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16.1995.34 • TRAC TI 16.1995.34 Generato dall'IA

Municipality Payment Order Opposition Appeal Dismissed as Moot Following Claimant Withdrawal

Numero d'incarto 16.1995.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party, having successfully obtained a partial judgment against a municipality regarding an opposition to a payment order, subsequently filed an appeal seeking full annulment of the lower court's decision; however, the court was compelled to dismiss the appeal and strike the entire proceeding as moot because the initial claimant formally withdrew their underlying request to reject the opposition, which rendered the cassation appeal without an object, leading the court to assess all procedural costs and reimbursements against the withdrawing party, effectively treating the withdrawal as a concession in both instances.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 CPC, art. 147 segg. CPC; Municipality Payment Order Opposition Appeal Dismissed as Moot Following Claimant Withdrawal: Il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 del Comune di __________, così come la causa inc. no. 243-1993 della giudicatura di pace di Bellinzona, sono stralciati dai ruoli.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione concessione ordine di pagamento decisione parziale spese di procedura utile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

Used to strike the appeal from the roll because it became moot due to the withdrawal of the initial claim.

art. 147 segg. CPC

Cited as the basis for ordering the costs of the present proceeding.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00034 · Lugano 23 febbraio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretaria: · Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 presentato dal

__________ contro

la sentenza 13 settembre 1993 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona promossa con istanza 28 maggio 1993 da

__________ (rappr. da __________)

con la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal Comune di Bellinzona al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona nonchè la sua condanna al pagamento di fr. 500.-- oltre accessori, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

- checon istanza 28 maggio 1993 il __________ ha convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr 500.-;

- che con sentenza 13 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, ossia limitatamente all’importo di fr. 350.-;

- che con atto ricorsuale 23 settembre 1994 il Comune di __________ ha impugnato la decisione del giudice di pace chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice la manifesta violazione di diverse norme procedurali e l’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;

- che con scritto 4 novembre 1994, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona l’8 novembre 1994, il signor __________, rappresentante dell’istante sulla base della procura 15 gennaio 1993, ha dichiarato di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 28 maggio 1993;

- che questo atto processuale è tuttora proponibile poichè la decisione impugnata ha forza di cosa giudicata limitata

(Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 362 segg.);

- che pertanto l’intero procedimento scaturito dall’ istanza 28 maggio 1994 è divenuto inutile;

- che di conseguenza il ricorso in esame dev’ essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto (art. 352 CPC);

- che nella concreta fattispecie la desistenza della parte istante equivale a soccombenza della medesima in entrambe le sedi, onde devono esserle addebitate tutte le spese, le tasse di giustizia e le ripetibili richieste;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 del Comune di __________, così come la causa inc. no. 243-1993 della giudicatura di pace di Bellinzona, sono stralciati dai ruoli.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico del __________ che rifonderà al Comune di _________ la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi giudiziarie.

3.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria