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16.1995.24 • TRAC TI 16.1995.24 Generato dall'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance Court Fees

Numero d'incarto 16.1995.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal against a lower court decision, but failed to deposit the required advance payment of court fees (100 Swiss Francs) by the deadline set by the appellate court president, as warned under penalty of the appeal being deemed abandoned. Consequently, the reviewing court dismissed the appeal from the docket due to the non-payment of the required advance, applying the relevant procedural rule.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, Non si prelevano tasse e spese; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance Court Fees: Consequently, the reviewing court dismissed the appeal from the docket due to the non-payment of the required advance, applying the relevant procedural rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamenti di acconti controllo della procedura tardivo pagamento delle spese spese legali abbandono definitivo del procedimento procedimento pregiudiziale d'urgenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 312 CPC
Cited as the legal basis for declaring the appeal withdrawn due to the failure to pay the advance on costs.
Non si prelevano tasse e spese
This instruction in the dispositive addresses the non-collection of court fees and costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 312 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal withdrawn due to the failure to pay the advance on costs.

Non si prelevano tasse e spese

This instruction in the dispositive addresses the non-collection of court fees and costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00024 · Lugano 24 febbraio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretario: · Dante Petrini

visto il ricorso 27 gennaio 1995 presentato da

__________ contro

la decisione 25 gennaio 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano nella causa - inc. n. __________ promossa dallo

__________ rappr. da: __________

richiamata la diffida 1 febbraio 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 17 febbraio 1995 per effettuare sul c.c.p.

69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 100.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la

comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termiine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. Il ricorso 27 gennaio 1995 di __________, avverso la decisione 25 gennaio 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

Il Presidente Il Segretario