Appeal Regarding Right to be Heard in Chimney Lining Fee Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision, which granted a claim for CHF 1,600 plus accessories for chimney lining services, arguing the trial judge violated their right to be heard by not considering a written submission detailing complaints. The appellate court rejected the appeal because there was no proof the submission was sent to the lower court, the procedure mandated attendance at the hearing for contestation, and the appellant admitted receiving the summons but chose not to appear, thus waiving their opportunity to present defenses within the legally prescribed manner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC, art. 294 cpv. 2 e 295 CPC; Appeal Regarding Right to be Heard in Chimney Lining Fee Dispute: The appellate court rejected the appeal because there was no proof the submission was sent to the lower court, the procedure mandated attendance at the hearing for contestation, and the appellant admitted receiving the summons but chose not to appear, thus waiving their opportunity to present defenses within the legally prescribed manner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding section ('Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC') before pronouncing the decision, indicating the procedural basis for the appeal review.
Cited in the reasoning section as the basis allowing the Chamber to reject the appeal with a short decision without notification to the counterparty, relevant for the procedural decision.
Cited in connection with art. 313 bis CPC, establishing its applicability to the cassation procedure.
Cited in the reasoning to explain the procedural consequence (preclusion) of not attending the conciliation hearing in the lower court procedure.
Cited in the reasoning section regarding the alleged violation of the right to be heard by the lower court judge.
Cited in the reasoning to classify the nature of the grounds of appeal presented by the appellant.
Although the text explicitly cites 'Tasse e spese del presente giudizio [...] rimangono a suo carico' in order 2, the applicable article for costs in this jurisdiction (Ticino Appeal Cassation Chamber) is implicitly tied to the general procedural rules, however, since no specific cost article like 'art. 66 al. 1 LTF' (which is Federal Supreme Court law) is explicitly cited in the dispositive, and the court cites 'art. 327 segg. CPC', I must strictly adhere to the rule. Since there is no specific cost article cited in the dispositive orders (1, 2, 3) other than the reference to CPC articles preceding the judgment, I will only list the CPC articles cited before the dispositive which govern the review and rejection.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00100 · Lugano 17 settembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 14 agosto 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 25 giugno 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 febbraio 1996 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.1’600.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 febbraio 1996 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’600.- a saldo della fattura 8 aprile 1993 emessa per la fornitura e posa di un rivestimento di camino eseguite per conto della convenuta;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza avendo l’istante sufficientemente comprovato il suo credito, peraltro non contestato dalla convenuta che non si è presentata al contraddittorio;
che con scritto notificato a questa Camera il 14 agosto 1996, quindi tempestivamente, __________ dichiara di voler opporsi alla decisione pretorile poiché il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione tutti suoi argomenti di difesa;
che, a sostegno di questa sua tesi, essa allega una copia manoscritta di un esposto 20 maggio 1996 che avrebbe trasmesso al pretore dove descriveva le sue lamentela circa la prestazione della controparte;
che, in sostanza, questa censura corrisponde al motivo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, per non avere il giudice rispettato il diritto della parte convenuta ad essere sentita (art. 4 Cost);
che, nel caso concreto, la censura non può tuttavia essere accolta per diversi motivi:
1) non esiste nessuna prova che l’originale dell’esposto 20 maggio 1996 sia stato effettivamente inviato al pretore e non soltanto a questa Camera;
2) anche se la signora __________ avesse inviato al pretore lo scritto in questione, egli non ne avrebbe potuto tenere conto poiché la procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica non prevede la possibilità per la parte convenuta di presentare un allegato scritto di risposta, ma le fa obbligo -se intende contestare l’istanzadi presenziare all’udienza di contraddittorio, pena la sua preclusione processuale (art. 294 cpv. 2 e 295 CPC);
3) comunque, con lo stesso scritto 20 maggio 1996 la ricorrente ammette di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio, scegliendo tuttavia di non presentarsi in Pretura “non vedendone l’utilità”;
che il diritto delle parti di essere sentite è rispettato da parte del giudice se questi, in conformità con la procedura che regge il procedimento, offre loro la concreta possibilità di esporre le loro ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 195, n. 2), ciò che nel caso concreto non è in discussione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 14 agosto 1996 __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria