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16.1995.74 • TRAC TI 16.1995.74 Generato dall'IA

Tax Spousal Liability Termination Upon Insolvency

Numero d'incarto 16.1995.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a lower court decision that granted the definitive rejection of an opposition to an execution proceeding initiated by a tax authority to recover municipal tax from the spouse of the primary taxpayer, based on a final tax assessment against both spouses concerning a capital withdrawal from professional benefits. The appellate court overturned the lower decision, reasoning that while a final tax assessment generally serves as an enforceable title, the relevant tax law stipulated that spousal joint and several liability for the family's total tax liability ceases immediately upon the insolvency of one spouse, which was proven in this instance; therefore, the lower court erred by not acknowledging the wife's successful defense that she was no longer jointly and severally liable for the debt due to her husband's insolvency, constituting an arbitrary application of substantive law.

Regesto Legislator

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Art. 39 vLT, Art. 10 cpv. 3 lett. b vLT, Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 80 cpv. 2 LEF, Art. 81 LEF; Tax Spousal Liability Termination Upon Insolvency: The appellate court overturned the lower decision, reasoning that while a final tax assessment generally serves as an enforceable title, the relevant tax law stipulated that spousal joint and several liability for the family's total tax liability ceases immediately upon the insolvency of one spouse, which was proven in this instance; therefore, the lower court erred by not acknowledging the wife's successful defense that she was no longer jointly and severally liable for the debt due to her husband's insolvency, constituting an arbitrary application of substantive law.

Parole chiave

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responsabilità fiscale solidale dei coniugi insolvenza debiti fiscali soppressione delle prestazioni coniuge deficit dell'unione coniugale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 39 vLT
3’029.45 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta comunale 1989 calcolata sulla liquidazione in capitale proveniente dalla previdenza professionale e percepita da __________ al compimento del 65° anno di età (art. 39 vLT);
Art. 10 cpv. 3 lett. b vLT
g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di averla erroneamente ritenuta debitrice dell’importo posto in esecuzione a seguito di un’errata applicazione del diritto materiale, con particolare riferimento agli art. 10 cpv. 3 lett. b vLT e 70 cpv.
Art. 327 lett. g CPC
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
Art. 80 LEF
Art. 80 cpv. 2 LEF
Art. 81 LEF
che quest’esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;
Art. 68a LEF
Art. 10 cpv. 3 vLT
che se l'art. 10 cpv. 3 vLT prevede che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia, secondo la lett.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was accepted based on the grounds outlined in these articles concerning cassation review.

art. 148 CPC

Cited as the basis for awarding costs in the final decision.

vigente TarLEF

Cited in connection with the costs imposed in the final decision.

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Testo completo

l Incarto n. 16.95.00074 · Lugano 12 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 aprile 1995 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 gennaio 1995 da

__________ rappr. dal __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 gennaio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole, nella sua qualità di coniuge del debitore __________, per il recupero di fr. 3’029.45 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta comunale 1989 calcolata sulla liquidazione in capitale proveniente dalla previdenza professionale e percepita da __________ al compimento del 65° anno di età (art. 39 vLT);

che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 30 giugno 1994 notificata ai coniugi __________ e __________ e regolarmente cresciuta in giudicato;

che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione nonchè l’esistenza di un suo impegno solidale con il marito nei confronti dell’autorità di tassazione a dipendenza dello stato di insolvenza di quest’ ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. b vLT);

che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo improponibili nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione le eccezioni sollevate dall’escussa, eccezioni che secondo il primo giudice dovevano se del caso essere esaminate nell’ambito di una procedura di reclamo contro la decisione di tassazione;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 aprile 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di averla erroneamente ritenuta debitrice dell’importo posto in esecuzione a seguito di un’errata applicazione del diritto materiale, con particolare riferimento agli art. 10 cpv. 3 lett. b vLT e 70 cpv. 2 LEF;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);

che secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensa­bili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;

che quest’esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;

che in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;

che l’art. 222 della v LT sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale la decisione di tassazione 30 giugno 1994 relativa all’imposta comunale 1989 sulle liquidazioni in capitale, regolarmente intimata alla ricorrente e cresciuta in giudicato, costituisce di principio valido titolo esecutivo;

che anche nell’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’ opposizione vale il principio secondo il quale vi deve essere identità tra il debitore indicato nel titolo esecutivo e quello contro il quale viene promossa la procedura esecutiva (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 130, pag. 345);

che nella concreta fattispecie la decisione di fissazione dell’ imposta comunale 1989 sulle liquidazioni in capitale è stata notificata ai coniugi __________ e __________ mentre il PE che ci occupa vede quale escussa unicamente __________ alla quale il precetto esecutivo è stato notificato nella sua qualità di coniuge conformemente all’art. 68a LEF; in questa sua qualità di coescussa la moglie può sollevare tutte le eccezioni proponibili nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizone (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, n. 10, pag. 155);

che l’eccezione sollevata dalla ricorrente in sede di contraddittorio secondo la quale le difettebbe la qualità di debitrice dell’importo posto in esecuzione, merita comunque accoglimento;

che se l'art. 10 cpv. 3 vLT prevede che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia, secondo la lett. b del medesimo disposto, la responsabilità solidale fra i coniugi decade ispo iure in caso d'insolvenza di uno di essi (Circolare no. 28/1 ACC 5 settembre 1989, pag. 6): in questo caso viene allestito dalle autorità fiscali un riparto tra coniugi nel quale vengono attribuiti a marito e moglie la parte di reddito e di sostanza che spetta a ciascun dei due di modo che i coniugi ricevono una specie di tassazione individuale che può essere contestata usando i rimedi giuridici ordinari (CDT 173-174 dell'11 giugno 1986 in re F.);

che nel caso concreto lo stato di insolvenza di __________, comprovato dalla documentazione agli atti, comporta d’ufficio il decadimento della responsabilità solidale della moglie nei confronti dell’ente pubblico per il pagamento dell’imposta in contestazione;

che quindi la decisione impugnata, che ha respinto a torto l’eccezione di carenza di qualità di debitrice solidale sollevata da __________, deve essere annullata essendo il frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente erronea applicazione del diritto materiale

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

dichiara:

I. Il ricorso per cassazione 18 aprile 1995 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

*1. L’istanza è respinta.*

*2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 180.- a titolo di indennità.*

II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dalla ricorrente, vanno poste a carico __________ il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria