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16.1995.56 • TRAC TI 16.1995.56 Generato dall'IA

Construction Invoice Dispute: Violation of Right to Be Heard and Expert Evidence Procedure

Numero d'incarto 16.1995.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A litigant appealed a lower court decision that dismissed their claim for payment of an outstanding invoice for construction work, arguing that the decision violated their right to be heard because they were incorrectly cited and unable to attend the hearing where the matter was discussed based on expert opinions. The appellate court accepted the cassation appeal, finding that the initial judge violated the appellant's right to be heard both by failing to ensure proper citation for the discussion hearing and by depriving the parties of the opportunity to participate in the taking of expert evidence, particularly by failing to present the decisive third expert report to the parties, which also resulted in a lack of reasoning for preferring one expert opinion over another, thus necessitating the annulment of the decision and the remand of the case for a new judgment after offering the parties the chance to participate in the evidence proceedings and their discussion.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, Art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC; Construction Invoice Dispute: Violation of Right to Be Heard and Expert Evidence Procedure: The appellate court accepted the cassation appeal, finding that the initial judge violated the appellant's right to be heard both by failing to ensure proper citation for the discussion hearing and by depriving the parties of the opportunity to participate in the taking of expert evidence, particularly by failing to present the decisive third expert report to the parties, which also resulted in a lack of reasoning for preferring one expert opinion over another, thus necessitating the annulment of the decision and the remand of the case for a new judgment after offering the parties the chance to participate in the evidence proceedings and their discussion.

Parole chiave

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diritto di essere sentito oggetto della lite assunzione delle prove opposizione di terzo perizia giudiziaria decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court explicitly cites these articles in the preamble to the decision, which covers the grounds for accepting the appeal (annulment of the lower court decision).

art. 332 cpv. 2 CPC

This provision was cited in the reasoning as the basis for annulling the judgment and remitting the case for a new decision, and its application is implied by the ruling in order I.

art. 148 CPC

This article is cited in the preamble to the decision as the basis for the ruling on costs in order II.

vigente LTG

This regulation is cited in the preamble to the decision as the basis for the ruling on granting indemnities to the appellant in order II.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00056 · Lugano 29 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 febbraio 1995 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 3 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 12 ottobre 1994 nei confronti di

__________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 820.- oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 ottobre 1994 __________, lattoniere edile specializzato nei lavori di copertura di tetti, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 820.- a saldo della fattura emessa il 31 gennaio 1994 per lavori effettuati presso l’abitazione di quest’ultimo;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestan-do il criterio di fatturazione utilizzato dall’istante;

che in occasione della discussione dell’istanza il giudice, con l’accordo delle parti, ha deciso di sottoporre a due periti la questione relativa alla definizione del criterio di calcolo del costo dell’opera prestata dall’istante;

che a dipendenza dei contenuti divergenti dei due referti peritali, il giudice di pace ha interpellato un terzo perito e, riferendosi al parere di quest’ultimo, ha respinto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;

che la controparte non ha formulato osservazioni al ricorso;

che l’art. 327 lett. e CPC, prevede la cassazione di decisioni rese ledendo il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.);

che l’assenza della parte istante dal dibattimento del 4 gennaio 1995 (di cui per altro non esiste verbale) non è dovuta a un malinteso, come indica in sentenza il giudice di pace, ma a un’errata citazione che sollecita alla comparsa la sola parte convenuta;

che infatti, a dipendenza del contenuto della citazione, con particolare riferimento al destinatario della medesima (Hauser/Hauser, GVG, 1978, § 188, pp. 622), l’istante non è stato posto in grado di partecipare alla discussione finale, ciò che configura una violazione del suo diritto di essere sentito (Sträuli/Messmer, ZPO, 1982, § 56, p. 116, N. 1);

che, già per questo motivo la sentenza dev’essere annullata;

che l’operato del primo giudice deve però essere censurato anche in considerazione delle modalità adottate per l’assun-zione dei mezzi di prova, in particolare le prove peritali;

che, in particolare, è stato leso il diritto delle parti di essere sentite, essendo state private della possibilità di partecipare all’ assunzione dei mezzi di prova;

che, anche omettendo di sottoporre alle parti il referto determinante del terzo perito interpellato, il giudice di pace ha contravvenuto al medesimo ricordato principio cardine della procedura;

che inoltre la sentenza impugnata, con la quale il giudice di pace, riferendosi alla “risposta spontanea e univoca” di un ignoto perito, conclude alla reiezione dell’istanza, è carente di motivazione non essendo possibile desumere dal suo contenuto i motivi per i quali il giudice ha deciso di dar credito alla versione di una parte piuttosto che a quella dell’altra (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);

che la sentenza dedotta in cassazione, per i motivi indicati, deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice, in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC, affinchè, offerta alle parti la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove e di discuterne le risultanze, emani un nuovo giudizio;

che vista la particolarità della presente fattispecie non vengono prelevate spese di questa sede mentre al ricorrente devono essere riconosciute ripetibili da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione

10 febbraio 1995 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

3 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

II. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria