Appeal Voided in Salary Debt Collection Case for Failure to Specify Cassation Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that upheld the definitive rejection of an opposition to a debt collection order concerning salary claims and reimbursement expenses, based on a prior, final judgment that served as the executive title. The appellate court declared the appeal void because the appellant failed to specify the grounds for cassation, offering only justifications for their absence at the prior hearing and requests for new witness testimony, which were inadmissible under procedural rules concerning new evidence at this stage and the inadmissibility of testimonial evidence in this summary execution procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 387 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Voided in Salary Debt Collection Case for Failure to Specify Cassation Grounds: The appellate court declared the appeal void because the appellant failed to specify the grounds for cassation, offering only justifications for their absence at the prior hearing and requests for new witness testimony, which were inadmissible under procedural rules concerning new evidence at this stage and the inadmissibility of testimonial evidence in this summary execution procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court implicitly used the requirement of this article to declare the appeal null, as the appeal failed to meet the required contents for a cassation appeal.
Cited as the general legal basis for the decision on the appeal (cassation review).
Cited as the basis for allocating the costs of the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00102 · Lugano 19 settembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 22 agosto 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 7 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 luglio 1996 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto in diritto:
che con istanza 18 luglio 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2’782.50 oltre accessori, importo corrispondente a quanto riconosciuto all’istante a titolo di pretese salariali (fr. 2’582.50) e ripetibili (fr. 200.-) con sentenza 18 aprile 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto la sentenza menzionata, regolarmente passata in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza, preso atto della mancata partecipazione al contradditorio della società escussa;
che con scritto 22 agosto 1996, con il quale è stato richiamato il contenuto del precedente scritto 14 agosto 1996, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che preliminarmente va rilevato che la ricevuta 5 marzo 1996, prodotta con il ricorso, deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie gli scritti 14 e 22 agosto 1996 di __________, con i quali si limita giustificare la propria assenza al contraddittorio chiedendo che venga indetta una nuova udienza al fine di procedere all’audizione di due testi, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dagli stessi non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che in ogni caso, la richiesta di assunzione di testi formulata dall’insorgente è inammissibile: l’art. 387 cpv. 3 CPC, applicabile alla procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti esclude infatti le prove testimoniali, se non quale dichiarazione scritta da produrre però all’udienza;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia:
1. Il ricorso di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria