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16.1996.110 • TRAC TI 16.1996.110 Generato dall'IA

Employee Salary Claim Based on Reduced Hours Without Written Consent

Numero d'incarto 16.1996.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sued a construction company to recover salary differences stemming from the introduction of reduced working hours, arguing the employer failed to obtain the requisite written consent as stipulated by the collective bargaining agreement's Additive Convention. The lower court dismissed the claim because, despite the procedural defect, the employee received unemployment benefits as required, implying acceptance. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the contractual requirement for written consent under the relevant article was primarily for evidentiary purposes, as consent for reduced hours can be inferred tacitly, which was evidenced here by the employee's continuation of reduced work and acknowledgment of having been informed of the measure.

Regesto Legislator

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Art. 418 CPC, Art. 207 cpv.1, Art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 356 CO, Art. 320 CO; Employee Salary Claim Based on Reduced Hours Without Written Consent: The lower court dismissed the claim because, despite the procedural defect, the employee received unemployment benefits as required, implying acceptance. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the contractual requirement for written consent under the relevant article was primarily for evidentiary purposes, as consent for reduced hours can be inferred tacitly, which was evidenced here by the employee's continuation of reduced work and acknowledgment of having been informed of the measure.

Parole chiave

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durata e orario di lavoro contrattazione collettiva rinuncia a pretese di salario indennità di disoccupazione consegna dell'opera salario determinante Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

Used as the general procedural basis for annulling a magistrate's decision for manifest violation of substantive or procedural law or arbitrary assessment of evidence.

art. 417 lett. e CPC

Cited in the preamble to the decision as the basis for determining costs.

art. 329 cpv. 2 lett. d CPC

Mentioned when assessing the admissibility of the appeal, although the court ultimately deemed the appeal valid despite the omission.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00110 · Lugano 28 febbraio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 agosto 1996 presentato da

__________ rappr. __________ contro

la sentenza 19 agosto 1996 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 1° aprile 1996 nei confronti di

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’598.99 oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. La __________ è un’impresa di costruzioni presso la quale __________ ha iniziato a lavorare nel 1987. Il rapporto di lavoro era regolato dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM).

Nel 1995 __________ ha introdotto quattro diversi periodi di lavoro a orario ridotto che hanno interessato diversi operai, tra i quali __________. Quest’ultimo, lamentando il mancato ossequio da parte della sua datrice di lavoro delle disposizioni contenute nella Convenzione addizionale “Partecipazione nell’edilizia principale” (in seguito: Convenzione) che regolano l’intoduzione dell’orario di lavoro ridotto, ha chiesto -con istanza 1°aprile 1996- che __________ fosse condannata a versargli fr. 1’598.99 importo corrispondente alla differenza tra l’indennità percepita durante il periodo in cui vigeva il regime a orario ridotto (80% del salario) e quanto di sua spettanza in virtù del contratto.

La convenuta, pur ammettendo di non aver ossequiato tutte le disposizioni che regolano l’introduzione dell’orario lavorativo ridotto, si é opposta alla pretesa avversaria contestando che le manchevolezze di natura formale a lei imputabili erano tali da giustificare la pretesa avversaria. A mente della convenuta il fatto che i lavoratori abbiano tutti accettato di lavorare a regime ridotto, percependo le relative indennità di disoccupazione, rendeva superflua la richiesta del loro consenso scritto.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che la convenuta, pur non avendo ottenuto il consenso scritto del lavoratore all’introduzione dell’orario ridotto, gli ha nondimeno garantito l’ottenimento delle indennità di disoccupazione così come stabilito all’art 14 della Convenzione, da qui l’inapplicabilità della sanzione prevista all’art. 15 cpv.

2 della Convenzione.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il CNM in particolare l’art. 15 cpv. 2 della Convenzione che sanziona il mancato ossequio da parte del datore di lavoro delle premesse che regolano l’introduzione dell’orario ridotto, tra le quali quella dell’ottenimento del consenso scritto del lavoratore.

Con osservazioni 11 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Preliminarmente va rilevato che in data 6 dicembre 1996 il pretore del distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento di __________, la cui nuova ragione sociale è ora “__________ in fallimento” (FUC __________).

Poichè la causa che oppone le parti è regolata dalla procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro che rinvia alle norme della procedura accelerata (art. 418 CPC), la stessa rientra nei casi urgenti per i quali l’art. 207 cpv.1 LEF non impone la sospensione (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Tome II, n. 1 ad art. 207).

5. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata dalla convenuta, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione si evincono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5), ciò che è sicuramente il caso in concreto, il ricorrente prevalendosi di un’errata applicazione del norme del CNM da parte del primo giudice.

6. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I

114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

7. Controversa nella fattispecie è la questione di sapere quali siano le conseguenze del mancato ottenimento da parte della datrice di lavoro del consenso scritto del lavoratore all’intro-duzione dell’orario di lavoro ridotto.

Secondo l’art. 15 cpv. 1 lett. d) della Convenzione, che le parti riconoscono applicabile alla fattispecie e che tra le stesse assume carattere normativo equiparabile a una norma di diritto (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 6 ad art.

356 CO; Vischer, Le contrat de travail in Traité de droit privé suisse, 1982, 196), ogni lavoratore interessato deve aver comunicato il proprio assenso in forma scritta “per eventuali accertamenti”. Contrariamente a quanto pretende l’istante, il consenso scritto del dipendente non è conditio sine qua non per l’introduzione dell’orario ridotto ma è indicato a meri fini probatori, ciò che risulta in modo chiaro dalla versione in lingua tedesca e francese della norma. D’altra parte, anche la dottrina maggioritaria riconosce che il consenso del lavoratore all’orario ridotto può essere tacito, potendosi ad esempio dedurre questo consenso dal fatto che il lavoratore abbia offerto i propri servigi unicamente durante l’orario ridotto (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 10b ad art. 320 CO; Streiff/ von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 322 CO).

In concreto, ritenuto che l’istante riconosce di essere stato informato sull’introduzione dell’orario ridotto (cfr. replica), considerato altresì che egli ha effettivamente prestato un’attività ridotta, si può senz’altro ritenere che egli abbia aderito all’introduzione dell’orario ridotto. Consenso che è peraltro confermato dal teste __________ che sostiene di aver informato tutti i dipendenti della convenuta -tra i quali l’istanteche dopo una prima reazione negativa, hanno accettato la misura.

Quanto esposto, dimostra come il giudizio impugnato resista alle censure ricorsuali, in particolare laddove concernono la corretta applicazione degli art. 14 e 15 della Convenzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio pretorile sia per quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, il ricorso deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 30 agosto 1996 __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

__________ verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria