Withdrawal of Appeal After Provisional Opposition to Execution of Unpaid Insurance Premium
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court considered a civil cassation appeal filed against a lower court decision that provisionally upheld an opposition to an execution order concerning an unpaid insurance premium of CHF 1,010. The appellant had challenged the lower court's finding that a valid insurance contract existed, despite arguing that the contract had not been perfected under the relevant law. However, the court dismissed the appeal from the roles because the appellant subsequently notified the court of their withdrawal of the appeal due to an agreement reached between the parties, resulting in the appellant bearing the entire costs of the cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 LCA, Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Withdrawal of Appeal After Provisional Opposition to Execution of Unpaid Insurance Premium: The appellant had challenged the lower court's finding that a valid insurance contract existed, despite arguing that the contract had not been perfected under the relevant law. However, the court dismissed the appeal from the roles because the appellant subsequently notified the court of their withdrawal of the appeal due to an agreement reached between the parties, resulting in the appellant bearing the entire costs of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to order the striking off of the appeal proceedings due to withdrawal by the appellant.
Used to order that the costs of the present proceedings remain charged to the appellant who withdrew the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00187 · Lugano 18 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi eGiani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 presentato da
__________ patr. __________ contro
la sentenza 21 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 promossa nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 ottobre 1995 da
__________ rappr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’010.- oltre accessori, importo corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza BOX-economia domestica no. __________sottoscritta dalla convenuta il 16 marzo 1995 e scaduto il 14 maggio 1995 (doc. A);
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;
che la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del presidente di questa Camera;
che con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 CPC);
che le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria