Tax Apportionment Pending as Ground to Oppose Tax Enforcement Order Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal challenging the definitive rejection of an objection to a payment order issued for the recovery of cantonal taxes, where the lower court had overruled the debtor's exception that the taxation decision lacked executory force due to a pending tax apportionment request. The appellate court ultimately struck the cassation appeal from the rolls because the appellant informed the court they wished to withdraw the appeal following the resolution of the underlying tax apportionment procedure, leading to the appellant being charged with the procedural costs as the withdrawing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 LT, Art. 15 CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Tax Apportionment Pending as Ground to Oppose Tax Enforcement Order Appeal: The appellate court ultimately struck the cassation appeal from the rolls because the appellant informed the court they wished to withdraw the appeal following the resolution of the underlying tax apportionment procedure, leading to the appellant being charged with the procedural costs as the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural article was cited to justify the removal (stralcio) of the appeal proceedings due to the appellant's withdrawal.
This procedural article was cited to determine that the costs of the proceedings remain charged to the appellant as the withdrawing party.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00061 · Lugano 23 novembre 1995/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 27 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzuioni e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1994 da
__________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 settembre 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’105.15, importo corrispondente all’ imposta cantonale 1992 oltre interessi e accessori;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’escusso in merito alla non esecutività della decisione di tassazione, essendo pendente una domanda di riparto dell’imposta ai sensi dell’art.
12 LT, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente pronunciato il rigetto in via definitiva dell’opposizione nonostante mancasse agli atti un valido titolo esecutivo;
che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 marzo 1995 del presidente di questa Camera;
che con osservazioni 14 aprile 1995 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità;
che -ultimata la procedura ricorsuale attinente al riparto d'impostacon scritto 3 novembre 1995 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 CPC);
che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 9 novembre 1995
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 11 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria