Enforcement of Alimony Based on Discontinued Divorce Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the definitive rejection of their opposition to an execution proceeding based on outstanding alimony payments, arguing that the underlying executory title—a provisional decree from a divorce case—had become invalid because the divorce procedure itself was discontinued two years prior. The court rejected the appeal because the grounds for invalidity of the executory title, specifically concerning the peremption of the main divorce proceedings, were raised for the first time in the cassation appeal and were therefore untimely, as cassation review is limited to re-examining the application of law based on facts already presented in the lower courts; furthermore, the court noted that the debts enforced accrued before the case was struck, and the discontinuance had only procedural, not retroactive, effect on those prior obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 CPC, Art. 387 cpv. 2 CPC, Art. 147 CPC, art. 327 segg. CPC, TarLEF; Enforcement of Alimony Based on Discontinued Divorce Proceedings: The court rejected the appeal because the grounds for invalidity of the executory title, specifically concerning the peremption of the main divorce proceedings, were raised for the first time in the cassation appeal and were therefore untimely, as cassation review is limited to re-examining the application of law based on facts already presented in the lower courts; furthermore, the court noted that the debts enforced accrued before the case was struck, and the discontinuance had only procedural, not retroactive, effect on those prior obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the ruling section, indicating the procedural framework for the cassation appeal.
Cited in the preamble to the ruling section as the basis for the decision regarding costs.
Cited in the preamble to the ruling section as the basis for the decision regarding costs (specifically regarding the fee scale).
Testo completo
Incarto n. 16.95.00075 · Lugano 11 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1995 presentato da
__________ patr. dallo studio legale __________ contro
la sentenza 27 marzo 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 gennaio 1995 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 gennaio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’574.15 oltre accessori, importo corrispondente agli arretrati per mancato adeguamento del contributo alimentare per il 1993 sino al maggio 1994, oltre al contributo alimentare per i mesi di settembre e ottobre 1994;
che quale titolo di credito l’istante ha prodotto il decreto cautelare 20 aprile 1988 emanato dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud nell’ambito della procedura di divorzio promossa con petizione 31 gennaio 1977 dal marito e stralciata dai ruoli con decreto 2 novembre 1994;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, riferendosi correttamente agli art. 80 e 81 LEF e accertata l’esistenza agli atti di un valido titolo esecutivo legittimante il rigetto definitivo dell’opposizione (per un manifesto e incontestato errore di trascrizione nel giudizio querelato si parla di riconoscimento di debito), ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 aprile 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente considerato quale valido titolo esecutivo il decreto cautelare 20 aprile 1988 nonostante fosse intervenuta in data 25 marzo 1994 la perenzione della procedura di divorzio per decorrenza del termine biennale di cui all’art. 351 CPC, perenzione che imponeva d’ufficio lo stralcio della causa e conseguentemente il decadimento dell’obbligo di pagamento del contributo alimentare di cui al decreto cautelare 20 aprile 1988;
che con osservazioni 15 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 387 cpv.
2 CPC all’udienza di contraddittorio le parti devono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni;
che quindi le eccezioni sulla validità del titolo, in particolare la contestazione circa l’esecutività del medesimo, proposte per la prima volta con il presente atto ricorsuale non possono essere ritenute in quanto tardive;
che non va infatti disatteso che il rimedio della cassazione consente unicamente il riesame dell’applicazione del diritto da parte del primo giudice in base alle allegazioni di fatto prodotte in prima istanza, allegazioni nuove sono pertanto inammissibili in sede di cassazione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 331, n. 2) ;
che tale rigore processuale non trova eccezione nei riguardi del convenuto contumace al quale, pur competendo la facoltà di ricorrere, non è permesso di avvalersi di eccezioni e contestazioni che non sono state poste al vaglio del contraddittorio giudiziale in prima sede;
che in ogni caso l’importo posto in esecuzione si riferisce a crediti sorti prima dello stralcio della causa e che quindi, ritenuti gli effetti del decreto di stralcio (art. 351 CPC) di natura prettamente processuale ossia destinati unicamente a porre fine alla lite senza giudizio ma non a cancellare eventuali crediti sorti in precedenza, sino al novembre 1994 la decisione provvisionale 20 aprile 1988 ha prodotto tutti i suoi effetti;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione
10 aprile 1995 __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria