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16.1996.123 • TRAC TI 16.1996.123 Generato dall'IA

Procedural Fee Assignment Upon Withdrawal of Provisional Rejection After Debt Satisfaction

Numero d'incarto 16.1996.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An instance seeking provisional rejection of an opposition to an execution order withdrew the request via fax after the debt was satisfied by a third party, leading the lower court to strike the case and assign the procedural fee to the debtor. The appellate court reviewed a cassation appeal arguing this violated procedural rules, reasoning that according to law, a withdrawal after notification constitutes a desistment, requiring the initiating party (who is treated as the losing party) to reimburse the opposing party's expenses, unless the initiating party explicitly requests a judgment on costs based on justifiable grounds; since the initiating party did not request such a judgment, assigning the fee to the debtor was a manifest violation of the relevant statute, leading the court to overturn that specific part of the lower court's decree and rule that the procedural fee remained with the initiating party.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 77 cpv. 2 CPC, Art. 77 cpv. 3 CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, TarLEF; Procedural Fee Assignment Upon Withdrawal of Provisional Rejection After Debt Satisfaction: The appellate court reviewed a cassation appeal arguing this violated procedural rules, reasoning that according to law, a withdrawal after notification constitutes a desistment, requiring the initiating party (who is treated as the losing party) to reimburse the opposing party's expenses, unless the initiating party explicitly requests a judgment on costs based on justifiable grounds; since the initiating party did not request such a judgment, assigning the fee to the debtor was a manifest violation of the relevant statute, leading the court to overturn that specific part of the lower court's decree and rule that the procedural fee remained with the initiating party.

Parole chiave

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spese di procedura revoca dell'opposizione norme di procedura delegazione di pagamento ritiro della domanda di esecuzione riduzione delle tasse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 lett. g CPC

The appeal was allowed based on this provision, which justifies annulling the lower court's decision for violating legal provisions regarding the allocation of procedural costs.

Art. 77 cpv. 3 CPC

This provision was used to justify why the initial decision on costs (the subject of the annulment) was incorrect in the case of withdrawal/desistance.

Art. 148 CPC

Cited in the final consideration before the pronouncement as the procedural basis for determining costs (though the specific allocation in the dispositive relies on the preceding substantive findings).

TarLEF

Cited as the basis for the procedural rule regarding court fees (Tassa di giustizia).

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00123 · Lugano 24 ottobre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1996 presentato da

__________ contro

il decreto di stralcio 30 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 agosto 1996 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta

dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda sulla quale il primo

giudice non si è pronunciato avendo stralciato la causa dai ruoli,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 19 agosto 1996 l’ing. __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’483.- oltre accessori;

che con fax 30 settembre 1996, data per la quale era stato indetto il contraddittorio, il legale dell’istante comunicava alla pretura il ritiro dell’istanza a motivo dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione da parte di “una terza persona”;

che con decreto 30 settembre 1996 il pretore ha stralciato la causa dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto, addebitando al convenuto il pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto decreto, postulandone

l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: rimprovera al primo giudice di aver violato le disposizioni di legge che regolano il carico delle spese processuali in caso di desistenza della parte istante;

che con osservazioni 18 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che secondo l’art. 77 cpv.

2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;

che in caso di desistenza l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC);

che in effetti il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, viene considerato come soccombente totale o parziale (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10), con il conseguente addebito degli oneri processuali e l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili;

che qualora l’istante voglia garantirsi la rifusione di spese e ripetibili per la causa che ha dovuto inoltrare per il recupero di un credito, nel frattempo saldato - quindi riconosciuto dal convenuto pendente causa - anziché limitarsi al ritiro dell’istanza, deve chiedere l’emanazione del giudizio su spese e ripetibili sostanziando i motivi che dovrebbero indurre il giudice a scostarsi dalla regola fondamentale, rispettivamente ad adattarne l’applicazione alla fattispecie, come testé descritto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op.cit., art.

151 n. 2);

che nella fattispecie, di fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo giustificasseroil giudizio pretorile (limitatamente al dispositivo no. 2) appare come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e deve pertanto essere annullato in virtù dell’art. 327 lett. g CPC;

che un nuovo giudizio da parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;

che, a dipendenza della particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio 30 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullato e sostituito dal seguente:

2. La tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico.*

II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L’ing. __________ rifonderà al ricorrente fr. 70.- a titolo di indennità di questa sede.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria