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16.1995.190 • TRAC TI 16.1995.190 Generato dall'IA

Appeal Regarding Advertising Invoice Payment and Set-Off of Damages Claim

Numero d'incarto 16.1995.190
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a lower court decision that partially upheld a claim for payment of advertising invoices, rejecting the defendant's counterclaim for damages due to an erroneous advertisement publication, which the defendant attempted to set off against the debt. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to provide sufficient evidence that the testimony relied upon by the lower court, which supported the finding that the error was promptly corrected, was unreliable due to the witness's employment relationship; moreover, the court found that the appellant failed to prove any actual damage resulting from the error, thereby validating the lower court's decision to reject the set-off and uphold the collection of the remaining undisputed advertising fees.

Regesto Legislator

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Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Advertising Invoice Payment and Set-Off of Damages Claim: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to provide sufficient evidence that the testimony relied upon by the lower court, which supported the finding that the error was promptly corrected, was unreliable due to the witness's employment relationship; moreover, the court found that the appellant failed to prove any actual damage resulting from the error, thereby validating the lower court's decision to reject the set-off and uphold the collection of the remaining undisputed advertising fees.

Parole chiave

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risarcimento del danno compensazione dei crediti domanda riconvenzionale mancanza di prova incasso pubblicità abusiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the legal basis for judging the cassation appeal.

art. 148 CPC

Cited as the basis for allocating the costs of the present proceeding.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00190 · Lugano 20 agosto 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 16 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1994 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’626.95 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 1’492.50 oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 1994,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 5 luglio 1994 la __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.1’626.95 a saldo di alcune fatture emesse per inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della convenuta su quotidiani ticinesi, pretesa ammessa dalla convenuta che ha opposto in compensazione un importo di fr. 500.- pari al danno subito a dipendenza della pubblicazione di un annuncio errato;

che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova della consistenza del credito dell’istante, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo comprovato di fr. 1’492.50 oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 1994, respingendo in quanto non comprovata l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: rimprovera al pretore di essersi riferito alla deposizione della __________ che, a suo dire, avrebbe deposto il falso e ripropone la propria tesi circa la compensazione del credito dell’istante con il danno da lei subito a seguito dell’erronea pubblicazione di un annuncio pubblicitario che la concerneva;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che la censura ricorsuale secondo la quale la deposizione della __________, dalla quale il pretore ha dedotto la prova che è stato ovviato all’errore di pubblicazione mediante una tempestiva e gratuita ripubblicazione, sarebbe viziata a causa del rapporto di dipendenza tra la teste e il responsabile dell’istante, è destituita di fondamento;

che infatti, per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere messa in dubbio unicamente se è accertata una grave discordanza dei

fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confroni di elementi di fatto desumibili da altre prove;

che il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA);

che nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con l’istante possa aver indotto la teste __________ a dare una versione distorta dei fatti, tanto più che la ricorrente medesima non contesta l’avvenuta tempestiva ripubblicazione dell’annuncio;

che in ogni caso, indipendentemente dalla prova citata, la convenuta non ha provato in nessun modo di aver subito un danno a dipendenza dell’errore commesso nella pubblicazione dell’annuncio in discussione;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

28 novembre 1995 della __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

fr. 200.-

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria