Ballpoint Pen Invoice Payment Appeal Dismissed for Inadmissibility and Procedural Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a case where a lower court ruled in favor of a claimant for the payment of CHF 2,755 plus accessories related to an invoice for ballpoint pens, the appellate court dismissed the defendant's appeal as inadmissible because it was filed late (after the 20-day limit for appeals against non-appealable sentences) and also failed to meet procedural requirements, specifically lacking specified grounds of fact or law for the cassation request as mandated by statute, and attempting to introduce inadmissible new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 328 cpv. 1 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Ballpoint Pen Invoice Payment Appeal Dismissed for Inadmissibility and Procedural Defects: In a case where a lower court ruled in favor of a claimant for the payment of CHF 2,755 plus accessories related to an invoice for ballpoint pens, the appellate court dismissed the defendant's appeal as inadmissible because it was filed late (after the 20-day limit for appeals against non-appealable sentences) and also failed to meet procedural requirements, specifically lacking specified grounds of fact or law for the cassation request as mandated by statute, and attempting to introduce inadmissible new evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court invoked this article set when rendering the final decision on the merits (declaring the appeal inadmissible).
This article was cited for the determination of procedural costs imposed on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00138 · Lugano 28 novembre 1996/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 13 novembre 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 5 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 gennaio 1996 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’755.- oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 5 agosto 1996 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, accogliendo l’istanza inoltrata dalla ditta __________ nei confronti di __________, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 2’755.- oltre accessori a saldo della fattura
2 dicembre 1994 (doc. D) emessa dall’istante per la fornitura di 3000 penne a sfera BIC, pretesa che il convenuto, assente al contraddittorio, non ha contestato;
che con scritto 13 novembre 1996 __________ ha dichiarato di volere ricorrere contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 328 cpv.
1 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura inappellabile si propone entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che quindi il ricorso spedito il 15 novembre 1996 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo;
che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile poiché non adempie ai requisiti di cui all’art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che infatti, dal contenuto dello scritto 13 novembre 1996 non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente contestata la decisione sulla base della lettera 28 febbraio 1996 __________, lettera la cui produzione è peraltro inammissibile ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:
1. L’atto ricorsuale 13 novembre 1996 di __________ è irricevibile.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria