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16.1996.114 • TRAC TI 16.1996.114 Generato dall'IA

Contractual Obligation and Tacit Acceptance of Additional Work Costs

Numero d'incarto 16.1996.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party engaged a mechanical workshop to repair and overhaul a piece of machinery's engine, agreeing on an approximate maximum cost of 6,000 Swiss francs, which was paid; however, the workshop subsequently performed additional necessary work on associated components, billing for the total amount of 12,620.50 francs, leading the client to refuse payment for the excess amount above the initial estimate, and the lower court agreed, finding insufficient proof of an agreement to cover the extra work. The appellate court overturned this decision, reasoning that the evidence demonstrated the initial estimate only covered the engine overhaul, that the workshop notified the client by phone about the necessity of the additional component work before proceeding due to urgency, and that by accepting the work without requesting a formal quote for the extension, the client tacitly agreed to payment based on value, thus mandating payment for the full invoiced amount plus legal interest from the date of formal default.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 373 CO, Art. 374 CO, Art. 104 cpv. 1 CO, Art. 102 cpv. 1 CO, Art. 148 CPC; Contractual Obligation and Tacit Acceptance of Additional Work Costs: The appellate court overturned this decision, reasoning that the evidence demonstrated the initial estimate only covered the engine overhaul, that the workshop notified the client by phone about the necessity of the additional component work before proceeding due to urgency, and that by accepting the work without requesting a formal quote for the extension, the client tacitly agreed to payment based on value, thus mandating payment for the full invoiced amount plus legal interest from the date of formal default.

Parole chiave

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obblighi contrattuali spese di ripristino consegna dell'opera preventivo di massima prova di pagamento pagamento di interessi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was accepted based on the grounds for cassation provided for under these articles.

art. 148 CPC

Applied to determine the allocation of court costs and indemnities following the judgment on the merits.

art. 104 cpv. 1 CO

Cited to establish the legal interest rate for default interest applied in the final order.

art. 102 cpv. 1 CO

Cited to establish the starting date for default interest applied in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00114 · Lugano 30 aprile 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 settembre 1996 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 luglio 1993 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'620.50 oltre accessori nonchè il

rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell'UE di Lugano,

domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 600.- oltre interessi del 5%

dal 6 agosto 1992,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Il 18 maggio 1992 la ditta __________ si è rivolta all’officina meccanica __________ incaricandola della riparazione e revisione del motore __________ di una scavatrice Maxima TB

36 di sua proprietà. A lavori ultimati la ditta appaltatrice ha emesso tre fatture (doc. A, B e C) per un importo complessivo di fr. 12’620.50 sul quale la committente ha versato unicamente fr. 6’000.- rifiutando di versare la differenza poiché superiore alla mercede preventivata per un costo massimo di fr. 6’000.- relativamente alla revisione del motore, compresi gli aggregati.

Con istanza 22 luglio 1993 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la condanna al pagamento di fr. 6’620.50 a saldo delle proprie prestazioni sulla qualità delle quali il committente non aveva peraltro espresso nessuna lamentela. L’istante ha osservato che il costo approsimativo da lei indicato tra i 4’000.- e i 6’000.- franchi, si riferiva unicamente al lavoro di revisione del motore, mentre per la revisione degli aggregati, intervento sulla necessità del quale ci si è potuti accorgere solo dopo aver smontato il motore, la ditta convenuta non aveva chiesto alcun preventivo, essendosi limitata a ordinare il lavoro poichè necessitava con una certa urgenza della scavatrice.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando che al momento della consegna del motore alla ditta istante per le necessarie riparazioni, quest’ultima, dopo aver smontato il motore e verificato il difetto, ha quantificato tra i 4’000.- e 6’000.- franchi il costo della riparazione, intesa quale revisione e messa a punto del motore compresi gli aggregati. Per questi motivi, non essendovi stata nessuna pattuizione su una maggiorazione della mercede e tantomeno sul conferimento dei lavori di revisione degli aggregati a terze ditte, la convenuta ha riconosciuto all’istante una maggiorazione del preventivo del 10%, ossia un ulteriore importo di fr. 600.-.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 600.- riconosciuto dalla convenuta non susisstendo per la differenza rivendicata la prova delle pattuizioni intervenute tra le parti. In particolare il primo giudice non ha ritenuto dimostrato l’accordo in merito alla revisione e riparazione degli aggregati che non fosse già compreso nel contratto iniziale per il quale la ditta istante aveva indicato un costo massimo di fr. 6’000.-.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 settembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provato l’accordo delle parti in merito all’estensione del contratto di appalto alla revisione degli aggregati, intervento non compreso nella mercede inizialmente pattuita e relativa alla sola revisione del motore.

Con osservazioni 17 ottobre 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I

114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. Controversa nella concreta fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se nella mercede inizialmente pattuita tra le parti fossero o meno comprese le prestazioni dell’istante per la revisione e la riparazione degli aggregati del motore.

Al momento della conclusione del contratto di appalto le parti si sono accordate su un costo approssimativo dell’opera, per un importo massimo di fr. 6’000.- sul quale non vi è stata contestazione tant’è che la convenuta lo ha debitamente soluto, ancorchè nella forma dell’acconto. Simile pattuizione può essere assimilata al caso della fissazione di una mercede a corpo (art. 373 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 1036 e 1037), nel quale l'appaltatore è di regola vincolato all'importo pattuito, salvo il caso in cui sia nel frattempo intervenuto un cambiamento del contenuto iniziale del contratto. L’onere della prova circa il successivo accordo delle parti in merito a modifiche del contratto, nonchè i maggiori costi che ne derivano, incombe all'appaltatore (Gauch, op.cit., n. 905 e 906).

La conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non avrebbe provato quest’intervenuto cambiamento del contenuto iniziale del contratto, nel senso di un’estensione dei lavori appaltati anche alla revisione degli aggregati, non compresi nella mercede di fr. 6’000.-, è difforme rispetto alle risultanze istruttorie.

Dalle stesse è infatti emerso che:

- Il preventivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in sede di contraddittorio, è stato dalla stessa richiesto telefonicamente all’istante prima della consegna del motore e non dopo il suo smontaggio e verifica del difetto (cfr. teste __________);

- l’istante allestisce i propri preventivi in base a quanto necessario alla sola revisione del motore esclusi gli aggregati che non è in grado di riparare e per i quali si rivolge ad altre ditte, nel caso concreto alla ditta __________ di __________ e __________ di __________ (__________e __________);

- prima di procedere alla revisione degli aggregati, l’istante ha avvisato telefonicamente la convenuta della necessità di effettuare quest’intervento, indicando pure che “turbo, pompa e iniettori erano da fare” (__________);

- la ditta convenuta non ha richiesto nessun preventivo per la revisione degli aggregati poichè necessitava al più presto del motore (__________);

- la revisione degli aggregati costituisce un intervento necessario nell’ambito di una revisione generale del motore (__________).

Queste emergenze processuali, in particolare il fatto che il preventivo è stato comunicato alla convenuta prima della consegna del motore all’istante e che solo in una successiva comunicazione è stata evidenziata la necessità di procedere alla revisione degli aggregati -comunicazione che non sarebbe stata necessaria se effettivamente nel costo di fr. 6’000.- era compreso pure quest’interventopermettono di concludere al benfondato della tesi dell’istante circa l’accordo delle parti in merito all’esecuzione di opere supplementari non comprese nella mercede pattuita di fr. 6’000.-. Accettando l’esecuzione del lavoro senza chiedere un’indicazione del possibile costo, la convenuta ha in sostanza optato per il pagamento di una mercede da calcolarsi in funzione del suo valore (art.

374 CO).

Irrilevante a questo proposito è l’argomentazione della convenuta secondo la quale il contestato accordo per la revisione degli aggregati non sarebbe stato dato da persona legittimata a vincolare la società: trattasi infatti di una questione interna, peraltro non comprovata, non opponibile all’istante che non aveva motivo di dubitare della legittimazione del rappresentante o dipendente della convenuta.

Altrettanto irrilevante è il solo fatto per la ditta istante di aver ordinato a __________ un turbo già revisionato in sostituzione di quello difettoso il giorno stesso in cui gli è stato consegnato il motore (sentenza p. 4). Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, da questa circostanza non può infatti essere dedotto che nella mercede iniziale fosse pure compreso quest’intervento poiché della necessità del medesimo l’istante si è accorta solo in un secondo tempo, ossia dopo aver visionato il motore e avere riscontrato un difetto nel turbo (che in determinati casi l’istante può accertare senza l’ausilio di una ditta specializzata: __________), del quale ha dato comunicazione alla convenuta per il tramite del suo dipendente __________ (__________) verosimilmente il giorno stesso della consegna del motore.

6. Poichè la convenuta non ha in sostanza messo in dubbio la necessità dell’effettuazione dei lavori di revisione degli aggregati ma solo, a torto, l’esistenza del suo consenso alla loro esecuzione, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni dell’istante comprovate dalle fatture agli atti, per un importo complessivo di fr. 12’620.50 (doc A, B , D, 3,4,7,8, 9, 10 e 11). In merito all’ammontare della pretesa dell’istante, con particolare riferimento al costo della revisione degli aggregati, la convenuta non può prevalersi della maggiore economicità della ditta _________ non essendovi nessuna prova che i pezzi fatturati dalla ditta __________ siano gli stessi di quelli per i quali la ditta __________ avrebbe fatturato fr. 4’051.50 anzichè i pretesi fr. 6’215.60.

7. Per quanto attiene agli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione, gli stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dal 20 febbraio 1993, data per la quale la convenuta è stata formalmente messa in mora per la prima volta (art. 102 cpv. 1 CO).

8. Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione

13 settembre 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è accolta.*

*Di conseguenza __________ __________l è*

*condannata a pagare a __________ l’importo di fr.*

*6’620.50 oltre interessi del 5 % a far tempo dal 20 febbraio*

*1993.*

*2. E’ rigettata in via definitiva, per lo stesso importo,*

*l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di Lugano.*

*3. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese, da anticipare*

*dall’istante, vanno poste a carico della convenuta con*

*l’obbligo di rifondere all’istante fr. 700.- a titolo di ripetibili.*

II. Le spese del presente giudizio, consistenti:

a) tassa di giustizia fr. 300.-

b) spese fr. 50.-

fr. 350.-

già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico della controparte con l’obbligo di rifondere ad __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a :

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria