Appellant v. Respondent: Unjust Enrichment Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, having been partially successful in a lower court claim for unjust enrichment regarding an overpayment for vehicle repairs, appealed the decision. The appellate court found that the initial claimant lacked active standing to sue for unjust enrichment because, as all negotiations and payment for the disputed repair invoice were handled by the claimant's sister, the sister was the party who suffered the patrimonial prejudice, not the claimant, leading the court to uphold the appeal, overturn the lower court's ruling, and dismiss the original claim while assigning all related costs to the initial claimant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 301 CPC, Art. 62 CO, Art. 164 CO, Art. 147 CPC; Appellant v. Respondent: Unjust Enrichment Standing: The appellate court found that the initial claimant lacked active standing to sue for unjust enrichment because, as all negotiations and payment for the disputed repair invoice were handled by the claimant's sister, the sister was the party who suffered the patrimonial prejudice, not the claimant, leading the court to uphold the appeal, overturn the lower court's ruling, and dismiss the original claim while assigning all related costs to the initial claimant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defining the grounds for unjust enrichment was cited because the appeal succeeded on the grounds that the appellant lacked active legitimacy for this claim.
These articles govern the cassation appeal procedure and were referenced when the court pronounced its decision.
This procedural rule regarding costs was cited in the preamble to the final orders.
The cantonal law on the organization of the courts was cited for cost allocation purposes in the preamble to the final orders.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00086 · Lugano 10 maggio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Giani e Zali, quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, assente
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 presentato da
__________ patr. dallo studio legale __________ contro
la sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 23 agosto 1993 da
__________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 550.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 agosto 1983 __________, proprietaria del veicolo Fiat Panda 4 x
4 targato __________, ha promosso nei confronti di __________, titolare dell’omonimo garage a __________, un’azione giudiziaria per indebito arricchimento al fine di ottenere la restituzione di fr. 550.-, pari alla differenza tra l’importo di fr. 2’050.- fatturato per riparazioni effettuate sul veicolo nel corso del mese di marzo 1993 e l’importo riconosciuto dai periti __________ e __________ per identico lavoro e quantificato da quest’ultimo, membro dell’Associazione Svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti, in fr. 1’500.- (cfr. doc. C);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ritenendo incomplete le perizie __________ e __________ in quanto non comprensive di tutto il lavoro svolto, che egli ribadisce aver fatturato correttamente;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulla perizia giudiziaria
22 aprile 1994 allestita dall’ing. __________ che ha quantificato in fr. 1’570.- il costo delle prestazioni fatturate dal convenuto, ha accolto la pretesa della parte istante limitatamente a fr. 480.-, pari alla differenza tra l’importo riconosciuto dal perito e quello fatturato e pagato dalla cliente;
che con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha presentato osservazioni, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art.
327 CPC;
che per quanto attiene alla violazione dell’art. 327 lett. e CPC il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto alla controparte per il fatto che il primo giudice ha ammesso il patrocinio dell’istante ad opera di una persona, il signor __________ dipendente della __________, non contemplata dall’art. 64 bis CPC, contravvenendo così al principio secondo il quale la rappresentanza processuale è data a terzi unicamente nei casi previsti a titolo esaustivo dall’art.
64 bis lett. a-f CPC;
che la censura è infondata ritenuto che l’art. 64 bis cpv. 3 CPC prevede, per le cause di competenza del giudice di pace, un’eccezione al principio di cui sopra riconoscendo la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa: in altre parole dinnanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990 , vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato (art. 301 CPC);
che quindi il fatto che all’udienza di contraddittorio sia comparso un rappresentante della __________ (la cui attività in favore dell’istante resta peraltro sconosciuta) non può essere sanzionato;
che per contro, la censura ricorsuale secondo la quale a __________ difetterebbe la legittimazione a promuovere nei confronti di __________ un’azione di indebito arricchimento, merita di essere accolta;
che infatti la verifica della legittimazione attiva, trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell’azione e quindi di esame di diritto federale, deve essere effettuata d’ufficio dal giudice con un giudizio di merito da emanare sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1; II CCA 26 settembre 1994 in re F.SA/I, 6 aprile 1995 in re C.A.s.r.l./S. e T.SA; CCC 21 marzo 1995 in re F.SA/D; 26 aprile 1995 in re B./B e llcc);
che giusta l’art. 62 CO, disposto sul quale l’istante fonda la propria pretesa, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno del patrimonio altrui, è tenuto a restituire l’arricchimento: solo la persona che ritiene di aver subito un pregiudizio al proprio patrimonio è quindi legittimata a richiedere la rifusione di quanto pretende indebitamente versato alla controparte;
che nel caso di specie tutte le trattative circa le riparazioni da effettuare sul veicolo di __________ sono state condotte dalla sorella __________, (doc. B, D e F) la quale ha pure provveduto personalmente al pagamento della fattura litigiosa (cfr. istanza pag. 3 e doc. D);
che di conseguenza, la persona eventualmente danneggiata e legittimata a promuovere un’azione per indebito arricchimento nei confronti di __________ sarebbe __________ e non l’istante, a favore della quale non vi è stata peraltro nessuna cessione di credito (art. 164 CO);
che difettando a __________ la legittimazione a promuovere un’azione di indebito arricchimento nei confronti di __________, la sua istanza 23 agosto 1993 andava respinta;
che in considerazione dell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, diviene priva d’oggetto la verifica delle ulteriori censure ricorsuali;
che le spese dell’odierno procedimento come quelle cagionate dal procedimento in prima sede, ivi comprese le spese peritali, devono essere poste a carico della parte istante quale parte soccombente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 di __________ è accolto e la sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
*1. L’istanza
23 agosto 1993 è respinta.*
*2. La tassa di giustizia e le relative spese in fr. 120.-, già*
*anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico.*
*3. L’onorario e le spese del perito (fr. 450.-) sono a carico*
*della parte istante .*
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria