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16.1995.25 • TRAC TI 16.1995.25 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Anticipated Costs

Numero d'incarto 16.1995.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant filed a recourse against a lower court decision, but the appellate chamber had ordered the appellant to deposit a specified amount for anticipated court costs by a fixed deadline, explicitly warning that failure to comply would result in the appeal being declared void. Since the required advance payment was not made by the established due date, the court summarily dismissed the appeal from the rolls due to the appellant's failure to remit the required advance.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Anticipated Costs: Since the required advance payment was not made by the established due date, the court summarily dismissed the appeal from the rolls due to the appellant's failure to remit the required advance.

Parole chiave

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versamento dell'anticipo spese termine di pagamento opposizione tardiva pagamento dell'ammenda arretrati alimentari accollo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal deserted (stralciato dai ruoli) due to the failure to pay the required advance payment.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00025 · Lugano 24 febbraio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretario: · Dante Petrini

visto il ricorso 27 gennaio 1995 presentato da

__________ contro

la decisione 25 gennaio 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano nella causa -inc. n. __________ promossa dallo

__________ rappr. da: __________

richiamata la diffida 1 febbraio 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 17 febbraio 1995 per effettuare sul c.c.p.

69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 100.--a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria

che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termiine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. Il ricorso 27 gennaio 1995 di __________, avverso la decisione 17 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. Intimazione:

- _________

Comunicazione alla Pretura Lugano, Sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il Presidente Il Segretario