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16.1995.4 • TRAC TI 16.1995.4 Generato dall'IA

Enforcement of Notary Fee in Company Liquidation Debt Collection

Numero d'incarto 16.1995.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case concerned an appeal against a lower court's decision to reject debtors' objection to enforcement proceedings initiated by a creditor for the outstanding balance of a notary fee stemming from the liquidation of a company, where the debtors argued a procedural violation occurred because not all parties were reconvened after one debtor appeared at the initial hearing, and they asserted the debt was settled, referencing a subsequent correction letter. The reviewing court dismissed the appeal, holding that the summary procedure for rejecting objections (articles 385 et seq. CPC) does not require reconvening all parties when one fails to appear, as per article 387 CPC; furthermore, the court found the notary fee constituted an enforceable title, and the debtors failed to provide sufficient proof of extinguishment of the debt as required by law, especially since the matter of internal debt apportionment among solidary debtors was not relevant in this specific summary proceeding focused solely on the title's enforceability.

Regesto Legislator

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Art. 295 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 387 cpv. 4 CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 27 LTN; Enforcement of Notary Fee in Company Liquidation Debt Collection: The reviewing court dismissed the appeal, holding that the summary procedure for rejecting objections (articles 385 et seq. CPC) does not require reconvening all parties when one fails to appear, as per article 387 CPC; furthermore, the court found the notary fee constituted an enforceable title, and the debtors failed to provide sufficient proof of extinguishment of the debt as required by law, especially since the matter of internal debt apportionment among solidary debtors was not relevant in this specific summary proceeding focused solely on the title's enforceability.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo procedura esecutiva notaio riscossione di tasse attestato di carenza beni utile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles governed the cassation appeal procedure, cited in the preamble to the orders, despite the appeal being rejected on its merits.

art. 148 CPC

This article was applied to determine the allocation of procedural costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00004 · Lugano 7 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Spartaco Chiesa, presidente Enrico Giani e Francesco Pellegrini (in sostituzione di Bruno Cocchi, escluso)

segretaria: · Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 ottobre 1994 presentato da

1. __________ 2. __________ 3. __________ Contro

la sentenza 26 settembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente dall’istanza 4 agosto 1994 dell’

__________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai convenuti ai PE no. __________, __________e __________dell’UE di Lugano loro notificati per il recupero di complessivi fr. 1’000.-, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 4 agosto 1994 l’avv. __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai signori __________ e __________ ai PE sopra menzionati loro notificati per il recupero dell’importo di fr. 1’000.- a saldo della parcella notarile emessa dall’istante in data 13 luglio 1993 per le mansioni svolte nell’ambito dello scioglimento e liquidazione della CE fu __________ della quale facevano parte oltre ai convenuti anche i signori _________ e __________. Il saldo a favore del notaio e da ripartirsi tra i vari membri della CE ammontava a fr. 4’981.30.

All’udienza indetta per il contraddittorio, alla quale solo __________ ha fatto atto di comparsa, questi si è opposto alla pretesa avversaria osservando di aver provveduto in data 5 agosto 1993 al saldo della parcella litigiosa con il versamento di fr. 1’990.65.

2. Con sentenza 26 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo della Magliasina, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo al quale gli escussi non hanno opposto valide eccezioni ai sensi di legge, in particolare la prova dell’estinzione del debito, ha accolto l’istanza.

3. Con atto ricorsuale del 12 ottobre 1994 i signori __________, __________ e __________ hanno impugnato il giudizio di prima sede chiedendone l’annullamento. A fondamento del loro gravame i ricorrenti rimproverano al giudice di pace la violazione - nella presente procedura di rigetto - dell’art.

295 CPC per non essere stati riconvocati davanti a lui, stante l’assenza di due di essi all’udienza del 31 agosto 1994. Nel merito essi affermano di aver onorato la parcella notarile 13 luglio 1993 senza che il successivo scritto di rettifica del 14 ottobre 1993 possa essere assimilato ad una parcella notarile e quindi assurgere a titolo esecutivo.

Con osservazioni 3 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale gli insorgenti fondano implicitamente il loro gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

5. La censura di natura formale, vertente sulla violazione dell’art. 295 CPC per mancata riconvocazione delle parti all’udienza, è infondata.

Infatti, contrariamente alle allegazioni ricorsuali, alla procedura di rigetto dell’opposizione che ci occupa tornano applicabili gli art.

385 segg. CPC e non l’art. 295 CPC che regola invece le cause a procedura ordinaria inappellabile.

Secondo l’art. 387 cpv. 4 CPC se una parte non compare il giudice decide sulla base degli atti in suo possesso e sentita l’altra parte, se comparsa, senza indire una nuova udienza. Ciò significa che obbligo del giudice è unicamente quello di citare le parti all’udienza, ossia offrendo loro la possibilità del contraddittorio, dopo di che egli può procedere all’emanazione del proprio giudizio anche se nessuna di esse dà seguito alla citazione.

Inoltre, considerato a titolo abbondanziale che almeno uno dei convenuti ha partecipato all’udienza facendo valere le stesse contestazioni poi riproposte da tutti e tre i debitori in sede ricorsuale, la censura come tale, oltre ad essere infondata appare del tutto pretestuosa.

6.

Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perchè possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).

Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, il benfondato di eventuali obiezioni opposte

dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.

7. Nel caso che ci occupa è pacifico che la parcella notarile prodotta dal notaio __________ è parificata a titolo esecutivo, (art. 27 LTN), altrettanto pacifico è che l’esecutività del titolo come tale si estende a tutto il suo contenuto in particolare al saldo di fr. 4’981.30 dovuto in solido dai ricorrenti e dagli altri coeredi.

Trattandosi di una procedura sommaria di rigetto definitivo dell’opposizione compito del giudice è unicamente quello di accertare l’esecutività del titolo, condizione realizzata nella concreta fattispecie in considerazione del fatto che la parcella come tale non è stata contestata entro i termini di legge.

Spettava invece ai ricorrenti provare il verificarsi di una delle eccezioni di cui all’art. 81 cpv. 1 LEF, in particolare l’estinzione del debito nei confronti del notaio __________, prova che essi non hanno fornito.

A titolo abbondanziale e con riferimento allo scritto 14 ottobre 1993 del notaio __________ con il quale questi precisa un errore di trascrizione commesso nell’allestimento della sua parcella là dove avrebbe confuso la registrazione degli anticipi versati dalle parti _________ e __________, va rilevato che trattandosi di debitori solidali non è compito del giudice del rigetto verificare questioni di merito attinenti alle modalità di ripartizione del debito medesimo tra i vari debitori.

8. Sulla base delle considerazioni sopra esposte il giudizio impugnato, corretto nella valutazione delle prove e nell’ applicazione del diritto, deve essere confermato.

9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, integrale dei ricorrenti (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente Tar LEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 12 ottobre 1994 di __________, __________ e __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente procedimento, per complessivi fr. 100.- già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere in solido alla controparte fr. 100.-- a titolo di indennità di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria