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16.1996.14 • TRAC TI 16.1996.14 Generato dall'IA

Appeal Dismissed: Unfounded Res Judicata Claim in Execution Proceeding

Numero d'incarto 16.1996.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that partially granted the rejection of their opposition to an execution proceeding initiated to recover court-ordered costs and fees, arguing the lower court ruled on a matter already definitively decided by the appellate chamber in a prior ruling, but the appellate court dismissed the appeal because the exception of *res judicata* was factually unfounded due to the differences in the parties involved in the two proceedings and, furthermore, it was an objection that had not been raised correctly before the first judge, leading to the confirmation of the decision which correctly upheld the definitive rejection of the opposition based on a valid enforcement title.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 97 CPC, Art. 98 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed: Unfounded Res Judicata Claim in Execution Proceeding: Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

Parole chiave

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forza di cosa giudicata opposizione impugnabilità della decisione di rinvio decisione d'esecuzione azione di rivendicazione nel pignoramento esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to govern the procedure of the cassation appeal.

art. 148 CPC

Cited in the preamble for the regulation of costs concerning the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00014 · Lugano 5 marzo 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 gennaio 1996 presentato da

__________ Contro

la sentenza 16 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1995 da

_________ e LLCC, ossia: __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ tutti patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 novembre 1995 __________ e litisconsorti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interpo-sta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’580.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese e tasse di giustizia nonché alle ripetibili poste a carico del convenuto, solidalmente con __________, con sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;

che all’udienza di contraddittorio l’escusso non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il primo giudice, verificata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, alla quale il convenuto non ha opposto alcuna valida eccezione, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’500.-- riconosciuto nella sentenza;

che con atto ricorsuale 24 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato su una controversia già decisa in modo definitivo da questa Camera con sentenza 26 ottobre 1995;

che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art.

321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che con osservazioni 28 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che l’eccezione di cosa giudicata sulla quale l’insorgente basa il proprio gravame è infondata;

che l’eccezione di cosa giudicata non costituisce un presup-posto processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma deve essere proposta dalla parte che se ne prevale (art. 98 CPC);

che l’eccezione di cosa giudicata può trovare accoglimento solo se vi è identità tra le due azioni, ossia se la cosa domandata è la stessa e se la domanda oppone le medesime parti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 98, n. 2, 6 e 8);

che nella concreta fattispecie, ritenuto che il primo giudizio sfociato nella sentenza 26 ottobre 1995 di questa Camera è stato prolato nei confronti dell’avv. __________, mentre quello che ci occupa vede coinvolto un litisconsorzio composto dai comproprietari della PPP costituita sul fondo base n. __________ RFD __________ l’eccezione di cosa giudicata è improponibile a prescindere dal fatto che non è neppure stata sollevata nelle dovute forme dinanzi al primo giudice;

che quindi la decisione impugnata, che ha correttamente concesso il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata non essendo ravvisabile nell’operato del primo giudice nessun vizio né nella valutazione degli atti né tantomeno nell’applicazione del diritto materiale,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 24 gennaio 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria