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16.1995.88 • TRAC TI 16.1995.88 Generato dall'IA

Administrative Body v. Co-ownership Association (Residual Heating Oil Liability)

Numero d'incarto 16.1995.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An administrative body sued a co-ownership association for the cost of residual heating oil remaining after the former's management mandate ended, with the lower court upholding the claim based on established practice of the administrator advancing costs and billing consumption annually. The appellate court overturned this decision, reasoning that while the administrator habitually advanced fuel costs, the core issue was the lack of evidence proving the association assumed the specific debt for the oil stock present when the management transitioned, as documentation suggested the initial stock belonged to the predecessor administrator, meaning the claimant failed to meet the burden of proof to establish the association's liability for that specific outstanding amount.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 402 CO, Art. 332 cpv. 2 CPC, art. 147 segg. CPC; Administrative Body v. Co-ownership Association (Residual Heating Oil Liability): The appellate court overturned this decision, reasoning that while the administrator habitually advanced fuel costs, the core issue was the lack of evidence proving the association assumed the specific debt for the oil stock present when the management transitioned, as documentation suggested the initial stock belonged to the predecessor administrator, meaning the claimant failed to meet the burden of proof to establish the association's liability for that specific outstanding amount.

Parole chiave

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comproprietà accollo delle spese spese amministrative debito residuo associazione onere della prova Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

Used by the court to decide on the merits of the case after accepting the appeal.

art. 327 lett. g CPC

This article stated the ground for cassation used by the appellant to challenge the lower court's decision, which was the basis for reviewing the case.

art. 147 segg. CPC

Cited in reference to the rules governing costs in the final pronouncements.

LTG

Cited in reference to the rules governing costs in the final pronouncements.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00088 · Lugano 28 settembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 settembre 1994 presentato da

Comunione dei comproprietari del __________ patr. dallo studio legale __________ contro

la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 maggio 1993 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’732.25 oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 25 maggio 1993 la società __________, che si è occupata dell’amministrazione del __________ dal 7 luglio 1987 al 16 aprile 1992, ha convenuto in giudizio la Comunione dei comproprietari del __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’659.65, importo corrispondente al controvalore di olio combustibile acquistato per conto della convenuta e rimasto in giacenza presso quest’ ultima alla fine del suo mandato.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di uno scoperto a favore dell’istante per acquisto di combustibile.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto le pretese di parte istante ritenendole comprovate sulla base della documen-tazione agli atti dalla quale risulta che era nelle abitudini di lavoro dell’istante anticipare le spese del combustibile fatturan-do poi ai condomini, a fine anno, l’effettivo consumo.

3. Con il presente tempestivo gravame la Comunione dei compro-prietari del __________validamente autorizzata ad adire le vie ricorsuali come accertato dalla scrivente Camera, postula l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.

La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali dalle quali si evincerebbe l’inesistenza di qualsiasi credito dell’istante per giacenze di combustibile a fine 1991.

Osserva infatti che il combustibile che si trovava nella cisterna al 30 giugno 1987 (ossia all’inizio del mandato conferito a controparte) e del valore di fr. 6’111.35, apparteneva ai condomini e non può quindi essere considerato nei conteggi della __________.

Con osservazioni 10 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,

119 Ia 32 consid. 3).

5. In ordine, si osserva che - su richiesta della scrivente Camera - i condomini costituenti la Comunione convenuta e ricorrente hanno confermato i poteri da loro conferiti all’amministratrice dello stabile __________ per gestire il presente processo, nonchè allo studio legale __________ ai fini della procedura ricorsuale.

6. La ricorrente sostiene che la conclusione del pretore è manifestamente in contrasto con uno scritto di __________ in base al quale il controvalore della giacenza di carburante al 30 giugno 1987, ossia fr. 6’111.35 non sono stati anticipati in suo favore, ma semmai dalla sua precedente mandante, la __________. Questo aspetto della lite è stato evaso dal primo giudice con l’affermazione “che eventuali trapassi di proprietà non risultano al proposito influenti”, dimenticando - secondo l’avviso di questa Camera - che proprio all’istante incombeva la prova della sua affermazione, contenuta nel contestato doc. 13, secondo cui - in sostanza - la convenuta avrebbe assunto il debito in discussione, sorto fra __________ e __________ nell’ambito del precedente mandato di amministrazione dell’immobile. E’ pacifico che l’istante ha sempre anticipato i costi d’acquisto dell’olio combustibile, addebitando ai condomini - anno per anno - i costi dell’effettivo consumo; né è contestato il suo eventuale diritto, alla fine del mandato d’amministrazione, di vedersi risarcire d’ogni spesa in virtù dell’art. 402 CO. Risulta dal conteggio doc. G che l’istante aveva acquistato il carburante almeno già nel secondo semestre del 1986 e fino al 30 giugno 1987, così che - all’inizio del mandato conferitole dalla convenuta - fosse presente uno stock di 23’000 l , per un valore di fr. 6’111.35 (cfr. fatture allegate al conteggio). Il doc. 13 tuttavia espone ulteriori momenti della fattispecie che non possono essere omessi nella considerazione di diritto. L’istante dice infatti che la giacenza descritta era “di proprietà della __________” ossia - per quanto risulta dalle altre prove - che l’acquisto operato dall’istante costituiva un debito nei suoi confronti e che __________ “ha ceduto” la giacenza ai nuovi condomini. Pacifica la destinazione del carburante in favore di ques’ultimi, non v’è prova - e la questione costituisce il nocciolo della lite - proprio della pretesa assunzione di debito fra vecchia e nuova mandante. Ciò non esclude la qualità di creditrice dell’istante, ma non prova la qualità di debitrice della convenuta relativamente alla somma litigiosa. La decisione impugnata appare così in aperto contrasto con la documentazione agli atti, considerata nel suo complesso, poichè questa non attesta la situazione giuridica descritta dalla stessa istante.

Non può vincolare invece l’approvazione del consuntivo 1991 da parte dei condomini (doc. C) con il quale essi hanno ammesso la correttezza dei conti, ossia che la giacenza finale di combustibile - al 31.12.1991 - era di 13’000 l per un valore di fr. 4’659.65.

Né muta alcunché l’affermazione della convenuta di aver acquistato, con l’immobile, anche il combustibile in giacenza, dal momento che da quella pattuizione sembra che l’istante sia rimasta esclusa: come già visto, la prova del contrario manca.

7. In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata dev’essere annullata. Sul merito questa Camera decide in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC. Le ripetibili di prima sede non possono essere calcolate in base alla TOA, mancando il patrocinio di un avvocato.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione della Comunione dei comproprietari del __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

28 giugno 1994 del Pretore di Lugano, Sezione 1, è annullata e sostituita dalla presente pronuncia:

1. L’istanza 25 maggio 1993 di __________ è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese, da anticipare dall’istante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre a controparte fr. 200.-- per indennità.

II. In questa sede, le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di __________ che rifonderà inoltre alla controparte l’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria