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16.1995.67 • TRAC TI 16.1995.67 Generato dall'IA

Appeal Voided for Defective Filing and Lack of Substantive Challenge

Numero d'incarto 16.1995.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision which had rejected their opposition to an enforcement order for cantonal taxes dating from 1987 and 1988, despite the appellant claiming they never received the tax assessment notice because it was sent to their estranged spouse's address. The appellate court declared the appeal void because the submitted document only requested a stay of execution, failed to challenge the merits of the lower court's decision by stating grounds for annulment as required by procedural code, and was improperly written in German, rendering the filing manifestly inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 330 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Voided for Defective Filing and Lack of Substantive Challenge: The appellate court declared the appeal void because the submitted document only requested a stay of execution, failed to challenge the merits of the lower court's decision by stating grounds for annulment as required by procedural code, and was improperly written in German, rendering the filing manifestly inadmissible.

Parole chiave

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insinuazione del credito procedura fiscale decisioni incidentali decisione d'esecuzione decisione di tassazione eccezione di incostituzionalità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles concerning the appeal procedure were cited in the section leading to the decision.

art. 313 bis CPC

This provision justified the chamber's ability to decide on the inadmissibility/nullity without inviting observations from the counterparty, although the final order declares the act null.

art. 329 cpv. 2 CPC

This article was cited in the reasoning describing the lack of formal requirements for the appeal, which led to the finding that the act was null.

art. 330 CPC

This article was cited in the reasoning concerning the non-suspensive effect of the appeal, which relates to the request for a suspensive effect that the court implicitly rejected.

art. 117 CPC

This article, cited in the reasoning regarding the language used in the appeal, contributed to the finding that the act was inadmissible/null.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00067 · Lugano 5 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Spartaco Chiesa, presidente Bruno Cocchi e Claudio Zali (in sostituzione del giudice Enrico Giani, astenutosi)

segretaria: · Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” (Einspruch) 17 marzo 1995 presentato da

__________ Contro

la sentenza 9 marzo 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 luglio 1994 da

__________ rappr. dall’__________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

- che con istanza 19 luglio 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’404.10 oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte dell’imposta cantonale 1987 e 1988 da lei dovuta nella sua qualità di coniuge ai sensi dell’art. 10 della vecchia LT abrogata con l’entrata in vigore della nuova LT in data 1° gennaio 1995;

- che quale titolo esecutivo il procedente ha prodotto la decisione di riparto dell’imposta cantonale notificata il 18 novembre 1993 e regolarmente cresciuta in giudicato;

- che all’udienza del 31 gennaio 1995 l’escussa ha mantenuto l’opposizione sostenendo di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione in quanto notificata al domicilio del marito dal quale ella vive separata di fatto dal 1988;

- che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione non ritenendo fondata l’eccezione di mancata ricezione della decisione sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio;

- che con lettera 17 marzo 1995 (sottoscritta anche dal marito) __________ formula una domanda di concessione di effetto sospensivo giustificando la stessa con il fatto che è pendente dinanzi alla II Camera civile del Tribunale d’appello un appello da lei inoltrato unitamente al marito in data 19 maggio 1994 e avente per oggetto un’azione di risarcimento danni il cui esito, a suo dire, avrebbe delle conseguenze sulla procedura che ci occupa;

- che giusta l’art. 330 CPC il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza salvo diversa disposizione del presidente della Camera di cassazione civile;

- che ciò significa che la domanda di effetto sospensivo deve per forza di cose essere contenuta in un ricorso o quantomeno essere accompagnata allo stesso;

- che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

- che in concreto lo scritto 17 marzo 1995 di __________, con il quale questa si limita a formulare una domanda di effetto sospensivo senza impugnare la

sentenza del pretore, non adempie ai requisiti sopra menzionati;

- che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;

- che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

- che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

dichiara:

1. L’atto ricorsuale 17 marzo 1995 di __________ è nullo.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria