Fee Dispute and Inadmissibility of Cassation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that partially granted a claim for legal fees of CHF 1,038.50 by awarding only CHF 300.00, based on the finding that the mandate was limited to a specific consultation. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the filing did not meet the formal requirements for a cassation appeal because it merely repeated prior arguments regarding alleged negligence by the original lawyer and failed to specify any error in law or fact by the lower court judge; furthermore, the court confirmed that new evidence or witness examination is inadmissible in a cassation proceeding, as the review is limited to the facts and evidence presented below, leading to the declaration that the appeal was null.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 322 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Fee Dispute and Inadmissibility of Cassation Appeal: The appellate court dismissed the appeal, ruling that the filing did not meet the formal requirements for a cassation appeal because it merely repeated prior arguments regarding alleged negligence by the original lawyer and failed to specify any error in law or fact by the lower court judge; furthermore, the court confirmed that new evidence or witness examination is inadmissible in a cassation proceeding, as the review is limited to the facts and evidence presented below, leading to the declaration that the appeal was null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were invoked as the general basis for the cassation proceeding which resulted in the nullity of the appeal.
This article's requirements for a cassation appeal were discussed in the reasoning regarding the nullity declared in order 1, even if not explicitly cited in order 1 itself, it underpins the decision to declare the act void.
This article was cited in the reasoning to justify the decision being made with short reasoning without notifying the counterparty, which is reflected in the final orders' context, though it doesn't explicitly appear in the numbered orders.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00098 · Lugano 2 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 15 maggio 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 10 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1993 da
__________ entrambi patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva la condanna di __________ e __________ al pagamento in via solidale di fr. 1’038.50 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai convenuti ai PE no. __________e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre 1993 gli avvocati __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’038.50 a saldo della loro nota professionale del 17 maggio 1989 relativa a prestazioni effettuate a loro favore nell’ambito della procedura di divorzio e a una consulenza legale svolta a favore del signor __________;
che all’udienza indetta per il contraddittorio i convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato da parte del loro legale che aveva assicurato di intraprendere quanto necessario per il riconoscimento del divorzio anche in Italia, per quanto attiene agli esborsi versati alla Pretura e alle spese di cancelleria, osservano che questi dovevano essere posti a carico dello __________ essendo __________ al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che con il querelato giudizio il pretore, accertato che il mandato conferito agli istanti da __________ si limitava ad una consulenza legale per la quale il legale ha quantificato il suo onorario in fr. 300.-, ha accolto la domanda limitatamente a quest’importo;
che con scritto 15 maggio 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo di essere sentito da questa Camera in modo da poter esporre i motivi che giustificherebbero la sua opposizione alla pretesa avversaria, in particolare la negligenza commessa dall’avv. __________ nell’ adempimento del mandato conferitogli; propone inoltre l’assunzione di un teste a comprova di quanto asserito;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie lo scritto 15 maggio 1995 di __________, con il quale si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede circa i presunti danni cagionatigli dall’avv. __________ nell’adempimento del suo mandato non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato, ritenuto che in prima sede l’insorgente non è riuscito a sostanziare le proprie censure con particolare riferimento al fatto che la remunerazione del legale era subordinata all’ottenimento del riconoscimento della sentenza di divorzio svizzera anche in Italia;
che per quanto attiene alla richiesta di essere sentito, nonchè alla proposta di assunzione di un teste formulate dall’insorgente, va rilevato che le stesse sono inammissibili: l’art. 322 CPC, che accorda al giudice la facoltà di assumere d’ufficio ulteriori prove, è infatti del tutto estraneo alla natura di un giudizio di cassazione che deve basarsi sullo stesso complesso di fatti e di atti istruttori di cui disponeva il primo giudice al momento in cui ha emanato la propria decisione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse nè spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. L’atto ricorsuale 15 maggio 1995 __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria