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16.1995.77 • TRAC TI 16.1995.77 Generato dall'IA

Former Employee's Failed Cassation Appeal Against Salary Execution for Unproven Set-Off Claim

Numero d'incarto 16.1995.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a lower court decision that provisionally rejected their opposition to an execution proceeding initiated by a former employer to recover outstanding salary for November and December 1994, where the opposition was based on a claim of set-off for training expenses, which the lower court found unproven against the employer's written debt acknowledgment. The appellate court declared the appeal void because it failed to meet the procedural requirements for a cassation appeal, not specifying the grounds for challenging the first judge's ruling; furthermore, the court found the appeal substantively unfounded because the appellant did not substantiate the alleged agreement for the employee to cover training costs, nor were new facts or evidence admissible at that stage.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 322 CPC, Art. 387 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 147 CPC; Former Employee's Failed Cassation Appeal Against Salary Execution for Unproven Set-Off Claim: The appellate court declared the appeal void because it failed to meet the procedural requirements for a cassation appeal, not specifying the grounds for challenging the first judge's ruling; furthermore, the court found the appeal substantively unfounded because the appellant did not substantiate the alleged agreement for the employee to cover training costs, nor were new facts or evidence admissible at that stage.

Parole chiave

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motivi di cassazione compensazione dei crediti esclusione dei nova presupposto processuale fatti nuovi e nuove prove legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the nullity of the appeal due to failure to meet formal requirements, which is then confirmed in the operative part.

art. 82 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning concerning the insufficient substantiation of the exception of set-off against the acknowledgment of debt, which is the substantive basis for upholding the initial decision.

art. 321 cpv. 1 lett. b) CPC

Cited in the reasoning to justify the exclusion of new documentation presented in the second instance.

art. 387 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning to reject the request for witness examination because the summary procedure excludes testimonial evidence.

art. 313 bis CPC

Cited in the reasoning to justify the possibility of rejecting the appeal with a brief justification without notification.

art. 313 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the provision making Art. 313 bis CPC applicable to the cassation appeal procedure.

art. 147 CPC

Cited in the context of determining costs in the final orders.

art. 327 segg. CPC

Cited in the context of determining costs in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00077 · Lugano 28 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 13 aprile 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza

9 febbraio 1995 da

__________ rappr. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 febbraio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla __________ sua ex datrice di lavoro, al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’983.45, importo corrispondente al saldo delle pretese salariali di sua spettanza per i mesi di novembre e dicembre 1994; quale titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto lo scritto 15 dicembre 1994 della convenuta con il quale questa riconosce di dovergli il menzionato importo;

che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa ha mantenuto la propria opposizione richiamando il contenuto del suo scritto 15 dicembre 1994 nel quale ella opponeva in compensazione alla pretesa avversaria un proprio credito di importo superiore e corrispondente alle spese sostenute per la formazione professionale del dipendente;

che con il querelato giudizio il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che le eccezioni sollevate dall’escussa non erano tali da infirmarlo, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione,

che con scritto 13 aprile 1994 la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice non avrebbe considerato le argomentazioni da lei esposte in prima sede a sostegno della propria tesi difensiva;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nella concreta fattispecie lo scritto 13 aprile 1995 della __________, con il quale si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede senza specificare in che cosa consisterebbe l’addebito mosso al primo giudice, fatta salva un’imprecisa e incomprensibile indicazione secondo la quale egli avrebbe “omesso di valutare la questione dall’origine”, non adempie ai requisiti sopra menzionati;

che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato ritenuto che l’escussa, confrontata ad un chiaro riconoscimento di debito contenuto nella sua lettera 15 dicembre 1994 nella quale ammette di dovere all’istante fr. 1’983.45 a saldo delle sue pretese salariali, non ha minimamente reso verosimile l’eccezione di compensazione sollevata in sede di contraddittorio così come impone l’art. 82 cpv. 2 LEF; in particolare l’escussa non ha in alcun modo sostanziato l’esistenza di un accordo iniziale tra le parti secondo il quale le spese di formazione professionale sarebbero state assunte dal dipendente in caso di rescissione anticipata del contratto di lavoro;

che per quanto attiene alla documentazione allo stesso allegata, occorre rilevare che l’art. 321 cpv. 1 lett. b) CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove od eccezioni, ragione per la quale la documentazione prodotta deve essere estromessa dall’incarto e la richiesta assunzione dei testi non può essere accolta;

che nemmeno sarebbe ammissibile la richiesta di assunzione di testimoni in questa sede, sia perchè l’art. 322 CPC è assolutamente estraneo alla natura di un giudizio di cassazione, sia perchè la procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione esclude la prova testimoniale già per la prima sede (art. 387 cpv. 3 CPC);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

dichiara

1. L’atto ricorsuale 13 aprile 1995 __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- , sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria