Insurance Premium Debt Collection Appeal Withdrawn
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed seeking the annulment of a lower court decision that provisionally rejected an objection to a debt collection procedure initiated to recover an overdue insurance premium, with the objecting party arguing that the insurance contract was never perfected. However, the appellate court struck the cassation appeal from the rolls because the appealing party subsequently informed the court that an agreement had been reached between the parties, leading to the withdrawal of the appeal, and consequently, the withdrawing party was ordered to bear the costs of the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 LCA, Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Insurance Premium Debt Collection Appeal Withdrawn: However, the appellate court struck the cassation appeal from the rolls because the appealing party subsequently informed the court that an agreement had been reached between the parties, leading to the withdrawal of the appeal, and consequently, the withdrawing party was ordered to bear the costs of the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal procedure was removed from the rolls due to withdrawal (desistenza).
Applied to rule on court costs, which are charged entirely to the appellant who withdrew the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00194 · Lugano 18 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 1995 presentato da
__________ patr. __________ contro
la sentenza 28 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1995 da
__________ rappr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’094.10.- oltre accessori, importo corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza Assicurazione di cose per imprese no. __________sottoscritta dalla convenuta il
16 marzo 1995 e scaduto il 12 maggio 1995 (doc. A);
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;
che la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del presidente di questa Camera;
che con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 CPC);
che le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________;
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria