Claimant Withdrawal in Rent Arrears Case and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a summary execution proceeding initiated to recover rent arrears based on a joint debt, the claimant withdrew the application after receiving payment, leading the lower court to dismiss the now moot cases separately and unfairly assign court costs to the debtors. The appellate court sustained the debtors' cassation appeal, reasoning that in cases of withdrawal after payment, the withdrawing party is treated as having given up the claim (desistenza) and, pursuant to the relevant code, must bear the costs unless there is consent otherwise or specific justification, which was absent here; consequently, the court annulled the cost allocation against the debtors and ordered the claimant to reimburse the costs incurred at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 CPC, Art. 320 CPC, Art. 77 cpv. 2 CPC, Art. 77 cpv. 3 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC; Claimant Withdrawal in Rent Arrears Case and Cost Allocation: The appellate court sustained the debtors' cassation appeal, reasoning that in cases of withdrawal after payment, the withdrawing party is treated as having given up the claim (desistenza) and, pursuant to the relevant code, must bear the costs unless there is consent otherwise or specific justification, which was absent here; consequently, the court annulled the cost allocation against the debtors and ordered the claimant to reimburse the costs incurred at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court explicitly cited this article as the basis for annulling the lower court's decision regarding costs.
This article defines the consequence of withdrawal (desistenza) concerning costs, which was the substantive issue addressed when replacing the lower court's order.
This article is cited in the concluding section regarding costs ('per le spese').
This refers to the regulation on court fees (Tassa di giustizia) and is cited in the concluding section regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00125 16.95.00126 · Lugano 28 ottobre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 presentato nella forma dell’appello da
__________ contro
i decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di loro promossa con istanza 10 settembre 1996 da
__________ rappr. dalla __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta
dai convenuti al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda sulla quale il primo
giudice non si è pronunciato avendo stralciato la causa dai ruoli,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 settembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ e __________ al PE sopra menzionato che è stato loro notificato per il recupero di fr. 4’290.- oltre accessori, a saldo di pretese derivanti dal contratto di locazione sottoscritto da entrambi i coniugi __________;
che con scritto 24 settembre 1996 il rappresentante dell’istante comunicava alla pretura il ritiro dell’istanza a motivo dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che nonostante l’istante abbia convenuto in causa i coniugi __________ con una sola istanza trattandosi di un debito solidale basato su un identico PE, il pretore ha trattato separatamente le procedure emettendo il 25 settembre 1996 due decreti con i quali ha stralciato le cause dai ruoli in quanto divenute prive di oggetto, addebitando ad ognuno dei convenuti il pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, _________ e __________ sono insorti contro il dispositivo n. 2 dei predetti decreti postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver posto a loro carico le spese processuali nonostante abbiano pagato l’importo controverso entro il termine assegnato dall’istante medesima;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che in applicazione dell’art.
320 CPC il ricorso presentato con atto unico nei confronti dei decreti 25 settembre 1996 del Pretore di Lugano nelle cause inc. no. EF 96.2818 e EF 96.2819, viene corrisposto con un’unica decisione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di locazione sottoscritto, quali debitori solidali, dai coniugi _________ e __________ (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep1989 334);
che secondo l’art. 77 cpv.
2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;
che in caso di desistenza l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC);
che in effetti il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, viene considerato come soccombente totale o parziale (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, ad art. 148, n. 10), con il conseguente addebito degli oneri processuali e l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili;
che qualora l’istante voglia garantirsi la rifusione di spese e ripetibili per la causa che ha dovuto inoltrare per il recupero di un credito, nel frattempo saldato - quindi riconosciuto dal convenuto pendente causa - anziché limitarsi al ritiro dell’istanza, deve chiedere l’emanazione del giudizio su spese e ripetibili sostanziando i motivi che dovrebbero indurre il giudice a scostarsi dalla regola fondamentale, rispettivamente ad adattarne l’applicazione alla fattispecie, come testé descritto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 151 n. 2);
che nella fattispecie, di fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo giustificasseroi giudizi pretorili (limitatamente al dispositivo no. 2) appaiono come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e devono pertanto essere annullati in virtù dell’art. 327 lett. g CPC;
che un nuovo giudizio da parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
che, a dipendenza della particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 7 ottobre 1996 di _________ e __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 di entrambi i decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (incarti EF 96.2818 e EF 96.2819), è annullato e sostituito dal seguente:
2. La tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico.*
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 60.- a titolo di indennità di questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria