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16.1995.66 • TRAC TI 16.1995.66 Generato dall'IA

Cantonal Tax Prescription Interruption Appeal

Numero d'incarto 16.1995.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a decision that rejected an objection to the definitive rejection of opposition to an execution procedure aimed at recovering cantonal tax from 1987, where the debtor argued the tax credit had prescribed under the five-year period of the former Tax Law. The court reasoned that the prior decisions by the State Council rejecting the taxpayer's remittance requests constituted acts interrupting the prescription period, as they evidenced the authority's unequivocal will to pursue the collection of the fiscal claim, thus affirming the lower court's ruling that the tax debt was not prescribed and upholding the rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 158 vLT, Art. 80 LEF, Art. 80 cpv. 2 LEF, Art. 81 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF; Cantonal Tax Prescription Interruption Appeal: The court reasoned that the prior decisions by the State Council rejecting the taxpayer's remittance requests constituted acts interrupting the prescription period, as they evidenced the authority's unequivocal will to pursue the collection of the fiscal claim, thus affirming the lower court's ruling that the tax debt was not prescribed and upholding the rejection of the appeal.

Parole chiave

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debito fiscale procedura fiscale prescrizione autorità fiscale opposizione al precetto esecutivo sospensione della riscossione fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
- che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
Art. 158 vLT
g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto materiale per aver parificato le decisioni del Consiglio di Stato sopra menzionate ad atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 158 vLT;
Art. 80 LEF
Art. 80 cpv. 2 LEF
Art. 81 LEF
- che per l’art. 81 cpv.
Art. 81 cpv. 1 LEF
- che per l’art. 81 cpv.
Art. 231 cpv. 1 vLT
- che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato: per la sospensione e l’interruzione della prescrizione tornano applicabili i principi sanciti dall’art.
Art. 231 cpv. 2 vLT
2 e 3 vLT al quale fa esplicito rinvio l’art. 231 cpv. 2 vLT;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These procedural provisions are cited in the preamble to the decision, suggesting they governed the review of the cassation appeal, which was ultimately rejected.

art. 148 CPC

This article governing costs is cited in the preamble to the decision, which is then applied in order 2 to assign costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00066 · Lugano 4 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretaria: · Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 marzo 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 10 marzo 1995 del Pretore del distretto di Vallemaggia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente da istanza 1° febbraio 1995 dello

__________ rappr. dall’__________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escussa al PE no. __________ dell’UEF di Cevio, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

- che con istanza 1° febbraio 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2’241.90 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta cantonale 1987 nonché agli interessi di mora calcolati a far tempo dal 31 dicembre 1987 e alla tassa di diffida;

- che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria sollevando l’eccezione di prescrizione del credito fiscale nonché quella di res iudicata a motivo della precedente decisione 21 ottobre 1994 della Pretura di Vallemaggia;

- che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo infondate le eccezioni sollevate dall’escussa in particolare quella di prescrizione dell’imposta in considerazione del fatto che il termine quinquennale di cui all’art. 231 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (abrogata con l’entrata in vigore della nuova LT il 1° gennaio 1995) sarebbe stato interrotto dalle decisioni 21 maggio 1991 e 31 marzo 1994 del Consiglio di Stato con le quali sono state respinte le richieste di condono inoltrate da __________;

- che con il presente tempestivo gravame __________ chiede l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto materiale per aver parificato le decisioni del Consiglio di Stato sopra menzionate ad atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 158 vLT;

- che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

- che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);

- che secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecuti­va (art. 80 cpv. 2 LEF);

- che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensa­bili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;

- che quest’esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF, e in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;

- che l’art. 222 della v LT sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale la notifica di tassazione 23 settembre 1988 relativa all’imposta cantonale 1987-88 regolarmente intimata alla ricorrente e cresciuta in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo;

- che per l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, l’opposizione è rigettata a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto: su quest’ultima eccezione di prescrizione l’escussa ha fondato la propria opposizione;

- che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato: per la sospensione e l’interruzione della prescrizione tornano applicabili i principi sanciti dall’art.

158 cpv. 2 e 3 vLT al quale fa esplicito rinvio l’art. 231 cpv. 2 vLT;

- che a norma dell’art. 158 cpv. 2 vLT costituiscono atti interruttivi della prescrizione gli atti ufficiali intesi all’accertamento o all’ esazione del credito fiscale comunicati al contribuente, così come ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente medesimo;

- che dottrina e giurisprudenza assimilano ad un atto interruttivo della prescrizione ogni mezzo di cui si avvale il creditore per ottenere l’ossequio della pretesa senza riguardo alla forma (CCC 21 ottobre 1992 in re G./Comune di L.; DTF 93 I 673, 101 Ia 21, 107 Ib 203; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1990, pag. 99);

- che quindi le decisioni 21 maggio 1991 e 22 marzo 1994 del Consiglio di Stato, con le quali l’autorità amministrativa ha respinto le domande di condono formulate da __________ manifestando in modo univoco la volontà dello __________ di non voler rinunciare al proprio credito e quindi di persistere nella propria intenzione di procedere all’incasso della pretesa (art. 158 cpv.

2 vLT); devono essere equiparate ad atti interruttivi della prescrizione;

- che la decisione impugnata, che ha respinto in quanto infondata l’eccezione di prescrizione del credito fiscale sollevata dall’ escussa, deve pertanto essere confermata;

- che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza notificare l’atto ricorsuale alla controparte per eventuali osservazioni

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

dichiara:

1. Il ricorso per cassazione 21 marzo 1995 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Vallemaggia

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria