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16.1995.78 • TRAC TI 16.1995.78 Generato dall'IA

Dismissal of Overdraft Appeal for Non-Appearance and Procedural Defects

Numero d'incarto 16.1995.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court dismissed an appeal against a lower court's decision that granted a claim for an overdraft amount of over 2,676 currency units, where the appealing party failed to appear at the hearing despite being duly summoned and having requested an earlier date, and subsequently submitted an appeal that failed to meet the formal requirements of stating grounds for cassation and was drafted in a language contrary to the procedural code. The court reasoned that the appellant, having been clearly warned of the consequences of non-appearance and failing to present valid legal grounds or adhere to procedural language rules, bore the consequences of her negligence, rendering the appeal inadmissible and void.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Dismissal of Overdraft Appeal for Non-Appearance and Procedural Defects: The court reasoned that the appellant, having been clearly warned of the consequences of non-appearance and failing to present valid legal grounds or adhere to procedural language rules, bore the consequences of her negligence, rendering the appeal inadmissible and void.

Parole chiave

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difetto formale di procedura motivi di cassazione citazione a comparire abbandono definitivo del procedimento audizione delle parti impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court cited these articles in the preamble to the orders, indicating the basis for the cassation procedure followed to rule on the appeal.

art. 117 CPC

Although the nullity of the appeal in order 1 is based on the lack of requirements under Art. 329 CPC (mentioned in the reasoning), the court also noted in the reasoning that the appeal was in German, contrary to Art. 117 CPC, which suggests this procedural violation contributed to the outcome, even if Art. 329 CPC is the primary ground for nullity mentioned alongside the appeal filing requirements.

art. 329 cpv. 2 CPC

This provision outlines the requirements for a cassation appeal, the non-fulfillment of which leads to the nullity declared in order 1.

art. 313 bis CPC

Cited in the reasoning, this provision allows the Chamber to decide on the rejection of inadmissible/manifestly unfounded appeals with a brief justification, which justifies the summary procedure used.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00078 · Lugano 28 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 22 aprile 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 30 marzo 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 24 febbraio 1995 dalla

__________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’676.15 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bremgarten, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 febbraio 1995 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’676.15, importo corrispondente allo scoperto sul conto __________ aperto da quest’ultima presso l’istante;

che al ricevimento dell’istanza il pretore ha regolarmente convocato le parti ad un’udienza per la discussione della medesima prevista per il 3 aprile 1995;

che a seguito della richiesta di rinvio formulata dalla convenuta con scritto 15 marzo 1995, il pretore ha anticipato l’udienza al 30 marzo 1995;

che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla documentazione agli atti non contestata dalla convenuta la quale ha rinunciato a presenziare all’udienza appositamente indetta per il contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 22 aprile 1995 __________ ha impugnato la sentenza pretorile richiamando il contenuto del suo precedente scritto 3 aprile 1995 indirizzato all’on. __________, scritti con i quali ella chiede in sostanza di essere nuovamente convocata dinanzi al primo giudice;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che in concreto lo scritto 25 aprile 1995 di __________, così come quello del 3 aprile1995, non adempie ai requisiti sopra menzionati.

che infatti con i suoi scritti - ammettendo di aver inosservato il termine - si limita a giustificare la propria assenza all’udienza del 30 marzo 1995 perchè non avrebbe compreso il testo italiano dell’ordinanza e perchè la data scelta dal pretore per l’udienza non corrispondeva a quelle da lei proposte nel suo scritto 15 marzo 1995.

che va comunque rilevato che la ricorrente, pur essendo stata chiaramente avvertita delle conseguenze di una sua eventuale assenza dall’udienza, conseguenze che sono chiaramente indicate sul testo della citazione dove ben si dice che “se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il pretore procede nella lite giudicando in base all’istanza ed alle prove addotte”, deve sopportare le conseguenze della sua negligenza senza che si possa ravvedere nell’operato pretorile una violazione del diritto di essere sentita dell’insorgente;

che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

- che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. L’atto ricorsuale 3 aprile 1995 __________ è nullo.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria