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16.1995.95 • TRAC TI 16.1995.95 Generato dall'IA

Striking of Recourse for Non-Payment of Judicial Advance

Numero d'incarto 16.1995.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a recourse against a lower court decision, but subsequently failed to deposit the required advance payment of 300 Swiss Francs for judicial costs by the court-imposed deadline of June 1, 1995, despite a formal warning under Article 312 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellate court struck the recourse from the rolls due to the non-payment of the advance, and ordered the appellant to bear the costs of the current proceeding, including a 50 Swiss Francs fee.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, art. 2 Cost.i; Striking of Recourse for Non-Payment of Judicial Advance: Consequently, the appellate court struck the recourse from the rolls due to the non-payment of the advance, and ordered the appellant to bear the costs of the current proceeding, including a 50 Swiss Francs fee.

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese pagamento dell'emolumento articolo del CPC utile opposizione tardiva azione di accertamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 312 CPC
Cited as the basis for declaring the appeal struck from the rolls due to failure to pay the required deposit.
art. 2 Cost.i
Cited in the operative part regarding the imposition of court costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 312 CPC

Cited as the basis for declaring the appeal struck from the rolls due to failure to pay the required deposit.

art. 2 Cost.i

Cited in the operative part regarding the imposition of court costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00095 · Lugano 7 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi, Giani

segretario: · D. Petrini

visto il ricorso 11 maggio 1995 presentato da

__________ contro

la decisione 28 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -sez.

5 - nella causa promossa

__________

Richiamata la diffida 16 maggio 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 1 giugno 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 300.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. Il ricorso 11 maggio 1995 __________, avverso la decisione 28 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -sez. 5-, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

Il presidente Il segretario