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16.1995.42 • TRAC TI 16.1995.42 Generato dall'IA

Debt Recognition Appeal on Television Purchase Price and Procedural Defects

Numero d'incarto 16.1995.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a debt recognition action where the appellant contested the outstanding balance for a television purchase, claiming a lower total price based on a subsequent invoice, after the lower court upheld the provisional rejection of his opposition to payment proceedings based on the initial signed invoice, despite the confusion stemming from a related insurance claim or repair of another television. The court rejected the appeal, finding that procedural errors in the initial opposition phase were res judicata, the alleged defect in serving the appellant's own initiating motion was harmless, and although the judge of the peace improperly conducted a witness examination in the appellant's absence, the subsequent questioning by both parties covered the same substantive points, effectively curing the formal defect by ensuring the witness's testimony was fully placed on record in a manner consistent with the parties' right to be heard.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 328 CPC, Art. 143 CPC, Art. 236 CPC, Art. 4 Cost, Art. 185 cpv. 1 CPC; Debt Recognition Appeal on Television Purchase Price and Procedural Defects: The court rejected the appeal, finding that procedural errors in the initial opposition phase were res judicata, the alleged defect in serving the appellant's own initiating motion was harmless, and although the judge of the peace improperly conducted a witness examination in the appellant's absence, the subsequent questioning by both parties covered the same substantive points, effectively curing the formal defect by ensuring the witness's testimony was fully placed on record in a manner consistent with the parties' right to be heard.

Parole chiave

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azione di riconoscimento di debito direzione del processo testimonianza vizio di procedura pagamento provvisorio prezzo d'acquisto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Art. 328 CPC
Sennonché, al momento in cui il ricorso è stato introdotto esplicitamente come impugnazione della sentenza di merito del 30 aprile 1994, quella prima sentenza era ormai cresciuta in giudicato: pertanto, in virtù dell’art. 328 CPC, quelle censure non possono essere esaminate.
Art. 143 CPC
Secondo l’art. 143 CPC gli atti di procedura in urto con il CPC sono annullabili se - non rientrando nel novero degli atti nulli - comportano un pregiudizio per la parte che ne è colpita che non può essere riparato se non con l’annullamento.
Art. 236 CPC
Art. 4 Cost
diritto costituzionale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.): la decisione del giudice di pace va pertanto esaminata alla luce di quel principio, formulato in senso generale dall’art.
Art. 185 cpv. 1 CPC
4 Cost.): la decisione del giudice di pace va pertanto esaminata alla luce di quel principio, formulato in senso generale dall’art. 185 cpv. 1 CPC (cfr.II CCA 19.1.1993 Adami / Müller, consid.
Art. 185 cpv. 2 CPC
Se ne deve concludere che, a prescindere dalle eccezioni previste dall’art. 185 cpv. 2 CPC, il giudice non può escludere le parti dall’interrogatorio di un teste.
art. 147 segg. CPC
Cited in the preamble to the dispositive regarding the allocation of costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 147 segg. CPC

Cited in the preamble to the dispositive regarding the allocation of costs.

LTG

Cited in the preamble to the dispositive regarding the allocation of costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00042 · Lugano, 17 febbraio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vice-cancelliere

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 maggio 1994 di

__________ contro

la sentenza 30 aprile 1994 del Giudice di pace del Circolo di Sonvico nell’azione di disconoscimento di debito proposta dal ricorrente con istanza 25 febbraio 1994 nei confronti di

__________

relativa al credito di fr. 945.50 oltre interessi, vantato dal convenuto, e per il quale lo stesso giudice di pace, con decisone 11 febbraio 1994, aveva rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ UEF Lugano;

preso atto che il convenuto non ha presentato osservazioni al ricorso;

considera

in fatto e in diritto

1. __________ procede all’incasso del credito in quanto costituito dal saldo del prezzo di un apparecchio televisivo venduto al signor __________. Si tratta di un apparecchio Philips del prezzo di fr. 1’945.- di cui fr. 1’000.- versati come acconto; il prezzo è indicato su una fattura emessa dalla ditta venditrice in data 3 luglio 1993 e firmata dall’acquirente.

Questi contesta di aver pattuito l’acquisto per tale somma, sostenendo la validità di un’altra fattura di data 23 luglio 1993 - relativa per altro allo stesso apparecchio - dove il prezzo è indicato in fr. 1’385.70, onde il saldo sarebbe di soli fr. 385.70.

Non essendo stato chiarito se effettivamente la seconda fattura tenga conto di quanto il cliente avrebbe percepito dalla sua assicurazione in seguito al danneggiamento di un altro televisore, rispettivamente in che misura incida sul presente credito la parallela fattispecie relativa alla riparazione di quell’altro apparecchio, il giudice di pace - constatato come l’istruttoria non abbia portato alcun elemento di giudizio nuovo rispetto alla procedura sommaria di rigetto dell’opposizione - ha respinto la domanda di disconoscimento del debito.

2. Con il presente ricorso il signor __________ non contesta il merito della decisione, ma rimprovera al primo giudice di aver agito in modo contrario alla procedura civile.

Delle diverse censure si dirà nel seguito.

3. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3)

4. Buona parte del ricorso (cfr. punto 2 del medesimo) è dedicata a censurare l’operato del giudice di pace in merito alla precedente procedura di rigetto dell’opposizione, conclusasi con la sentenza 11 febbraio 1994.

Sennonché, al momento in cui il ricorso è stato introdotto esplicitamente come impugnazione della sentenza di merito del 30 aprile 1994, quella prima sentenza era ormai cresciuta in giudicato: pertanto, in virtù dell’art. 328 CPC, quelle censure non possono essere esaminate.

5. Per il resto, due sono le censure concernenti il procedimento in esame: una concernente la citazione delle parti al contraddittorio e l’altra relativa all’udienza di audizione di un teste.

Secondo l’art. 143 CPC gli atti di procedura in urto con il CPC sono annullabili se - non rientrando nel novero degli atti nulli - comportano un pregiudizio per la parte che ne è colpita che non può essere riparato se non con l’annullamento.

Orbene, che il giudice di pace abbia o no accompagnato la citazione per il contraddittorio con la spedizione alle parti dell’istanza del signor __________ non può avere alcuna rilevanza per il ricorrente: egli infatti non può pretendere di aver subito un pregiudizio dalla pretesa irregolarità poiché è l’autore di quell’allegato scritto e non può sostenere di aver dovuto affrontare la discussione senza conoscere i termini della lite.

La censura non può quindi essere accolta.

6. Più rilevante è il rimprovero attinente all’audizione del teste __________. Risulta in modo inequivocabile dal verbale del 26 aprile 1994 che il teste, dapprima, è stato interrogato dal giudice di pace in assenza delle parti e, terminata quella prima fase dell’assunzione, è stato poi interrogato da entrambe le parti.

Al proposito il ricorrente sostiene che questo modo di procedere corrisponde a una lesione di norme essenziali del procedimento e pertanto chiede l’annullamento della sentenza.

Il giudice di pace ha giustificato il suo modo di procedere invocando l’art. 236 CPC: a torto, poiché quella norma fondamentale stabilisce il principio in base al quale le parti possono - ossia hanno il diritto - di presenziare all’audizione dei testi e di formulare quelle domande che il giudice ritiene ammissibili (cpv. 2). Ciò non ha nulla a che fare con la disciplina dell’interrogatorio, regolata al cpv. 4.

La possibilità delle parti di presenziare all’assunzione della prova fa parte del

diritto costituzionale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.): la decisione del giudice di pace va pertanto esaminata alla luce di quel principio, formulato in senso generale dall’art. 185 cpv. 1 CPC (cfr.II CCA 19.1.1993 Adami / Müller, consid. 9.2).

Se ne deve concludere che, a prescindere dalle eccezioni previste dall’art. 185 cpv. 2 CPC, il giudice non può escludere le parti dall’interrogatorio di un teste.

La dottrina non è però rigorosissima nella sanzione delle lesioni dell’art. 4 Cost., ossia prevede la possibilità di sanare, nella misura del possibile, una prova assunta in modo formalmente carente (Müller G., Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, n. 107).

E’ il caso nella fattispecie presente. Infatti, nella sostanza, si verifica che l’interrogatorio del teste condotto dal giudice in assenza delle parti e le domande formulate poi dalle parti qualche minuto dopo coincidono: il teste __________ ha cioè dovuto rispondere in entrambe le tornate a domande riguardanti , in genere, la sua attività presso la ditta di __________, se ha trattato personalmente la vendita dell’apparecchio Philips all’istante e se ricordava i contatti fra le parti concernenti la riparazione del primo televisore. Nel particolare, in entrambe le occasioni, il teste si è dichiarato estraneo alla pattuizione della vendita dell’apparecchio Philips.

Se ne può senz’altro concludere che la seconda tornata di domande - formulate dalle parti - ha sanato la situazione formalmente irregolare, creata dal giudice di pace con l’esclusione delle parti dall’aula nella prima parte dell’interrogatorio.

Per tutti questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per cassazione __________ è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.-, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla giudicatura di pace del Circolo di Sonvico.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria