Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Vehicle Repair Cost Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court decision that granted a claim for payment of repair costs for a vehicle, despite the appellant contesting the scope of the authorized work. The appellate court declared the appeal null because it failed to articulate any specific legal or factual grounds challenging the lower court's finding, which was based on evidence supporting the necessity and proper pricing of the repairs performed, thus violating procedural requirements for a valid cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Vehicle Repair Cost Dispute: The appellate court declared the appeal null because it failed to articulate any specific legal or factual grounds challenging the lower court's finding, which was based on evidence supporting the necessity and proper pricing of the repairs performed, thus violating procedural requirements for a valid cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough the decision declares the appeal null (order 1), the articles cited in the final pronouncement relating to the procedural grounds are Art. 327 CPC, which governs cassation appeals.
This article is cited in the final pronouncement for the allocation of costs.
This law is cited in the final pronouncement regarding court fees and expenses.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00137 · Lugano 28 novembre 1996/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 24 settembre 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 5 settembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 febbraio 1996 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 978.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 febbraio 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 978.- oltre accessori a saldo di fatture emesse nel 1992 per lavori di riparazione effettuati sul veicolo di quest’ultimo;
che all’udienza del 22 febbraio 1996 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito all’istante l’incarico di procedere all’esecuzione di tutti i lavori oggetto delle fatturazioni controverse, che egli riconosce limitatamente all’importo di fr. 100.-, già soluto;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che le riparazioni eseguite dall’istante - fatturate conformemente alle tariffe di categoria - erano necessarie alla sicurezza del veicolo, ha accolto la pretesa dell’istante;
che con atto ricorsuale 24 settembre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella fattispecie dal contenuto dello scritto 24 settembre 1996, con il quale il ricorrente si limita a ribadire quanto già esposto in prima sede in merito al mancato conferimento all’istante dell’incarico di eseguire i lavori oggetto delle fatturazioni litigiose, non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice: in particolare il ricorrente non evidenzia il motivo per il quale la conclusione del giudice di pace sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile;
che non potendosi individuare -nemmeno in via interpretatival'indicazione di alcun motivo d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:
1. L’atto ricorsuale 24 settembre 1996 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria