Failure to Rule on Postponement Motion Voids Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealing a judgment awarding a creditor payment for textile supplies argued that the trial court violated procedural rules by proceeding with the hearing and issuing a ruling without explicitly ruling on the appellant's timely request for a postponement, thereby denying the right to be heard. The appellate court agreed, reasoning that the trial judge was obligated under the law to rule on the request for adjournment via an ordinance, and the failure to do so, leaving the appellant to reasonably infer the hearing would not proceed, constituted a violation of procedural mandates, the right to be heard, and rendered the resulting judgment null, necessitating the annulment of the decision and remittance for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, art. 142 lett. b CPC; Failure to Rule on Postponement Motion Voids Judgment: The appellate court agreed, reasoning that the trial judge was obligated under the law to rule on the request for adjournment via an ordinance, and the failure to do so, leaving the appellant to reasonably infer the hearing would not proceed, constituted a violation of procedural mandates, the right to be heard, and rendered the resulting judgment null, necessitating the annulment of the decision and remittance for a new hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to order the return of the case file to the lower court for a new judgment after annulling the prior decision.
Cited as a legal basis for cassation due to the violation of Art. 136 CPC (the primary ground for annulling the decision).
Cited as a legal basis for cassation due to the violation of the right to be heard.
Cited implicitly as the procedural nullity flowing from the violation of the right to be heard.
The article whose violation was the primary reason for accepting the appeal and annulling the lower court's decision.
Cited as the basis for the nullity of the procedural act being reviewed ex officio.
Cited in the motivation preamble to justify the decision to accept the appeal under the applicable procedural law.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00146 · Lugano 20 dicembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 3 dicembre 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 giugno 1996 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’555.15 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 giugno 1996 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in causa la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’555.15 a saldo di fatture emesse per la fornitura di materiale tessile e d’abbigliamento al negozio “__________” gestito dalla convenuta (doc. A, B e C);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta di non aver potuto far valere le proprie ragioni e contestazioni in sede di contraddittorio al quale non ha potuto partecipare sebbene ne avesse chiesto il rinvio;
che nella fattispecie il primo giudice, nonostante la tempestiva ed esplicita richiesta di rinvio dell’udienza (fissata per l’8 ottobre 1996) contenuta nello scritto 16 settembre 1996 della convenuta, anzichè deciderla, ha proceduto alla discussione dell’istanza alla sola presenza dell’istante, prolando in seguito il giudizio qui dedotto in cassazione;
che così facendo egli ha violato l’art. 136 cpv . 3 CPC che impone al giudice di decidere la domanda di rinvio con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 ad art. 136): in concreto, avutane risposta negativa, la convenuta avrebbe potuto organizzare di essere rappresentata adeguatamente per il contradditorio;
che a prescindere dall’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il rinvio dell’udienza, il primo giudice era tenuto a pronunciarsi sulla medesima poiché dal suo silenzio la convenuta poteva in buona fede dedurre che la prevista udienza di contraddittorio non avrebbe avuto luogo (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 136);
che quindi, il fatto per il pretore di aver lasciato insoluta la domanda di rinvio dell’udienza, costituisce non solo violazione dell’art. 136 CPC, quindi motivo di cassazione ai sensi dell’art. 327 lett. g CPC, ma altresì violazione del diritto di essere sentito della convenuta (art. 327 lett. e CPC);
che tale carenza procedurale comporta addirittura la nullità dell’atto (sentenza) emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);
che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art. 332 cpv. 2 CPC);
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, nè si assegnano ripetibili alla ricorrente che non ha fatto nessuna richiesta in tal senso,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
1. Il ricorso 3 dicembre 1996 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza
11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria