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16.1996.115 • TRAC TI 16.1996.115 Generato dall'IA

Creditor's Enforcement Proceeding Against Debtor's Opposition Upheld Despite Challenge to Representative's Authority

Numero d'incarto 16.1996.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of a debtor's opposition to an enforcement proceeding concerning an outstanding invoice, relying on a signed payment plan as a debt acknowledgment, which the lower court granted except for a reduction in default interest. The debtor appealed, arguing the lower court violated procedural law by failing to verify the representative's authority to act for the creditor, which is a requisite procedural examination the judge must undertake when in doubt. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the representative's authority was supported by Commercial Register evidence showing the signatory was the president with individual signing power, and thus the grounds for cassation were unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 97 cifra, Art. 64 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC, TarLEF; Creditor's Enforcement Proceeding Against Debtor's Opposition Upheld Despite Challenge to Representative's Authority: The debtor appealed, arguing the lower court violated procedural law by failing to verify the representative's authority to act for the creditor, which is a requisite procedural examination the judge must undertake when in doubt. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the representative's authority was supported by Commercial Register evidence showing the signatory was the president with individual signing power, and thus the grounds for cassation were unfounded.

Parole chiave

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esecuzione per debiti motivi di cassazione pagamento di interessi censure procedurali motivi che possono invocarsi atto processuale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This group of articles is cited in the preamble to the ruling section, indicating the procedural basis for judging the recourse, which ultimately led to the rejection of the appeal.

art. 148 CPC

This article is cited for the allocation of court costs for the present judgment.

TarLEF

This is cited for the allocation of legal fees for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00115 · Lugano 20 marzo 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 6 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 luglio 1996 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice salvo per quanto attiene agli interessi di mora che sono stati ridotti al tasso legale del 5%,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 luglio 1996 __________ A, ditta che si occupa tra l’altro di istallazione di impianti per piscine, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 5’003.55 oltre accessori a saldo della fattura 30 settembre 1994 emessa per prestazioni eseguite presso l’abitazione di quest’ultima a __________ (doc. B);

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il piano di pagamento sottoscritto dalla convenuta il 23 febbraio 1995 (doc. C) con il quale questa si riconosce debitrice dell’importo complessivo di fr. 17’000.- corrispondete alla fattura dell’istante;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante e considerato il silenzio dell'escussa che ha rinunciato a presenziare al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato una norma di

diritto procedurale per non avere accertato la carenza di poteri di rappresentanza della persona -__________ - che ha sottoscritto l'istanza in esame e ha partecipato al contraddittorio in nome dell’istante;

che con scritto 8 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che la legittimazione del rappresentante è un presupposto processuale che il giudice, in caso di dubbio, deve esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC);

che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117 II 571 consid. 3);

che nella concreta fattispecie, non solo dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun indizio che avrebbe dovuto indurre il giudice del rigetto a dubitare della legittimazione di __________ a rappresentare l’istante nell’ambito della procedura svoltasi dinanzi a lui, ma simile legittimazione è confortata dal fatto che quest’ultimo, come risulta dall'estratto del Registro di commercio, è un organo di diritto della società della quale è presidente con diritto di firma individuale dal 1991;

che quindi la censura ricorsuale, oltre ad essere tardiva, si rileva manifestamente infondata;

che alla resistente non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il suo scritto 8 ottobre 1996 quale allegato di osservazioni al ricorso,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 16 settembre 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria