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16.1996.1 • TRAC TI 16.1996.1 Generato dall'IA

Creditor's Opposition to Enforcement Rejected Due to Contract Formalities

Numero d'incarto 16.1996.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement proceeding based on a loan agreement for a language course, but the lower court rejected the request, finding the contract invalid as a debt acknowledgment because it was not signed by the creditor at the time it was presented to the debtor, suggesting it was merely an unaccepted contractual proposal. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the creditor's subsequent signing of a document, which the creditor itself stipulated required both signatures to be binding, along with discrepancies regarding when the funds were supposedly advanced to the language school, raised legitimate doubts about the formal validity of the title under the principle of reliance, justifying the lower court's broad discretion in assessing the likelihood of the evidence in summary proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 2 CC, Art. 147 CPC, TarLEF; Creditor's Opposition to Enforcement Rejected Due to Contract Formalities: The appellate court upheld the rejection, reasoning that the creditor's subsequent signing of a document, which the creditor itself stipulated required both signatures to be binding, along with discrepancies regarding when the funds were supposedly advanced to the language school, raised legitimate doubts about the formal validity of the title under the principle of reliance, justifying the lower court's broad discretion in assessing the likelihood of the evidence in summary proceedings.

Parole chiave

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validità dell'esecuzione contratto di mutuo riconoscimento di debito lingua della procedura "Validità provvisoria" interpretazione del contratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was the basis for the cassation appeal, and the court concluded that the prerequisites for its application were lacking, leading to the rejection of the appeal.

art. 147 CPC

This article governed the allocation of court costs for the cassation appeal.

TarLEF

This rule was cited in conjunction with Art. 147 CPC for determining costs in the execution appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00001 · Lugano 30 settembre 1996/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 gennaio 1996 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 18 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1995 nei confronti di

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

In fatto e in diritto:

1. Con istanza 29 settembre 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2’467.65 oltre accessori, importo corrispondente alle rate scadute sul contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 22 settembre 1994 (doc. A) al fine di garantire il pagamento di un corso di tedesco al quale la convenuta si era iscritta presso la __________ (doc. A e 2) che gestisce la scuola di lingue __________.

In sede di contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sussistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito. In particolare la convenuta contesta che il contratto prodotto sub. doc. A possa costituire un riconoscimento di debito in quanto sottoscritto solo successivamente dall’istante, ossia dopo che il pretore già si era pronunciato con sentenza 10 luglio 1995 su una medesima richiesta di rigetto dell’opposizione respingendola proprio a motivo dell’assenza della firma dell’istante. Nel merito la convenuta contesta la validità del contratto come tale poiché viziato da errore essenziale.

2. Con il querelato giudizio il pretore ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione non riconoscendo al contratto di mutuo prodotto dall’istante la qualifica di valido riconoscimento di debito per il fatto che questi, siccome non sottoscritto tempestivamente dall’istante, deve essere considerato alla stregua di una proposta di contratto ai sensi dell’art. 5 CO alla quale non ha fatto seguito una tempestiva accettazione, da qui la presunzione di rinuncia al contratto da parte dell’istante, rispettivamente la sua inefficacia.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver riconosciuto l’esistenza di un valido riconoscimento di debito sulla base di argomenti di merito che esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione e che neppure sono stati sollevati dalla convenuta.

Con osservazioni 22 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,

119 Ia 32 consid. 3).

5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). In quest’ambito, l’esame del giudice si limita all’esecutività della pretesa di cui è richiesta l’esecuzione, mentre non si pronuncia sull’esistenza materiale della medesima. L’esame verte di conseguenza unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate e, attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d’apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).

I contratti bilaterali giustificano di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione a condizione che il precettante provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende l’esigibilità del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69).

Nel caso concreto, il titolo di credito sul quale si basa l’esecu-zione è il contratto di mutuo sottoscritto dalla convenuta il 22 settembre 1994, avente per oggetto un importo di fr. 2’500.-, pagabile in 12 rate mensili di fr. 227.50 cadauna oltre a fr. 230.- di spese, importo sul quale la convenuta -a detta della procedenteavrebbe pagato una rata, mentre l’istante ha reso verosimile di aver versato la somma di fr. 2’500.- all’avente diritto (doc. E).

6. L’istante ha prodotto come titolo di rigetto non un formale impegno alla restituzione del mutuo sotto forma di un riconoscimento unilaterale del debito, ma si avvale di un contratto, redatto nella forma scritta. Al proposito non è litigioso che proprio l’istante, fra le condizioni generali, ha previsto la clausola no. 7 secondo cui solo la firma di entrambe le parti rende “vincolante” il contratto. Nella realtà delle cose, per quanto riguarda la prestazione del mutuante, si può trarre l’impressione che egli intendesse riservarsi la facoltà di sottoscrivere o no il contratto, rispettivamente di procedervi quando più gli convenisse, senza nemmeno darne

notizia alla controparte (almeno nel caso concreto non risulta che sia avvenuto); altrimenti non si vede perché non avrebbe espresso il suo consenso formale al mutuo, contemporanea-mente alla mutuataria. Agli atti esistono infatti due versioni dello stesso documento, ossia del contratto 22 settembre 1994: quella prodotta in fotocopia durante una prima procedura di rigetto dell’opposizione che, verosimilmente fino alla data di produzione in pretura -il 23 maggio 1995 nell’incarto R 227/95- non recava la firma della procuratrice dell’istante, e una seconda versione, di ugual data, su cui figura la firma di __________ (procuratrice dell’istante), appostavi sicuramente solo in vista della seconda istanza di rigetto dell’opposizione del 29 settembre 1995.

Questo atteggiamento dell’istante nei confronti di una clausola contrattuale da essa stessa imposta alla controparte è tale da far sorgere legittimi dubbi sulla validità formale del contratto: non solo alla data indicata sul documento, ma anche in seguito, quando __________ ha diffidato l’escussa alla restituzione del mutuo con raccomandata 23 marzo 1995 e fors’anche al momento dell’esecuzione, se solo si considera che la beneficiaria dell’importo litigioso, ossia la scuola di lingue -in virtù dell’ordine di bonifico sottoscritto dalla debitrice in calce al contratto di mutuo doc. A- non offre nessuna informazione sulla data dell’avvenuta prestazione da parte dell’istante, se non lasciando intendere che essa sarebbe avvenuta prima della dichiarazione stessa che reca la data del 4 dicembre 1995 (doc.E).

Tutto ciò, prima ancora di meritare una disamina giuridica come quella operata dal pretore, fa sì che il contratto prodotto dall’istante -ancorché nella versione che reca la firma di entrambe le partiinduca a considerare la fattispecie nell’ottica del principio dell’affidamento (art. 2 CC), che regge anche la procedura di rigetto dell’opposizione (Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in SJZ 1991/87 p. 297 segg.). Orbene, nel caso specifico, nell’ambito del criterio della verosimiglianza che governa il giudizio sul rigetto dell’opposizione, si possono ben condividere le perplessità, espresse dal primo giudice -ancorché per motivi diversisulla liquidità della prova documentale prodotta. Né il giudice della cassazione ha competenza -a dipendenza dei suoi limitati poteri di verificaper annullare un giudizio come quello sull’idoneità di un titolo di rigetto rappresentato da un contratto che, nel caso di dubbio, lascia al primo giudice un ampio potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 327, n. 5).

Alla luce di queste considerazioni, la censura ricorsuale secondo cui il pretore si sarebbe addentrato nel merito della lite, non ha ragione di essere esaminata oltre, anche perché l’esame sulla validità del titolo prodotto non può necessariamente escludere considerazioni di diritto sostanziale.

Considerata la mancanza dei presupposti all’applicazione dell’art. 327 lett. g CPC, il ricorso per cassazione dev’essere respinto, caricando alla parte ricorrente le conseguenze pecuniarie del giudizio.

Richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 4 gennaio 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. Essa verserà inoltre a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria