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16.1995.187 • TRAC TI 16.1995.187 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal After Provisional Opposition to Execution of Unpaid Insurance Premium

Numero d'incarto 16.1995.187
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered a civil cassation appeal filed against a lower court decision that provisionally upheld an opposition to an execution order concerning an unpaid insurance premium of CHF 1,010. The appellant had challenged the lower court's finding that a valid insurance contract existed, despite arguing that the contract had not been perfected under the relevant law. However, the court dismissed the appeal from the roles because the appellant subsequently notified the court of their withdrawal of the appeal due to an agreement reached between the parties, resulting in the appellant bearing the entire costs of the cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1 LCA, Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Withdrawal of Appeal After Provisional Opposition to Execution of Unpaid Insurance Premium: The appellant had challenged the lower court's finding that a valid insurance contract existed, despite arguing that the contract had not been perfected under the relevant law. However, the court dismissed the appeal from the roles because the appellant subsequently notified the court of their withdrawal of the appeal due to an agreement reached between the parties, resulting in the appellant bearing the entire costs of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca dell'opposizione premio d'assicurazione recesso dal contratto surrogazione dell'assicuratore vertenza di assicurazione sociale estinzione delle prestazioni assicurative Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

Used to order the striking off of the appeal proceedings due to withdrawal by the appellant.

art. 148 CPC

Used to order that the costs of the present proceedings remain charged to the appellant who withdrew the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00187 · Lugano 18 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi eGiani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 21 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 promossa nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 ottobre 1995 da

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’010.- oltre accessori, importo corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza BOX-economia domestica no. __________sottoscritta dalla convenuta il 16 marzo 1995 e scaduto il 14 maggio 1995 (doc. A);

che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;

che la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del presidente di questa Camera;

che con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.

352 CPC);

che le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);

che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria