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16.1995.65 • TRAC TI 16.1995.65 Generato dall'IA

Engineering Fee Dispute and Remand for Lack of Reasoning

Numero d'incarto 16.1995.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sued another for a partial share of an engineering fee related to a building defect verification, where the first judge partially granted the claim, awarding only 100 currency units instead of the requested 292, while rejecting the defendant's counterclaims, leading to an appeal. The appellate court accepted the cassation appeal because the lower court's decision was legally flawed due to a complete lack of reasoning justifying the reduction of the claimed amount from 292 to 100, violating the requirement for judges to state the decisive reasons for their rulings, thus nullifying the prior judgment and remanding the case for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 90 CPC, Art. 285 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC; Engineering Fee Dispute and Remand for Lack of Reasoning: The appellate court accepted the cassation appeal because the lower court's decision was legally flawed due to a complete lack of reasoning justifying the reduction of the claimed amount from 292 to 100, violating the requirement for judges to state the decisive reasons for their rulings, thus nullifying the prior judgment and remanding the case for a new decision.

Parole chiave

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azione parziale domanda riconvenzionale oggetto della lite determinazione della tassa anticipo delle spese risarcimento per errore giudiziario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was accepted based on the grounds for cassation provided for in these articles.

art. 285 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (section 7, near the end) as the basis for nullity when decisions lack sufficient motivation, which ultimately supported the judgment of nullity in order 2.

art. 148 CPC

Cited in the introductory line before the orders as the procedural rule governing costs.

vigente LTG

Cited in the introductory line before the orders as the procedural rule governing legal fees/costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00065 · Lugano 27 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 7 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 novembre 1994 da

__________ rappr. dall’ing. __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 292.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 24 novembre 1994 lo studio di ingegneria __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 292.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte di una fattura emessa il 3 giugno 1993 per complessivi fr. 3’500.- e destinata “ai proprietari del Condominio __________”, riferita alla verifica tecnica di difetti.

In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria perchè eccessiva e per il fatto che la ditta istante non si sarebbe attenuta al mandato conferitole da una rappresen-tanza di comproprietari. Egli oppone inoltre in compensazione un proprio credito per le ore di lavoro perse in relazione all’ esecuzione del mandato da parte dell’istante e per il torto morale subito a seguito dell’avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il conferi-mento del mandato da parte dell’avv. __________ allo studio di ingegneria __________ per l’allestimento della perizia in oggetto, ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 100.- (invece di fr. 292.-) mentre ha respinto in quanto non compro-vate le pretese del convenuto.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC.

Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato tutte le constestazioni da lui sollevate in sede di contraddittorio

e suffragate dalla documentazione prodotta in quella stessa sede.

Rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente concluso alla fondatezza della pretesa di parte istante nonostante questa non sia stata comprovata se non con la produzione della sola fattura.

Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.

4. Preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto così come non possono essere esaminati i fatti proposti per la prima volta in sede ricorsuale, in merito al criterio utilizzato per la ripartizione della spesa non operata in funzione delle quote di comproprietà. L’art.

321 cpv. 1 lett. b CPC vieta infatti alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni.

5. Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, ossia la violazione del diritto di essere sentito con partico-lare riferimento alla mancata assunzione della documentazione che l’insorgente sostiene di aver presentato al giudice in sede di contraddittorio, occorre rilevare che dal verbale di udienza, regolarmente sottoscritto dal ricorrente, non risulta nulla in merito nè riguardo all’eventuale rifiuto del giudice di assumerla agli atti. La doglianza del ricorrente su una pretesa violazione del diritto di essere sentito in relazione al rifiuto di un mezzo di prova che non risulta essere stato richiesto, non configura gli estremi del rimedio della cassazione di cui all’art.

327 lett. e CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 7 e 11); la censura come tale non può quindi essere accolta e neppure risulta dall’incarto che il ricorrente sia stato limitato in altro modo nei suoi diritti processuali.

6. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia

32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

7. Nella concreta fattispecie la pretesa litigiosa si riferisce ai costi di allestimento di una verifica peritale per l’accertamento di alcuni difetti riscontrati nello stabile “__________” effettuata dallo studio di ingegneria __________.

A sostegno della propria pretesa l’istante ha prodotto la fattura 3 giugno 1993, nonchè alcuni richiami di pagamento, oltre a un documento denominato “situazione economica relativa ai costi di progettazione 1993”.

Il giudizio di prima sede, basandosi su questa documentazione, ritiene assodato il conferimento di un mandato a favore dell’istante ad opera della rappresentante dei condomini nella persona dell’avv. __________. Questo accertamento non è contestato dal convenuto il quale, in sede di contraddittorio, ha anzi precisato che al conferimento del mandato all’istante ha partecipato anche una delegazione di comproprietari.

Il ricorrente ha contestato già in prima sede l’ammontare della fattura, sostenendo che l’operato dell’istante varrebbe non più di fr. 1’000.--.

Malgrado questa chiara presa di posizione né l’istante, né il giudice hanno ritenuto di verificare l’adeguatezza della notula.

Pur non fondandosi su una considerazione conclusiva su questo punto fondamentale della lite, il giudice di pace ha tuttavia condannato il convenuto comunque a pagare fr. 100.--all’istante.

Sennonché è impossibile trovare nelle motivazioni di sentenza alcuna giustificazione della pronuncia: il primo giudice non ha ammesso in compensazione le contropretese del convenuto, ha ammesso l’esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti, ha constatato che l’istante deve perciò essere adeguatamente compensato, per poi concludere “secondo il suo libero apprezzamento e con pieno convincimento” che il credito dovesse essere ridotto a fr. 100.--.

È vero che il giudice gode di potere d’apprezzamento, ma limitatamente alla valutazione delle prove (art.

90 CPC) e rendendone conto nelle motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 90, n. 12). Questo tipo di apprezzamento non può essere confuso con l’esenzione dall’esporre per quale ragione decisiva il giudice si è determinato in un certo modo; sentenze prive di motivazione in tal senso sono nulle in virtù dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 285, n. 2 e n. 9).

7. Per questi motivi e non per quelli addotti dal ricorrente il ricorso dev’essere accolto. Per questa ragione a __________, che - oltre tutto - non ha dovuto far capo al patrocinio di un legale, non possono essere riconosciute indennità.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 di __________ è accolto.

2. La sentenza 7 marzo 1995 del Giudice di pace del Circolo di Balerna è nulla.

3. L’incarto è rinviato al Giudice di pace per nuovo giudizio.

4. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria