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16.1995.186 • TRAC TI 16.1995.186 Generato dall'IA

Insurance Premium Execution Appeal Withdrawn After Settlement

Numero d'incarto 16.1995.186
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision that provisionally rejected an objection to an execution proceeding initiated to recover an unpaid insurance premium for a homeowner's policy; however, the appellate court struck the cassation appeal from the roll because the appellant subsequently withdrew the recourse due to an agreement reached between the parties, ordering the withdrawing party to bear all costs of the appeal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1 LCA, Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Insurance Premium Execution Appeal Withdrawn After Settlement: Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

Parole chiave

Generato dall'IA
premio d'assicurazione soppressione della prestazione d'assicurazione surrogazione dell'assicuratore utile riduzione dell'assicurazione legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

Applied to order the withdrawal of the appeal proceedings due to the appellant's withdrawal (desistenza).

art. 148 CPC

Applied to impose the costs of the appeal proceedings entirely on the appellant (the party that withdrew).

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00186 · Lugano 18 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 21 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 ottobre 1995 da

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’010.- oltre accessori, importo corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza BOX-economia domestica no. __________sottoscritta dalla convenuta il 16 marzo 1995 e scaduto il 14 maggio 1995 (doc. A);

che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;

che la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del presidente di questa Camera;

che con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.

352 CPC);

che le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);

che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria