Seller's Assumed Tax Payment Not Acknowledgment of Debt to Buyer for Enforcement Purposes
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the provisional lifting of oppositions to debt enforcement actions initiated to recover property value increment tax based on a sales contract clause where the seller assumed payment and a subsequent written confirmation of intent to pay, but the lower court rejected the claim, finding no valid recognition of debt because the commitment was to the public authority, not the current creditor (the buyer). The appellate court upheld this decision, reasoning that the documentation only showed the seller's obligation to the public entity and did not constitute an unequivocal acknowledgment of debt owed *to the enforcing creditor* as required for provisional lifting under the relevant enforcement law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 CPC, Art. 320 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 147 CPC, art. 327 segg. CPC; Seller's Assumed Tax Payment Not Acknowledgment of Debt to Buyer for Enforcement Purposes: The appellate court upheld this decision, reasoning that the documentation only showed the seller's obligation to the public entity and did not constitute an unequivocal acknowledgment of debt owed *to the enforcing creditor* as required for provisional lifting under the relevant enforcement law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe procedural articles cited for the decision on the merits of the cassation appeals.
The procedural article cited to rule on costs for the cassation proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00069 16.95.00070 · Lugano 2 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare i due ricorsi per cassazione 28 marzo 1995 erroneamente presentati quali appelli da
__________ patr. dall’avv. __________ contro
le sentenze 21 marzo 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. no. EF 95.313 e EF 95.314) promosse con istanze 16 gennaio 1995 da
__________ patr. dallo studio legale __________
con le quali si chiedeva il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dall’ escusso ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato:
in fatto e in diritto:
1. Con istanze 16 gennaio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per il recupero di complessivi fr. 10’590.- oltre accessori, importo corrispondente all’imposta sul maggior valore immobiliare prelevata dal Cantone __________ (fr. 5’295.-) e dal Comune __________ (fr. 5’295.-) sulla compravendita conclusa tra le parti in data 8 febbraio 1989 e avente per oggetto i Fol. di PPP no. __________ e __________ del fondo base part. no. __________ di __________.
A valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di compravendita riferendosi in particolare alla clausola no. 7 secondo la quale l’escusso, nella sua qualità di venditore, si assumeva il pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare. Il procedente ha inoltre prodotto lo scritto 3 dicembre 1988 con il quale l’escusso ha confermato la sua intenzione di voler pagare l’imposta sul maggior valore immobiliare richiesta dal Cantone __________ e dal Comune di __________.
In sede di contraddittorio __________ si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione non essendovi identità tra il creditore dell’imposta e il creditore procedente. Egli sostiene inoltre che nel suo scritto 3 dicembre 1988 l’impegno di pagamento dell’imposta era condizionato alla vendita di un immobile, condizione questa non realizzatasi.
2. Con separate sentenze 21 marzo 1995 il pretore, accertata l’assenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che l’impegno di pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare è stato assunto dal venditore nei confronti dell’ente pubblico e non dell’acquirente, ha respinto le istanze.
3. Con i presenti tempestivi gravami, che devono essere trattati quali ricorsi per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro i predetti giudizi chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente negato all’impegno di pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare assunto da controparte al punto 7 dell’atto di compravendita la qualifica di riconoscimento di debito.
Con osservazioni 28 aprile 1995 la controparte postula la reiezione dei gravami.
4.
Preliminarmente e in accoglimento della richiesta di congiunzione delle due procedure ricorsuali formulata dal ricorrente, questa Camera, in applicazione dell’art.
320 CPC, ritiene di dover evadere i due ricorsi con un solo giudizio trattandosi di un’identica vertenza che oppone le stesse parti e che trae origine dallo stesso rapporto giuridico.
5.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
6. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.
In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona. Essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-151).
7. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Nella concreta fattispecie la documentazione prodotta dal procedente a comprova del suo credito non costituisce riconoscimento di debito ai sensi dei principi sopra menzionati.
Infatti, il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti in data 8 febbraio 1989 prevede unicamente al suo punto 7 che l’imposta sul maggior valore immobiliare è a carico del venditore, mentre non risulta che questi si sia assunto l’impegno di pagare l’importo corrispondente all’acquirente: se ne deve concludere all’inesistenza di un riconoscimento di debito e quindi alla reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’ opposizione (Rep 1987 p. 240; CEF 18 gennaio 1995 in re S./F.).
Alla stessa conclusione si giunge anche esaminando l’ulteriore documentazione prodotta dal procedente, documentazione che attesta in particolare l’impegno nuovamente assunto - con scritto 3 dicembre 1992 - dal venditore di pagare l’imposta in questione, ma mai una dichiarazione di questi nel senso di riconoscersi debitore nei confronti del procedente.
Alla luce di quanto sopra esposto devono pertanto essere confermati i giudizi pretorili che hanno concluso alla reiezione delle istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
1.
I ricorsi 28 marzo 1995 di __________ sono respinti.
2.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 350.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria