Appeal Dismissed for Untimely Filing in Damages Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that partially granted a claim for damages, specifically the cost of a replacement vehicle rental following a traffic accident, arguing for reimbursement for more days than the seven awarded. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the non-extendable twenty-day deadline for cassation appeals in an ordinary, non-appealable civil procedure; the court reasoned that the appellant's stated justification for the delay—family concerns due to a spouse's illness—did not constitute the grave, unavoidable event required to qualify for restitution in integrum under the relevant procedural code, thus rendering the appeal manifestly late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 328 cpv. 1 CPC, Art. 137 lett. b CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC, vigente LTG; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Damages Dispute: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the non-extendable twenty-day deadline for cassation appeals in an ordinary, non-appealable civil procedure; the court reasoned that the appellant's stated justification for the delay—family concerns due to a spouse's illness—did not constitute the grave, unavoidable event required to qualify for restitution in integrum under the relevant procedural code, thus rendering the appeal manifestly late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision in the preamble to the ruling as the basis for reviewing the case, which resulted in declaring the appeal inadmissible.
This article was cited in the preamble as the basis for the order regarding costs.
This provision was cited in the preamble as the basis for the costs ruling, although the specific application is not detailed in the operative part.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00192 · Lugano 19 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 19 aprile 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 ottobre 1993 nei confronti della
__________
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr, 246.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 ottobre 1993 __________ ottenere il pagamento di fr. 226.- oltre accessori a saldo delle pretese di risarcimento danni di sua spettanza in particolare delle spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo a dipendenza di un incidente della circolazione stradale cagionato da un conducente assicurato per la RC presso la convenuta;
che la convenuta ha riconosciuto all’istante il diritto ad un veicolo sostitutivo per la durata di
6 giorni mentre contesta il noleggio per il fine settimana;
che con il querelato giudizio - risalente allo scorso 19 aprile - il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 123.-, riconoscendo all’istante il diritto a 7 giorni di noleggio anzichè agli 8 richiesti;
che con atto ricorsuale datato 6 novembre 1995 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendo che venisse integralmente accolta la sua pretesa risarcitoria;
che giusta l’art. 328 cpv.
1 CPC, trattandosi come in concreto di una procedura ordinaria inappellabile, il ricorso per cassazione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che nella concreta fattispecie la ricorrente giustifica il ritardo in quanto impossibilitata per gravi motivi famigliari (malattia del marito) ad inoltrarlo in tempo utile;
che il termine di venti giorni per ricorrere in cassazione, che il CPC non prevede venga menzionato nella sentenza, è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge;
che i casi di oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini;
che secondo l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire in tempo utile a causa di un fatto grave che non poteva essere evitato;
che nella concreta fattispecie la ricorrente non ha fatto uso di questo istituto;
che comunque la malattia del marito, ancorchè comprensibile motivo di preoccupazione, non costituisce un impedimento che possa rientrare nella fattispecie dell’art. 137 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 137, n. 9);
che pertanto il ricorso è manifestamente tardivo e non merita ulteriore approfondimento;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 __________ è irricevibile.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Cicolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria