Appeal Dismissed for Untimely Filing and Procedural Defects in Tax Enforcement Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that upheld the rejection of their objections to enforcement actions initiated by a municipality for the collection of municipal tax arrears for two prior years, where the initial objection was based on the non-receipt of taxation notices. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed beyond the ten-day deadline applicable to summary proceedings, as the appellant mistakenly relied on a thirty-day term. Furthermore, the court noted the appeal was procedurally flawed as it was filed in the wrong language and failed to properly articulate grounds for cassation by merely reiterating first-instance arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388 cpv. 3 CPC, Art. 117 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Procedural Defects in Tax Enforcement Objection: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed beyond the ten-day deadline applicable to summary proceedings, as the appellant mistakenly relied on a thirty-day term. Furthermore, the court noted the appeal was procedurally flawed as it was filed in the wrong language and failed to properly articulate grounds for cassation by merely reiterating first-instance arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions were cited when invoking the general procedural rules applicable to the cassation appeal.
This provision was cited regarding the rule for costs (though no costs were ultimately imposed).
This provision was cited regarding the applicable tariff for costs (though no costs were ultimately imposed).
Testo completo
Incarto n. 16.96.00134 · Lugano 22 novembre 1996/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 8 novembre 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 18 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con separate istanze 25 luglio 1996 da
__________ rappr. dalla __________
con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dal
convenuto ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanze 25 luglio 1996 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per il recupero di complessivi fr. 3’689.85 a saldo delle imposte comunali dovute per il 1993 (fr. 1’702.85) e il 1994 (1’987.-);
che al contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze lamentando di non aver ricevuto le notifiche di tassazione, quindi di non aver potuto interporre reclamo contro le medesime;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per entrambe le procedure di incasso, nonchè la sua regolare notificazione al convenuto, ha accolto le istanze;
che con atto ricorsuale 8 novembre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 388 cpv.
3 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura sommaria deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che, avendo il ricorrente erroneamente ed esplicitamente considerato un termine per ricorrere di 30 giorni, il suo ricorso
-spedito il 9 novembre 1996 (cfr. timbro postale)- è tardivo e ciò pur tenendo conto dell’eventuale periodo di giacenza di 7 giorni;
che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile sia perchè redatto in lingua tedesca, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, sia perchè si limita a ribadire quanto già espresso in prima sede in merito al mancato ricevimento delle notifiche di tassazione e quindi non adempie i presupposti dell’art. 329 cpv. 2 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 8 novembre 1996 di __________ è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria