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16.1995.196 • TRAC TI 16.1995.196 Generato dall'IA

Former Employee v. Subsequent Employer: Thirteenth Month Salary as Earned Remuneration

Numero d'incarto 16.1995.196
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A former employee sued their subsequent employer for payment of a thirteenth month's salary, which the lower court deemed a discretionary bonus contingent on the business's financial performance and disallowed for the partial year of termination, while awarding the full amount for the prior year based on past consistent payments interpreted as a tacit agreement for a bonus. The appellate court overturned this, reasoning that the repeated, unconditional annual payment of an amount equivalent to one month's salary, absent any explicit link to business performance or employee merit, legally constitutes a thirteenth month's salary—an integral part of remuneration due pro-rata upon early termination—and not a terminable gratification, thereby reversing the initial judgment to grant the full claim, including the pro-rata portion for the final year.

Regesto Legislator

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Art. 333 cpv. 1 CO, Art. 322d cpv. 2 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 322d CO, Art. 322 CO, art. 332 cpv. 2; Former Employee v. Subsequent Employer: Thirteenth Month Salary as Earned Remuneration: The appellate court overturned this, reasoning that the repeated, unconditional annual payment of an amount equivalent to one month's salary, absent any explicit link to business performance or employee merit, legally constitutes a thirteenth month's salary—an integral part of remuneration due pro-rata upon early termination—and not a terminable gratification, thereby reversing the initial judgment to grant the full claim, including the pro-rata portion for the final year.

Parole chiave

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tredicesima salario annuo retribuzione del lavoratore dipendente convenzione di risoluzione indennizzo per equivalente azione parziale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This article was cited as the basis for accepting the appeal because of a manifest violation of substantive or procedural law or a manifestly erroneous assessment of evidence by the lower court.

art. 332 cpv. 2

This procedural rule was applied to modify the lower court's decision upon granting the cassation appeal.

art. 417 lett. e CPC

This article was referenced when pronouncing the final decision, concerning the allocation of costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00196 · Lugano 12 settembre 1996/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 1995 presentato da

__________ rappr. __________ contro

la sentenza 23 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 15 dicembre 1994 nei confronti di

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’166.95 oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 2’533.55 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 1994,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. __________ ha lavorato per diversi anni quale autista porta-pane prima presso la panetteria di proprietà di __________ e in seguito presso la __________ che ha ripreso l’attività commerciale di __________. Il rapporto di lavoro si è concluso il 31 marzo 1994 previa disdetta da parte della datrice di lavoro.

Con istanza 15 dicembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’166.95, importo corrispondente alla tredicesima mensilità per il 1993 e pro rata temporis per il 1994.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, osservando che quanto percepito dal lavoratore oltre al salario era da considerare alla stregua di una gratifica dipendente dall’andamento finanziario della ditta e non della tredicesima la quale, come da contratto collettivo, è riconosciuta solo al personale qualificato. La convenuta ha rilevato inoltre che nel 1993, data la precaria situazione finanziaria della ditta, a tutti i dipendenti, salvo all’istante che non si è presentato per l’incasso, sono stati versati fr. 500.- a titolo di gratifica mentre i dipendenti che vi avevano diritto hanno rinunciato alla tredicesima.

2.Con il querelato giudizio il primo giudice, previo accertamento dell’assunzione da parte della convenuta del contratto di lavoro che vincolava l’istante al precedente proprietario della panetteria (art. 333 cpv. 1 CO) nonché dell’inapplicabilità all’istante del CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera entrato in vigore il 1° gennaio 1992 (doc. 1), ha attribuito all’importo rivendicato dall’istante la qualifica di una gratifica ai sensi dell’art. 322d CO. Il primo giudice ha quindi riconosciuto al lavoratore il diritto alla gratifica per il 1993, per un importo pari a una mensilità come tacitamente concordato tra le parti negli anni precedenti. Per contro, egli ha respinto la pretesa di pagamento della gratifica pro rata temporis per il 1994 a motivo della mancata continuazione del rapporto di lavoro sino a fine anno, circostanza alla quale - a dire del primo giudice - era subordinato tale diritto. Osserva comunque come l’istante non abbia provato l’esistenza di un accordo circa il riconoscimento della gratifica anche in caso di risoluzione anticipata del contratto (art. 322d cpv. 2 CO).

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare di aver erroneamente qualificato l’importo da lui ricevuto a fine anno quale gratifica anzichè quale tredicesima mensilità, che egli rivendica in questa sede anche pro rata temporis per il 1994.

Al ricorso la controparte non ha fomulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I

114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. Controversa nella concreta fattispecie è la qualifica giuridica dell’importo percepito dall’istante durante ogni mese di dicembre, a sapere se trattasi di una gratifica come concluso dal primo giudice in accoglimento della tesi della convenuta, oppure se trattasi della tredicesima mensilità come preteso dall’istante.

La tredicesima mensilità è parte integrante del salario di spettanza del lavoratore ed è dovuta indipendentemente dall’andamento degli affari della ditta, dal rendimento o dal comportamento del dipendente. Può essere pattuita esplicitamente o per atti concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder, Grundriss des Arbeitsrechts, ed. 2, p. 48). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto di lavoro, quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, pro rata temporis (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 11 ad art. 322d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 7 ad art. 322d CO)

La gratifica propriamente detta è invece una remunerazione speciale e costituisce una prestazione facoltativa del datore di lavoro che si aggiunge al salario. Questa retribuzione dipende, se non nel principio perlomeno nel suo quantum, dal datore di lavoro che è libero di fissarne l’ammontare (JAR 1992 132;1985 141). Di regola essa è versata in concomitanza con circostanze particolari attinenti sia all’attività della ditta (andamento degli affari) che alla persona del lavoratore (rendimento) (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 1996, n. 2 e 3 ad art. 322 CO; Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 3 ad art. 322d CO; Brühwiler, op.cit., n. 2 e 5 ad art. 322d CO). La gratifica, seppur inizialmente versata a discrezione del datore di lavoro, può essere rivendicata dal lavoratore se questi prova la pattuizione di un accordo in tal senso, ossia se prova di aver percepito per diversi anni un determinato importo a questo titolo (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 4 ad art. 322d CO).

Se sorge controversia sul fatto di sapere se si tratti di una gratifica o della tredicesima, il giudice deve interpretare il contratto dal punto di vista del lavoratore (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 7 ad art. 322d CO).

Di regola, comunque, se l’importo supplementare versato al dipendente a fine anno corrisponde a una mensilità e se il versamento non è posto in relazione a un evento particolare, quale l’andamento degli affari o il rendimento del lavoratore, si parla di tredicesima mensilità e non di gratifica (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 9 ad art. 322d CO; JAR 1992 132).

.

6. Nel caso concreto, dalle risultanze istruttorie è emerso che dal 1986 al 1992 (doc. B e L) l’istante ha sempre percepito verso fine anno, in aggiunta quindi allo stipendio mensile di dicembre, un’ulteriore mensilità definita dal datore di lavoro “tredicesima” (cfr. al proposito anche la deposizione del collega di lavoro dell’istante ____________________.

Inoltre, non risulta che tali versamenti fossero stati condizionati dal verificarsi di determinate circostanze. Non v’è pertanto nessun motivo, equivocando sui termini, di non riconoscere questa parte del diritto del lavoratore alla sua remunerazione. D’altra parte, valesse in concreto il CCL di categoria, vi sarebbe da chiedersi se quanto previsto all’art. 38 (gratificazioni) non rappresenti in sostanza il

diritto alla tredicesima mensilità.

L’importo controverso deve pertanto essere considerato quale parte integrante del salario di spettanza del lavoratore e non quale gratifica come erroneamente concluso dal primo giudice (JAR 1989, 244).

Ne discende che la convenuta, che per sua stessa ammissione è subentrata nel contratto di lavoro che vincolava l’istante al precedente datore di lavoro, è tenuta a versare all’istante la tredicesima mensilità non solo per 1993, ma - in proporzione ai mesi di lavoro svolti - anche per il 1994.

7. Il ricorso per cassazione, ricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC dev’essere così accolto e la sentenza pretorile di conseguenza modificata (art. 332 cpv. 2), così come proposto dal ricorrente in via principale. Le ripetibili (pure oggetto di censura) vanno ricalcolate anche sulla base del diverso esito della lite, con l’unica osservazione che il sindacato patrocinatore dell’istante non può calcolare il proprio incomodo sulla base di nessuna tariffa professionale, tanto meno della TOA.

Per i quali motivi

richiamati gli art. 327 segg. e 417 lett. e CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza del segretario assessore della Pretura Mendrisio sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza

15 dicembre 1994 di __________ è accolta*

*§ Di conseguenza __________ è condannata a*

*versare all’istante la somma di fr. 2’533.55 oltre interessi del 5% dal 1.1.1994 e fr. 633.40 oltre interessi del 5% dal 1.4.1994.*

*2. Non si prelevano spese nè tassa di giustizia.*

*La convenuta verserà all’istante fr. 300.-- a titolo di ripetibili*

II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria