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16.1995.5 • TRAC TI 16.1995.5 Generato dall'IA

Lease Dispute Appeal Deadline Missed

Numero d'incarto 16.1995.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that rejected their claim for damages and sewage fees arising from a lease agreement, based on the tenant's assertion that the premises were returned in the same condition as received. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline applicable to tenancy disputes; the court reasoned that notification of the judgment, sent via registered mail, was deemed served on the seventh day of postal retention, regardless of the later actual collection date, thus rendering the appeal submitted after the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 411 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Lease Dispute Appeal Deadline Missed: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline applicable to tenancy disputes; the court reasoned that notification of the judgment, sent via registered mail, was deemed served on the seventh day of postal retention, regardless of the later actual collection date, thus rendering the appeal submitted after the deadline.

Parole chiave

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inosservanza del termine contratto di locazione notificazione della decisione credito contestato inadempimento del locatore preclusione per tardività Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 411 cpv. 2 CPC

This provision establishes the 10-day deadline for contesting a decision in tenancy disputes, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of court costs, cited for imposing costs on the appellant.

art. 327 segg. CPC

These articles establish the general procedural framework for the cassation appeal, although the specific decision was based on tardiness (Art. 411 CPC).

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00005 · Lugano 7 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

composta dei giudici: · Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretaria: · Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 agosto 1994 presentato da

__________ (rappr. dall’avv. __________) contro

la sentenza 2 agosto 1994 del Segretario assessore straordinario della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 nella procedura per le controversie in materia di locazione promossa con istanza 3 maggio 1994 nei confronti di

__________ (rappr. dall’avv. __________)

con la quale si chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 2’502.70 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi interposta PE no, __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

- che con istanza 3 maggio 1994 __________, unica erede del defunto __________ con il quale i coniugi __________ e __________ hanno sottoscritto in data 12 settembre 1983 un contratto di locazione (doc. 1) conclusosi il 31 luglio 1992, ha convenuto in giudizio quest’ultimi al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’502.70 a valere quale risarcimento dei danni cagionati all’ente locato e quale rifusione della tassa uso fognatura dovuta dai conduttori ed anticipata dalla locataria (doc. 22), pretesa alla quale i convenuti si sono opposti sostenendo di aver restituito l’ente locato nello stesso stato in cui l’hanno ricevuto;

- che con sentenza 2 agosto 1994 il Segretario assessore straordinario della Pretura di Lugano, sezione 4, ha respinto l’istanza facendo propria la tesi dei conduttori secondo i quali i difetti riscontrati al momento della riconsegna dell’ente locato erano già presenti all’inizio della locazione;

- che con atto ricorsuale del 26 agosto 1994 __________ chiede l’annullamento della sentenza del primo giudice in quanto viziata dal punto di vista formale e arbitraria nel merito;

- che con osservazioni 3 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone in via preliminare la tardività e subordinatamente l’infondatezza;

- che giusta l’art.

411 cpv. 2 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di un’azione per controversie derivanti dal contratto di locazione è di 10 giorni;

- che per costante giurispudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);

- che contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente l’ordine di trattenere la corrispondenza non permette di salvaguardare i termini di ricorso facendoli decorrere dalla data di ritiro effettivo dell’atto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 1 e 2);

- che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata è regolarmente giunta all’Ufficio postale di _________ il 4 agosto 1994 dove è rimasta in giacenza sino al 16 agosto 1994, data dell’effettivo ritiro;

- che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione

(data del timbro postale 25 agosto 1994) il termine ricorsuale di 10 giorni, considerando il termine di giacenza di 7 giorni, era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 80.-

b) spese fr. 20.-

T o t a l e fr. 100.-

già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 4

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria