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16.1995.6 • TRAC TI 16.1995.6 Generato dall'IA

Financing Mediator Commission Dispute

Numero d'incarto 16.1995.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant appealed a lower court decision that denied payment for professional services rendered in assisting a party in securing financing for a nightclub purchase, arguing that the initial judgment arbitrarily evaluated evidence and misapplied material law regarding the right to a commission under the Code of Obligations. The appellate court upheld the rejection, reasoning that under the relevant statute, a mediator is only entitled to remuneration if the mediated contract is concluded, which did not happen here, and the claimant failed to prove a separate agreement for expense reimbursement in the event of a non-concluded contract, viewing the lower court's evidence assessment as within its discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 413 cpv. 1 CO, Art. 413 cpv. 3 CO, Art. 8 CC, Art. 183 CPC, Art. 147 CPC; Financing Mediator Commission Dispute: The appellate court upheld the rejection, reasoning that under the relevant statute, a mediator is only entitled to remuneration if the mediated contract is concluded, which did not happen here, and the claimant failed to prove a separate agreement for expense reimbursement in the event of a non-concluded contract, viewing the lower court's evidence assessment as within its discretionary power.

Parole chiave

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obbligo di restituzione parte contraente fine del processo diritto delle obbligazioni prestazioni erogate credito in esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the basis for the procedure regarding the appeal (ricorso).

art. 147 CPC

Cited as the basis for allocating procedural costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00006 · Lugano 4 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretaria: · Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 luglio 1994 presentato da

__________ contro

la sentenza 20 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 3 maggio 1991 nei confronti di

__________ patr. dallo studio legale __________

con la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 3’165.-- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questa interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

- che con istanza 31 maggio 1991 l’ __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’165.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 27 dicembre 1990 per prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultima, e meglio per l’impegno profuso a suo favore nella ricerca di un finanziamento per l’acquisto di una discoteca in __________ e in seguito a __________, pretesa alla quale la convenuta si è opposta contestando il diritto dell’istante ad una qualsiasi provvigione non avendole permesso di ottenere il richiesto finanziamento e tantomeno il perfezionamento dell’ acquisto della discoteca di cui si è detto;

- che con sentenza 20 giugno 1994 il pretore, accertata la mancata realizzazione in concreto dei presupposti di cui all’art. 413 cpv. 1 e 3 CO circa il diritto alla mercede e se del caso alla rifusione delle spese da parte del mediatore, ha respinto l’istanza;

- che con scritto 28 luglio 1994 indirizzato al Consiglio della Magistratura e trasmesso per competenza a questa Camera come da richiesta dell’ __________ di data 15 settembre 1994, quest’ultimo ha chiesto l’annullamento della decisione pretorile con il conseguente riconoscimento della pretesa da lui fatta valere con istanza 31 maggio 1991;

- che a fondamento del proprio gravame il ricorrente lamenta essenzialmente un’arbitraria valutazione delle prove e un’errata applicazione del diritto materiale da parte del primo giudice, titolo di cassazione questo contemplato dall’art.

327 lett. g CPC;

- che giusta l’art 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

- che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);

- che per quanto riguarda il merito della vertenza l’art. 413 cpv. 1 CO, correttamente applicato dal pretore, prevede il pagamento di una mercede unicamente nel caso in cui grazie ai servigi del mediatore si giunga alla conclusione di un contratto, il perfezionamento del quale nel caso concreto non è mai stato raggiunto;

- che in caso di mancata conclusione del contratto il mediatore può nondimeno pretendere il rimborso delle spese se questo è stato pattuito tra le parti (art.

413 cpv. 3 CO);

- che nella concreta fattispecie il primo giudice ha escluso il diritto del mediatore al rimborso delle spese non essendo stata provata una pattuizione in tal senso anche in caso di mancata conclusione del contratto;

- che alla base del ricorso, fatta astrazione dei suoi contenuti polemici, vi è essenzialmente la contestazione circa il mancato riconoscimento del diritto alla mercede del ricorrente stante l’impegno profuso a favore della controparte, nonchè la valutazione delle prove documentali e della deposizione del teste __________ da parte del primo giudice;

- che in merito alla prima censura va rilevato che giusta l’art. 8 CC (art. 183 CPC) la parte che vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lei asserita deve provare questa circostanza; caso contrario il giudice deve decidere a sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (II CCA 7 luglio 1993 in re F.SA/G);

- che quindi spettava al ricorrente fornire la prova di un accordo con controparte circa il rimborso delle spese sostenute, indipendentemente dall’esito delle trattative intraprese per l’acquisto delle discoteche, prova che egli non ha fornito se non dichiarando nel proprio interrogatorio formale di aver indicato quale preventivo per il proprio operato la somma di fr. 12’000.-, prova che comunque non entra qui in linea di conto non essendo oggetto di impugnativa la sua valutazione da parte del pretore;

- che pure la seconda censura secondo la quale il primo giudice non avrebbe tenuto conto di tutta la documentazione prodotta dal ricorrente nonché della deposizione del teste _________ è destituita di fondamento, ritenuto che nel considerando di cui a pagina 3 della sentenza impugnata, per quanto succinta nella sua motivazione, il pretore menziona esplicitamente di aver esaminato queste prove non ritenendole comunque atte a giustificare l’accoglimento della richiesta di pagamento;

- che siffatta valutazione delle prove non può essere censurata in quanto operata nei limiti del potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice (art.

90 CPC);

- che va in ogni caso osservato che dalle prove richiamate dall’ insorgente è possibile unicamente dedurre che egli si è effettivamente prodigato a favore della controparte ma non che vi sia stato un accordo circa la sua remunerazione anche in caso di mancato perfezionamento dell’acquisto delle discoteche;

- che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza intimare l’atto ricorsuale alla controparte per eventuali osservazioni

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso 28 luglio 1994 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente procedimento, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria