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16.1995.188 • TRAC TI 16.1995.188 Generato dall'IA

Execution Proceeding Rejection Upheld Due to Non-Appearance at Conciliation Hearing

Numero d'incarto 16.1995.188
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought and obtained provisional rejection of the opponent's objection to an execution proceeding for an outstanding debt stemming from a settlement agreement, based on the opponent's failure to appear at the conciliation hearing despite being duly cited, which the lower court accepted because the debtor offered no exceptions. The appellate court rejected the appeal challenging the decision, reasoning that the appellant failed to provide proof of a timely request for an adjournment that met the legal requirements for a valid impediment under the procedural code, meaning the appellant bore the consequences of their absence and could not introduce new arguments or exceptions at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 387 cpv. 1 CPC, Art. 136 CPC, Art. 136 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 CPC; Execution Proceeding Rejection Upheld Due to Non-Appearance at Conciliation Hearing: The appellate court rejected the appeal challenging the decision, reasoning that the appellant failed to provide proof of a timely request for an adjournment that met the legal requirements for a valid impediment under the procedural code, meaning the appellant bore the consequences of their absence and could not introduce new arguments or exceptions at the cassation stage.

Parole chiave

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udienza di conciliazione censure procedurali domanda di continuazione dell'esecuzione esclusione del testimone nuove allegazioni di diritto stralcio del procedimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was rejected based on the articles governing cassation appeals, though the specific substantive ground (or lack thereof) for rejecting the appeal is implicitly linked to these procedural rules.

art. 148 CPC

Cited as the basis for allocating the costs of the proceedings in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00188 · Lugano 9 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 14 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 ottobre 1995 da

__________ patr. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’770.- oltre accessori, importo corrispondente al saldo dovuto dalla convenuta sull’importo di fr. 10’500.- riconosciuto con la sottoscrizione della transazione 21 luglio 1993;

che all’udienza indetta per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, al quale la convenuta non ha opposto alcuna eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente gravame, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullament lamentando di non aver potuto far valere le proprie ragioni all’ udienza non essendole stato accordato un rinvio dell’udienza, richiesto in data 9 novembre 1995;

che con osservazioni 3 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che l’art. 327 lett. e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite,

diritto che nell’ ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e

fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi,Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile

ticinese , Zurigo 1981, p. 183);

che in applicazione dell’art.

387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire;

che la procedura di cui agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC);

che l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;

che nella concreta fattispecie nella documentazione agli atti non vi è traccia della pretesa richiesta di rinvio dell’udienza;

che in ogni caso, pur volendo ammettere da parte della convenuta l’invio in data 9 novembre 1995 di una richiesta di rinvio dell’udienza fissata per il 14 novembre 1995, questa avrebbe potuto essere giudicata non conforme alle esigenze dell’art. 136 CPC, già perchè non risulta il ruolo svolto dall’arch. __________ nell’ambito dell’escussa e che comunque avrebbe potuto farsi rappresentare;

che quindi la convenuta, che non ha provato di aver richiesto il rinvio dell’udienza essendo tale richiesta rimasta allo stadio di semplice allegazione di parte, deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza senza che si possano esaminare in questa sede le contestazioni esposte per la prima volta con il ricorso ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

28 novembre 1995 della __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria