Striking of Recourse for Non-Payment of Judicial Advance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a recourse against a lower court decision, but subsequently failed to deposit the required advance payment of 300 Swiss Francs for judicial costs by the court-imposed deadline of June 1, 1995, despite a formal warning under Article 312 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellate court struck the recourse from the rolls due to the non-payment of the advance, and ordered the appellant to bear the costs of the current proceeding, including a 50 Swiss Francs fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 2 Cost.i; Striking of Recourse for Non-Payment of Judicial Advance: Consequently, the appellate court struck the recourse from the rolls due to the non-payment of the advance, and ordered the appellant to bear the costs of the current proceeding, including a 50 Swiss Francs fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for declaring the appeal struck from the rolls due to failure to pay the required deposit.
Cited in the operative part regarding the imposition of court costs.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00095 · Lugano 7 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi, Giani
segretario: · D. Petrini
visto il ricorso 11 maggio 1995 presentato da
__________ contro
la decisione 28 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -sez.
5 - nella causa promossa
__________
Richiamata la diffida 16 maggio 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 1 giugno 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 300.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. Il ricorso 11 maggio 1995 __________, avverso la decisione 28 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -sez. 5-, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario