Inheritor Liability for Unreported Debt During Inventory Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerned a claim for payment of outstanding medical and hospital expenses incurred by the mother of the defendant, who accepted the inheritance with the benefit of inventory. The defendant objected, arguing the plaintiffs lacked active standing and that the claim was time-barred due to non-inclusion in the inventory procedure. The lower court ruled for the plaintiffs, finding the defendant violated the duty under Article 581 (3) of the Civil Code by failing to report the known debt during the inventory process, despite the plaintiffs also failing to timely submit their claim. The appellate court upheld the decision, reasoning that the heir's legal duty to inform the inventory authority of known debts takes priority over the creditor's duty to submit the claim, meaning the heir is liable for the creditor's resulting loss, irrespective of the conditions for enrichment under a separate article, thus confirming the lower court's assessment of the defendant's breach of good faith.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cpv. 3 CC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 590 cpv. 2 CC, Art. 581 cpv. 2 CC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Inheritor Liability for Unreported Debt During Inventory Proceeding: The defendant objected, arguing the plaintiffs lacked active standing and that the claim was time-barred due to non-inclusion in the inventory procedure. The lower court ruled for the plaintiffs, finding the defendant violated the duty under Article 581 (3) of the Civil Code by failing to report the known debt during the inventory process, despite the plaintiffs also failing to timely submit their claim. The appellate court upheld the decision, reasoning that the heir's legal duty to inform the inventory authority of known debts takes priority over the creditor's duty to submit the claim, meaning the heir is liable for the creditor's resulting loss, irrespective of the conditions for enrichment under a separate article, thus confirming the lower court's assessment of the defendant's breach of good faith.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited these articles as the basis for reviewing the cassation appeal, which was ultimately rejected.
This article was cited in the context of ruling on the costs of the proceedings.
This general law provision was cited alongside procedural rules concerning the costs of the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00059 · Lugano 29 marzo 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 marzo 1995 presentato da
__________ patr. dallo studio legale __________ contro
la sentenza 23 febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 ottobre 1994 da
__________ rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’345.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 13 ottobre 1994 l’__________ e l’__________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’345.75 a saldo della fattura 31 marzo 1993 emessa per le cure mediche e ospedaliere prestate a favore della madre della convenuta, signora __________, nel frattempo deceduta.
In sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo in primo luogo la carenza di legittima-zione attiva degli istanti; nel merito solleva l’eccezione di perenzione dell’azione non avendo gli istanti insinuato il loro credito nell’ambito della procedura di allestimento dell’inventario, con il beneficio del quale gli eredi hanno accettato la successione.
2. Con sentenza 23 febbraio 1995 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, accertata la legittimazione attiva degli istanti sulla base della Legge sugli ospedali pubblici, ha accolto l’istanza addebitando alla convenuta la violazione dell’art.
581 cpv. 3 CC a motivo della mancata indicazione all’autorità incaricata dell’erezione dell’inventario dell’esistenza del debito controverso, debito che le doveva essere noto avendo ottenuto il relativo rimborso da parte della Cassa malati presso la quale era assicurata la madre. Il giudice, rimproverando alla convenuta un agire contrario alle regole della buona fede, ha posto a suo carico l’obbligo di pagamento della fattura litigiosa.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver sussunto la concreta fattispecie all’art. 581 cpv. 3 CC anziché all’art. 590 cpv. 2 CC secondo il quale, l’erede risponde dei crediti non insinuati nell’inventario a condizione che la mancata tempestiva insinuazione non è dovuta a colpa del creditore e se l’erede si trova arricchito, presupposti questi che non sono stati comprovati.
Con scritto 13 aprile 1995 la controparte ha chiesto la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. Controversa nella concreta fattispecie è la questione relativa agli effetti della mancata tempestiva notifica del credito degli istanti nell’ambito della successione della madre della convenuta, accettata con il beneficio d’inventario.
Scopo dell’inventario previsto dagli art. 580 segg. CC è quello di informare gli eredi circa gli attivi e passivi della successione, di modo che essi possano decidere se accettarla o ripudiarla (Piotet in Traité de droit privé suisse, Vol. IV, 1975, p. 714). Accettando la successione con il beneficio di inventario l’erede
si assume unicamente i debiti inventariati, ossia quelli notificati entro il termine assegnato ai creditori con la grida pubblicata sul FUC (art. 582 e 589 CC).
Nel caso di specie il pretore ha risolto la vertenza applicando l’art. 581 cpv. 3 CC, che impone agli eredi l’obbligo di comuni-care all’autorità incaricata dell’erezione dell’inventario l’esi-stenza dei debiti del defunto da loro conosciuti.
L’applicazione di questo disposto nella concreta fattispecie non può essere censurata.
Infatti, all’erezione dell’inventario, prima ancora dei creditori, concorrono gli eredi ai quali incombe l’obbligo di notificare all’autorità preposta all’allestimento dell’inventario i debiti del defunto da loro conosciuti (Tuor/Picenoni, Das Erbrecht, in Schweizerisches Zivilgesetzbuch, BK, 1966, N. 17 ad art. 581). Trattandosi di un obbligo di informazione legale, gli eredi devono darvi seguito anche se non ne sono esplicitamente richiesti (Tuor/Picenoni, loc. cit.).
Se è pur vero che la dottrina limita questo obbligo di informa-zione ai debiti conosciuti e non anche a quelli che gli eredi avrebbero dovuto conoscere(BlZR XVII Band, 1918, N. 126, p. 228; Escher, Das Erbrecht, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, N. 12 ad art. 581), è altrettanto vero che l’obbligo dell’erede si estende all’insieme della situazione patrimoniale del defunto (art.
581 cpv. 2 CC), compresi quindi i debiti che l’erede ritiene infondati e pretestuosi (Tuor/Picenoni, op. cit., N. 17 ad art. 581; Oswald, Die Auskunftspflicht im Erbgang, 1976, p. 19 e 20)
Alla luce di quanto sopra esposto, si può ben dire che nella concreta fattispecie, la convenuta - avendo percepito dalla cassa malati della madre un rimborso spese relativo alla degenza ospedaliera di quest’ultima - disponeva di sufficienti indizi per permetterle perlomeno di dubitare dell’esistenza di uno scoperto della madre nei confronti degli istanti, debito la cui esistenza e conoscenza viene peraltro confermata dalla stessa convenuta al punto 3.2 del suo ricorso.
L’accertamento pretorile circa la violazione da parte della convenuta del suo obbligo di informazione sull’esistenza del debito controverso, deve quindi essere confermato. D'altra parte questo tipo di giudizio, fondato in buona parte sull'apprez-zamento, ben difficilmente potrebbe essere censurato d'arbitrio, a meno che il giudice disponesse di elementi oggettivi di giudizio tali da vincolare positivamente le sue conclusioni.
6. Mentre la convenuta ha disatteso il suo obbligo di informazione sulla situazione patrimoniale della defunta (art. 581 cpv. 3 CC), anche gli istanti hanno omesso di insinuare entro i termini il loro credito nella procedura di allestimento dell’inventario.
In simile evenienza la dottrina ritiene prioritario l’obbligo di informazione degli eredi rispetto a quello imposto ai creditori di insinuare entro i termini il loro credito (Tuor/ Picenoni, op. cit., N. 7 ad art. 590). In altre parole, in caso di violazione dell’obbligo legale di informare l’autorità circa la situazione finanziaria del defunto, l’erede risponde nei confronti del creditore che non ha insinuato il suo credito del danno che gliene deriva, e ciò indipendentemente dalla realizzazione dei presupposti di cui all’art. 590 cpv.
2 CC, quindi anche se non è provata l’assenza di colpa del creditore (Oswald, op. cit., p. 20-21; Piotet, op. cit., p. 729-730; Tuor/ Picenoni, op. cit., N. 16 ad art. 581). In questo caso particolare, il danno che deve essere risarcito corrisponde, non all’importo ci cui si trova arricchito l’erede ai sensi dell’art. 590 cpv. 2 CC, bensì alla perdita subita dal creditore che si vede precluso il suo credito poiché non inventariato. (Piotet, op. cit, p. 720-721; Escher, op. cit., N. 11 ad art. 590). Il danno può essere ridotto o soppresso a dipendenza dell’eventuale concolpa del creditore, ciò che nel caso concreto non è stato comprovato.
La conclusione del primo giudice che ha parificato la perdita subita dagli istanti all’importo della fattura rimasta insoluta non è quindi arbitraria.
Alla luce di quanto sopra esposto nella decisione pretorile, non è ravvisabile nessun motivo di cassazione.
7. Spese e ripetibili di questa sede seguono la soccombenza. Agli istanti non vengono riconosciute ripetibili, per altro neppure richieste, poiché la loro comunicazione 13 aprile 1995 non può essere assimilata a un allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 150.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria