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16.1995.194 • TRAC TI 16.1995.194 Generato dall'IA

Insurance Premium Debt Collection Appeal Withdrawn

Numero d'incarto 16.1995.194
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed seeking the annulment of a lower court decision that provisionally rejected an objection to a debt collection procedure initiated to recover an overdue insurance premium, with the objecting party arguing that the insurance contract was never perfected. However, the appellate court struck the cassation appeal from the rolls because the appealing party subsequently informed the court that an agreement had been reached between the parties, leading to the withdrawal of the appeal, and consequently, the withdrawing party was ordered to bear the costs of the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1 LCA, Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Insurance Premium Debt Collection Appeal Withdrawn: However, the appellate court struck the cassation appeal from the rolls because the appealing party subsequently informed the court that an agreement had been reached between the parties, leading to the withdrawal of the appeal, and consequently, the withdrawing party was ordered to bear the costs of the appeal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
premio d'assicurazione incasso recesso dal contratto procedura di annullamento riesame da parte dell'assicuratore riduzione dei contributi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

The appeal procedure was removed from the rolls due to withdrawal (desistenza).

art. 148 CPC

Applied to rule on court costs, which are charged entirely to the appellant who withdrew the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00194 · Lugano 18 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 1995 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 28 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1995 da

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 11 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’094.10.- oltre accessori, importo corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza Assicurazione di cose per imprese no. __________sottoscritta dalla convenuta il

16 marzo 1995 e scaduto il 12 maggio 1995 (doc. A);

che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;

che la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del presidente di questa Camera;

che con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.

352 CPC);

che le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);

che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________;

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria