Landlord Rent Claim and Tenant Security Deposit Appeal Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA dispute arose from a landlord seeking outstanding rent and costs for property restoration from a former tenant, who had simultaneously sued for the return of a security deposit, claiming no damages were caused beyond normal wear and tear. The lower court ruled in favor of the landlord, having confirmed damages caused by the tenant who failed to prove pre-existing conditions. The tenant subsequently filed an appeal challenging the procedural fairness of the lower court's handling of the case compared to the legally represented opposing party. The appellate court declared the appeal null because it failed to specify the grounds of law and fact required for cassation, further noting that the initial judgment was sound as the appellant did not provide evidence refuting the proven damages existing at the time of vacating the premises.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 lett. e CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Landlord Rent Claim and Tenant Security Deposit Appeal Dismissal: The lower court ruled in favor of the landlord, having confirmed damages caused by the tenant who failed to prove pre-existing conditions. The tenant subsequently filed an appeal challenging the procedural fairness of the lower court's handling of the case compared to the legally represented opposing party. The appellate court declared the appeal null because it failed to specify the grounds of law and fact required for cassation, further noting that the initial judgment was sound as the appellant did not provide evidence refuting the proven damages existing at the time of vacating the premises.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning explaining the nullity of the appeal, which is confirmed in order 1, implying its application as the ground for the decision.
This procedural rule justified deciding the case without summoning the opposing party.
These procedural articles are cited as the basis for the court's jurisdiction to rule on the matter.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00050 · Lugano 7 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria: · Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 23 febbraio 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 nella causa in materia di contratto di locazione promossa con istanza 4 novembre 1994 da
__________ rappr. dall’avv. dott. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’756.85 oltre accessori, pretesa in seguito ridotta a fr. 2’709. 65 e così accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- che in data 4 novembre 1994 __________, proprietaria dell‘appartamento sito in __________ a __________ ed occupato da __________ dal 1° novembre 1986 sino al
31 dicembre 1993 sulla base di un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 ottobre 1986, ha convenuto in giudizio quest’ultimo al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’756.85 a saldo della pigione relativa al mese di dicembre 1993 e quale partecipazione alle spese sostenute dalla locataria per il ripristino dell’ente locato; l’importo litigioso è stato ridotto pendente causa a fr. 2’709.65 a seguito dello svincolo a favore della locataria della cauzione a suo tempo versata dal conduttore;
- che il 14 dicembre 1994 __________ ha a sua volta convenuto in giudizio __________ per ottenere la restituzione della cauzione versata a titolo di garanzia contestando di aver cagionato dei danni all’ente locato avendolo restituito nello stesso stato in cui si trovava all’inizio della locazione;
- che previa congiunzione delle due cause il Pretore, con sentenza 3 febbraio 1995 ha integralmente accolto le pretese di __________ in considerazione del fatto che questa ha comprovato l’esistenza di danni all’ente locato cagionati da __________ il quale, dal canto suo, non ha invece fornito prova alcuna che questi già esistevano all’inizio della locazione;
- che con scritto 23 febbraio 1995 __________ interpone ricorso contro il giudizio pretorile polemizzando sul modo di operare del primo giudice che avrebbe assunto nei suoi confronti un atteggiamento diverso rispetto a quello riservato alla controparte in quanto patrocinata da un legale;
- che giusta l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC il ricorso deve contenere, pena la nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda e specificare il titolo di cassazione invocato;
- che il menzionato scritto, con il quale __________ lamenta in sostanza una disparità di trattamento rispetto alla controparte, non adempie ai requisiti sopra indicati non essendo possibile desumere dal suo contenuto alcun motivo di cassazione;
- che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che contrariamente alle preoccupazioni del “ricorrente”, nel proprio giudizio il primo giudice ha correttamente tenuto conto delle argomentazioni e contestazioni sollevate da entrambe le parti concludendo inevitabilmente alla soccombenza di __________ per il fatto che questi non ha fornito la minima prova del suo dire, ossia del fatto che i difetti riscontrati dal perito comunale al momento della riconsegna dell’appartamento già esistevano all’inizio della locazione;
- che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza intimare l’atto ricorsuale alla controparte;
- che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. L’atto ricorsuale 23 febbraio 1995 __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto Lugano, sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria