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16.1995.191 • TRAC TI 16.1995.191 Generato dall'IA

Breach of Exclusive Display Contract and Failure to Prove Liquidated Damages Calculation

Numero d'incarto 16.1995.191
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that awarded damages based on a breach of a contract where the appellant had agreed to exclusively display the respondent's automatic gaming machines but instead installed machines from another company. The appellate court accepted the cassation appeal, reasoning that while the breach of contract was established, the lower court erred by awarding damages because the respondent failed to meet its burden of proof regarding the calculation of the liquidated damages amount (as specified in clause 7), which the appellant had properly and precisely contested with specific arguments concerning the underlying revenue calculation. Consequently, the initial claim for damages was rejected because the creditor failed to prove the accuracy of the damage calculation against a timely objection.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 184 cpv. 2 CPC, Art. 88 lett. d CPC, Art. 8 CC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Breach of Exclusive Display Contract and Failure to Prove Liquidated Damages Calculation: The appellate court accepted the cassation appeal, reasoning that while the breach of contract was established, the lower court erred by awarding damages because the respondent failed to meet its burden of proof regarding the calculation of the liquidated damages amount (as specified in clause 7), which the appellant had properly and precisely contested with specific arguments concerning the underlying revenue calculation. Consequently, the initial claim for damages was rejected because the creditor failed to prove the accuracy of the damage calculation against a timely objection.

Parole chiave

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calcolo del danno violazione di obblighi contrattuali assemblea dei creditori onere della prova mancata prova della solvibilità difetto della cosa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the concluding preamble as the basis for pronouncing the decision on the appeal.

art. 148 CPC

Cited in the concluding preamble and applied in the final orders to determine the allocation of the costs (ripetibili) for the cassation level.

LTG

Cited in the concluding preamble as the basis for the decision regarding costs (impliedly related to court fees/taxation).

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00191 · Lugano 25 settembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 15 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 marzo 1995 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’225.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 4’181.- oltre interessi del 5% dal 10 marzo 1995;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. In data 27 agosto 1994, il __________ (in seguito __________e la società __________ hanno sottoscritto una convenzione a tenore della quale il __________ si impegnava ad istallare nell’esercizio pubblico “__________ ” a __________, giochi automatici a soldi di tutti i tipi. Dal canto suo __________ si obbligava ad esporre gli apparecchi nel modo migliore e a non cambiare la collocazione originaria senza il consenso dell’istallatore. La convenzione, al suo punto 4 lettera g), vieta inoltre a __________ di esporre nel suo locale, per la durata del contratto, giochi automatici di altre ditte.

Avendo __________ istallato presso il __________ due apparecchi forniti da altra ditta, in contrasto quindi con quanto dispone la convenzione, il __________ l’ha convenuta in giudizio con istanza 10 marzo 1995, chiedendo il pagamento di fr. 4’225.- a valere quale risarcimento del danno calcolato sulla base della clausola contrattuale no. 7.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando qualsiasi violazione contrattuale. Osserva che se violazione vi è stata, questa è da ricondurre al comportamento dell’istante la quale, dopo essersi impegnata a sostituire le apparecchiature inizialmente fornite con altre più moderne e più richieste dalla clientela, non ha fatto fronte al suo impegno, ciò che l’ha costretta a procurarsi apparecchiature più moderne presso un’altra ditta. La convenuta eccepisce inoltre il carattere insolito della clausola 7 della convenzione che ritiene nulla o comunque soggetta a interpretazione in quanto, contrariamente alla terminologia utilizzata, non impone il solo risarcimento del danno, ma rappresenta una penale indipendente dal danno effettivo.

2. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la validità della convenzione sottoscritta dalle parti nonché l’effettiva violazione della stessa da parte della convenuta per aver esposto giochi automatici di altra ditta, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’181.-, importo massimo che la convenuta, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento, ha riconosciuto a titolo di risarcimento. Per quanto attiene alla pretesa violazione del contratto da parte dell’istante per non aver proceduto alla sostituzione degli apparecchi con altri più moderni, il primo giudice ha considerato che il contratto è silente sul tipo e la qualità dei giochi che l’istante si era impegnata a fornire. Ritenendo la convenuta sola parte inadempiente, l’ha condannata a pagare il risarcimento previsto che ha qualificato come valido accordo forfettario di risarcimento del danno.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° dicembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi attenuto al disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC secondo il quale i

fatti non contestati, quali in concreto l’impegno assunto dall’istante di sostituire i giochi forniti con altri più moderni, devono ritenersi ammessi. Contestualmente lamenta la “violazione da parte del primo giudice del principio attitatorio” per essersi riferito alla clausola no. 12 del contratto, che esclude la validità di eventuali accordi verbali, nonostante nessuna delle parti, tantomeno l’istante, l’abbia invocata. A mente della ricorrente una corretta valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere provata la violazione del contratto da parte dell’istante, per non aver sostituito i giochi con altri più moderni come si era impegnata a fare: da qui l’obbligo di risarcimento a carico di quest’ultima. Per quanto attiene alla quantificazione del danno, la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato le contestazioni da lei tempestivamente sollevate: nega cioè di essersi espressa su questo punto solo con le conclusioni di causa.

Con osservazioni 19 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I

114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. Preliminarmente, si può ben osservare che le censure ricorsuali non appaiono di facile comprensione e, in parte almeno, i richiami a disposti e a massime processuali si rivelano non del tutto calzanti alla fattispecie: così il riferimento all’art. 184 cpv. 2 e all’art.

88 lett. d CPC la cui ragione esula da ciò che la ricorrente vorrebbe censurare.

Nella sostanza, __________ rimprovera al segretario assessore di aver considerato contestati fatti invece pacifici tra le parti. Si tratterebbe, oltre il testo scritto della convenzione stipulata fra le parti, delle successive pattuizioni orali. Orbene, non è possibile negare che la fornitrice fosse apparentemente pronta a derogare alla clausola n. 12 (“Accordi verbali non sono validi”) per andare incontro alle richieste della cliente; tuttavia, così come nella convenzione non v’è nessun impegno di __________ riguardo al tipo degli apparecchi che avrebbe fornito, allo stesso modo esso nemmeno oralmente ha precisato alla ricorrente come avrebbe inteso corrispondere alle sue sollecitazioni e soprattutto quando. La lite non verte perciò sulla validità di accordi orali successivi -come sostiene la ricorrentema se essi siano stati pattuiti: se ne deve concludere negativamente, dato il carattere del tutto incerto delle promesse riferite dai __________ e __________.

La decisione impugnata su questo punto è pertanto conforme alle risultanze istruttorie, al contenuto degli atti e corrisponde ai limiti della vertenza, così come tracciati dalle parti.

D’altra parte, la ricorrente deve imputare a sé stessa di non aver saputo dimostrare di aver reso vincolanti le promesse di controparte, fissandole un termine per la fornitura di apparecchi sostitutivi.

Da quest’ambito, senza dubbio, esula anche la critica ricorsuale sulla pretesa lesione del diritto di essere sentiti, per altro non sviluppata dalla ricorrente.

6. Ammessa la propria violazione contrattuale (Ricorso, punto 1.6), la ricorrente censura le conclusioni sull’entità del credito. Essa non affronta nel merito la questione di sapere se il danno patito dall’istante e la somma forfetaria pattuita siano in un rapporto di sproporzione (circostanza che ricadrebbe nei propri incombenti probatori), ma censura la sentenza del primo giudice laddove afferma che il conteggio -in base al quale l’istante calcola tale somma forfetarianon è stato contestato dalla convenuta, se non in sede conclusionale. Egli considera tardiva ogni contestazione successiva della convenuta, spingendosi ad affermare che “se __________ avesse saputo per tempo che il conteggio era contestato, avrebbe per esempio potuto fornire la prova che almeno una delle due firme appartenevano ad un rappresentante della convenuta” (sent., punto 8). A prescindere dall’apparente inadeguatezza della fattispecie ipotizzata, la censura della ricorrente è corretta. Infatti, se il testo della risposta può lasciare spazio a interpretazioni, le allegazioni di duplica sono chiare: “Si contesta il calcolo del danno patito sulla base del conteggio di cui al doc. C in quanto lo stesso, da una parte, non reca come dovrebbe la firma del ristoratore e non è dunque fedefacente; d’altra parte, il calcolo dei danni subiti in base agli incassi precedenti riportati non va effettuato unicamente sulla base del guadagno di 15 giorni, bensì sulla base del guadagno di tutto il precedente periodo contrattuale”. Invitava la controparte a produrre la documentazione dei guadagni riportati lungo tutto il periodo intercorso tra il

27 agosto 1994 e il 15 febbraio 1995. Era invece l’istante a chiedere formalmente alla convenuta l’edizione di tali conteggi; l’opposizione della convenuta veniva accolta dal giudice e l’edizione non ebbe luogo, senza una particolare motivazione.

Se ne deve concludere:

1. il conteggio (doc. C) sul quale l’istante ha computato il suo credito è tempestivamente e precisamente contestato;

2. in virtù dell’art. 8 CC al creditore incombeva l’onere della prova: nel concreto sulla fedefacenza del conteggio in generale, in particolare almeno sull’esattezza del doc. C;

3. il creditore non vi ha fatto fronte, né con prove documentali, né con altri mezzi istruttori; il tentativo di ottenere la prova dalla controparte non si giustifica ed è comunque stato giustamente impedito dal giudice, né sono note pattuizioni particolare su questo punto.

Il giudizio impugnato deve pertanto essere annullato su questo punto poiché è frutto di un’errata valutazione degli atti di causa e delle prove proprio sul credito come tale. Pur non mettendo in discussione la validità della clausola no. 7 della Convenzione, chi ne pretende il rispetto chiedendo alla controparte un risarcimento dei danni, esercita un diritto che implica un certo computo. Se il creditore del risarcimento non opera questo computo o non dimostra - di fronte a una contestazione - l’idoneità del medesimo, non può far valere validamente il proprio credito in giustizia. In tal senso deve pronunciarsi questa Camera, accogliendo il ricorso per cassazione.

7. A dipendenza dell’esito del ricorso, la sentenza di prima sede deve essere modificata ai sensi dell’art.

332 cpv. 2 CPC. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.

A dipendenza invece dell’impostazione del ricorso per cassazione e dell’esito relativo alle diverse censure, si ritiene equo di calcolare le ripetibili di questa sede, in virtù dell’art.

148 cpv. 2 CPC, nei limiti minimi concessi.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione

28 novembre 1995 __________ è accolto.

Di conseguenza, la sentenza 15 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza di ____________________ è respinta.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 180.-, con*

*saldo da anticipare dall’istante, restano a suo carico. Esso*

*rifonderà ad __________ la somma di fr. 1’200.- per ripetibili.*

II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.-, anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________. Questi verserà a controparte la somma di fr. 120.-- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria