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16.1995.61 • TRAC TI 16.1995.61 Generato dall'IA

Tax Apportionment Pending as Ground to Oppose Tax Enforcement Order Appeal

Numero d'incarto 16.1995.61
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal challenging the definitive rejection of an objection to a payment order issued for the recovery of cantonal taxes, where the lower court had overruled the debtor's exception that the taxation decision lacked executory force due to a pending tax apportionment request. The appellate court ultimately struck the cassation appeal from the rolls because the appellant informed the court they wished to withdraw the appeal following the resolution of the underlying tax apportionment procedure, leading to the appellant being charged with the procedural costs as the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 12 LT, Art. 15 CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Tax Apportionment Pending as Ground to Oppose Tax Enforcement Order Appeal: The appellate court ultimately struck the cassation appeal from the rolls because the appellant informed the court they wished to withdraw the appeal following the resolution of the underlying tax apportionment procedure, leading to the appellant being charged with the procedural costs as the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
accollo delle spese procedurali esecuzione fiscale censure procedurali ordine di pagamento motivi di cassazione lite in materia di contribuzioni pubbliche Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

This procedural article was cited to justify the removal (stralcio) of the appeal proceedings due to the appellant's withdrawal.

art. 148 CPC

This procedural article was cited to determine that the costs of the proceedings remain charged to the appellant as the withdrawing party.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00061 · Lugano 23 novembre 1995/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 27 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzuioni e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1994 da

__________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 settembre 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’105.15, importo corrispondente all’ imposta cantonale 1992 oltre interessi e accessori;

che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’escusso in merito alla non esecutività della decisione di tassazione, essendo pendente una domanda di riparto dell’imposta ai sensi dell’art.

12 LT, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente pronunciato il rigetto in via definitiva dell’opposizione nonostante mancasse agli atti un valido titolo esecutivo;

che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 marzo 1995 del presidente di questa Camera;

che con osservazioni 14 aprile 1995 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità;

che -ultimata la procedura ricorsuale attinente al riparto d'impostacon scritto 3 novembre 1995 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.

352 CPC);

che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);

che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 9 novembre 1995

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 11 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria