelato giudizio il primo giudice, senza convocare le parti alla discussione, ha respinto l’istanza “per difetto di forma” non ritenendo che dalla documentazione prodotta dall’istante fosse possibile desumere un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;
Art. 327 CPC
_________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, in particolare gli art.
Art. 387 cpv. 1 CPC
Cited in the reasoning regarding the requirement to summon parties in the summary procedure for rejecting opposition.
Art. 327 lett. g CPC
_________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, in particolare gli art.
Art. 4 Cost
g CPC, ma altresì violazione del diritto di essere sentito delle parti (art. 4 Cost.);
Art. 332 cpv. 2 CPC
This article was mentioned in the reasoning as the basis for remitting the case back to the lower court for a new judgment after resolving the procedural defect.
Art. 142 cpv. 2 CPC
Cited in the reasoning that nullity of a procedural act must be noted ex officio.
art. 327 segg. CPC
The appeal for cassation was explicitly accepted based on these articles.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal for cassation was explicitly accepted based on these articles.

art. 332 cpv. 2 CPC

This article was mentioned in the reasoning as the basis for remitting the case back to the lower court for a new judgment after resolving the procedural defect.

art. 142 lett. b CPC

Cited in the reasoning as the basis for the nullity of the act due to disregard of the right to be heard.

art. 142 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning that nullity of a procedural act must be noted ex officio.

art. 387 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the requirement to summon parties in the summary procedure for rejecting opposition.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00150 · Lugano 7 gennaio 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 dicembre 1996 presentato da

__________ patr. dallo studio legale __________ contro

la sentenza 28 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 novembre 1996 nei confronti di

__________ rappr. dall’__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 14 novembre 1996 l’avv. __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 550.- oltre accessori a saldo della parcella emessa il 9 settembre 1996 per spese e onorari di sua spettanza per la custodia presso di lui, a titolo fiduciario, di un certificato azionario appartenente alla convenuta (doc. B e C);

che con il querelato giudizio il primo giudice, senza convocare le parti alla discussione, ha respinto l’istanza “per difetto di forma” non ritenendo che dalla documentazione prodotta dall’istante fosse possibile desumere un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;

che con il presente tempestivo gravame l’avv. _________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, in particolare gli art. 293 cpv. 1 e 125 CPC, e di aver violato il diritto delle parti al contraddittorio, per aver emanato la sentenza qui dedotta in cassazione senza averle convocate;

che la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è regolata dagli art. 387 segg. CPC e non, come erroneamente indicato dal ricorrente, dagli art. 291 segg. CPC che regolano invece le cause civili inappellabili;

che la richiesta formulata dall'istante -istanza di rigetto dell'opposizioneè chiara e inequivocabile, tanto più così com'è formulata;

che quindi il giudice deve darvi seguito (nel rispetto delle norme procedurali fondamentali), libero poi di valutare l'esistenza dei presupposti dell'art. 82 LEF per accogliere o respingere la domanda sottoposta al suo giudizio;

che nell’ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell’ opposizione, le parti devono essere citate a comparire entro un breve termine dopo di che, il giudice decide in base agli atti e alle loro eventuali allegazioni e contestazioni (art. 387 cpv.

1 CPC);

che se è pur vero che compete al giudice del rigetto l’obbligo di accertare d’ufficio se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito, è altrettanto vero che egli non può effettuare questa valutazione senza prima sentire le parti;

che quindi, il fatto per il primo giudice di aver deciso l’istanza, respingendola “per difetto di forma” senza neppure convocare le parti al contraddittorio, costituisce non solo violazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC, quindi motivo di cassazione ai sensi dell’art.

327 lett. g CPC, ma altresì violazione del diritto di essere sentito delle parti (art. 4 Cost.);

che tale carenza procedurale comporta la nullità dell’atto poichè emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);

che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso solo dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art.

332 cpv. 2 CPC);

che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, mentre il pagamento di ripetibili al ricorrente viene posto a carico dello Stato del Cantone Ticino;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 6 dicembre 1996 dell’__________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

28 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria