Taxpayer Withdrawal of Cassation Appeal Against Enforcement Procedure Costs Award
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer filed an appeal, treated as a cassation appeal, against a lower court's decision that definitively rejected the taxpayer's opposition to an enforcement procedure initiated by the tax authority for the recovery of the balance of the 1991 cantonal tax, despite the taxpayer arguing the assessment decision lacked final executory force due to a pending tax allocation request. The appellate court ultimately struck the cassation appeal from the rolls because the appellant notified the court of their desire to withdraw the appeal following the conclusion of the related tax allocation procedure, and consequently ordered the appellant, as the withdrawing party, to bear the costs of the proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 LT, Art. 15 CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Taxpayer Withdrawal of Cassation Appeal Against Enforcement Procedure Costs Award: The appellate court ultimately struck the cassation appeal from the rolls because the appellant notified the court of their desire to withdraw the appeal following the conclusion of the related tax allocation procedure, and consequently ordered the appellant, as the withdrawing party, to bear the costs of the proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning section which justified the operative order to strike the appeal from the record due to withdrawal (desistenza).
This article was cited in the reasoning section and is applied in the dispositive order (2) regarding the allocation of court costs.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00060 · Lugano 23 novembre 1995/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 11 marzo 1995 erroneamente presentato come appello da
__________ contro
la sentenza 27 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1994 da
__________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 settembre 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’024.15, importo corrispondente al saldo dell’ imposta cantonale 1991 oltre interessi e accessori;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’escusso in merito alla non esecutività della decisione di tassazione, essendo pendente una domanda di riparto dell’imposta ai sensi dell’art.
12 LT, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente pro-nunciato il rigetto in via definitiva dell’opposizione nonostante mancasse agli atti un valido titolo esecutivo;
che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 marzo 1995 del presidente di questa Camera ;
che con osservazioni 14 aprile 1995 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità;
che -ultimata la procedura ricorsuale attinente al riparto d'impostacon scritto 3 novembre 1995 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 CPC);
che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 9 novembre 1995
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 11 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria