Appeal Regarding Enforcement Based on Provisional Alimony Order Issued Without Adversarial Hearing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a decision that granted the final rejection of an opposition to an execution proceeding concerning unpaid alimony, where the execution title was a provisional court order issued without prior adversarial hearing. The court rejected the appeal, first finding that a subsequent amendment to the cantonal law regarding the jurisdiction of the substitute judge validated the initial proceedings despite the appellant's claim of nullity based on the judge's lack of specific substitution justification. Furthermore, the court reasoned that the provisional order for maintenance payments, issued under cantonal procedural law, constitutes an immediately enforceable title for the definitive rejection of opposition, even if issued without a full hearing, because such provisional measures are intended to be immediately effective to ensure their practical utility, a principle consistent with existing jurisprudence regarding provisional measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. a CPC, Art. 4 Cost, Art. 11 cpv. 1 LOG, Art. 11 LOG, Art. 11 cpv. 2 LOG, Art. 80 LEF; Appeal Regarding Enforcement Based on Provisional Alimony Order Issued Without Adversarial Hearing: The court rejected the appeal, first finding that a subsequent amendment to the cantonal law regarding the jurisdiction of the substitute judge validated the initial proceedings despite the appellant's claim of nullity based on the judge's lack of specific substitution justification. Furthermore, the court reasoned that the provisional order for maintenance payments, issued under cantonal procedural law, constitutes an immediately enforceable title for the definitive rejection of opposition, even if issued without a full hearing, because such provisional measures are intended to be immediately effective to ensure their practical utility, a principle consistent with existing jurisprudence regarding provisional measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for reviewing the appeal concerning the substance of the decision.
Cited as the basis for determining the costs of the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00068 · Lugano 11 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 marzo 1995 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________ contro
la sentenza 14 marzo 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 febbraio 1995 da
__________ patr. dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 13 febbraio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’000.- oltre accessori, importo corrispondente al contributo alimentare dovuto dal convenuto per la figlia __________ per i mesi da ottobre 1994 a febbraio 1995. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto supercautelare
10 ottobre 1994 prolato dal Pretore di Lugano Sezione 6 nell’ambito dell’azione di mantenimento promossa da __________ e con il quale al convenuto è stato imposto il pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 400.- per la figlia __________.
Il convenuto si è opposto alla domanda di rigetto dell’oppo-sizione contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo per il fatto che il decreto supercautelare 10 ottobre 1994 è stato prolato senza contraddittorio, quindi senza che egli abbia potuto esprimersi.
2. Con il querelato giudizio il segretario assessore della Pretura di Lugano Sezione 5, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nel decreto supercautelare 10 ottobre 1994, ha accolto l’istanza salvo per quanto attiene alla decorrenza degli interessi moratori che egli ha riconosciuto unicamente a far tempo dal 15 dicembre 1994 anzichè dal 1° ottobre 1994 come preteso dall’istante.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio. Il ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza impugnata in quanto emanata da un giudice incompe-tente (art. 327 lett. a CPC). Nel merito egli rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto sostanziale con particolare riferimento alla conclusione cui egli è giunto attribuendo al decreto prodotto dall’istante il carattere di titolo esecutivo, e ciò nonostante questo sia stato emanato senza contraddittorio e quindi in dispregio del diritto di essere sentito (art. 4 Cost).
Con osservazioni 4 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Il ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità formale della sentenza impugnata in quanto prolata dal segretario assessore senza che venisse specificato il motivo della sostituzione del pretore.
La censura è basata sulla
sentenza del Tribunale federale pub-blicata in DTF 117 Ia 175 e segg., nella quale la sostituzione del pretore con il segretario assessore senza indicazione dello specifico motivo della supplenza era stata ritenuta incompatibile con il tenore e la portata dell’art. 11 cpv. 1 LOG.
Nel frattempo il legislatore ticinese ha tuttavia operato le oppor-tune modifiche dell’art. 11 LOG, auspicate dallo stesso giudizio federale, modificandone il cpv. 2 nel chiaro senso di estendere la competenza giurisdizionale del segretario assessore qualora ciò sia necessario per il funzionamento della pretura.
L’art. 11 cpv. 2 LOG, contrariamente al primo capoverso, deve essere interpretato secondo la volontà del legislatore nel senso di un’estensione generalizzata delle competenze del segretario assessore sia pure sotto la responsabilità e la vigilanza del pretore che definirà pure le coordinate esatte di tale aumento di competenze (Messaggio del 1° settembre 1992 in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, vol. 2, pag. 1122) in maniera da allentare in materia civile il principio della sua competenza esclusiva qualora si verifichi la condizione della necessità dell’ impegno costante del segretario assessore al fianco del pretore per mantenere funzionale l’andamento della pretura.
Proprio per questa natura generale e non particolare della delega, la stessa non necessita di esplicita menzione in ogni circostanza, ritenuto che la distinzione dai casi di applicazione dell’art. 11 cpv. 1 LOG è comunque salvaguardata dal fatto che in quei casi l’obbligo di indicare la natura dell’impedimento continua a sussistere (II CCA 24 luglio 1995 in re G.Spa/__________).
Alla luce di quanto sopra esposto, la censura ricorsuale si rivela infondata.
5. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’ istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).
Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
In particolare, l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata.
Secondo la dottrina una sentenza è esecutiva se è passata in giudicato ed è riconosciuta come esecutiva nel cantone chiamato a decidere (Hauser, in Recht 1986, pag. 35).
Nel nostro Cantone l’art.
310 cpv. 4 lett. a CPC dichiara provvisoriamente esecutivi senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza, i provvedimenti cautelari.
Il decreto 10 ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 6, emanato nelle more della causa di mantenimento promossa dall’istante nei confronti del convenuto (art. 281 cpv. 1 CC) e con il quale questi è stato condannato a pagare un contributo alimentare di fr. 400.- mensili per la figlia, è quindi, per diritto procedurale cantonale, immediatamente esecutivo; d’altra parte la Camera esecuzione e fallimenti di questo Tribunale ha già avuto modo di decidere che - in materia di misure provvisionali giusta l’art. 145 CC - l’esecutività provvisoria è data ancorchè esse siano state emanate senza contraddittorio (CEF 10.11.1989 in re F./F.). La giurisprudenza comunque non esclude l’esecutività di una sentenza ai fini del rigetto definitivo dell’opposizione, pur avendo carattere non definitivo, ma dichiarata immediatamente esecutiva dal giudice in virtù di una norma processuale cantonale (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 109, n. 12). Inoltre, un’ordinanza di misure di protezione dell’unione coniugale è stata considerata titolo di rigetto definitivo - quo ai contributi di mantenimento - fintanto che il giudice del divorzio non avesse deciso misure provvisionali in via cautelare (Panchaud/Caprez, op.cit., § 100. n. 1).
Queste considerazioni corrispondono, da un lato alla possibilità di adottare misure supercautelari e dall’altro tengono conto del loro significato pratico. Esso verrebbe annullato se l’efficacia ne fosse compromessa al momento di ottenerne il rispetto ad opera della parte che ne deve beneficiare.
Altro non può infatti essere il motivo sul quale è sorta la prassi cantonale in quest’ambito (CCC 8 settembre 1993 in re L./L.).
Alla luce di quanto sopra esposto la sentenza qui impugnata, nella quale non è ravvisabile nessuno dei motivi di cassazione invocati dal ricorrente, deve essere confermata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione
27 marzo 1995 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria