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16.1995.185 • TRAC TI 16.1995.185 Generato dall'IA

Debt Liability Appeal Due to Defective Service of Process

Numero d'incarto 16.1995.185
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court accepted a cassation appeal filed by a defendant who was held liable for an outstanding debt for cleaning services because the lower court's judgment was rendered without the defendant having participated in the hearing, as the citation sent by registered mail was returned as undelivered due to the defendant having changed its registered name and address, which the court found constituted a violation of the right to be heard because the registered mail was not demonstrably received, thus rendering the initial citation and subsequent judgment null and void, requiring the case to be returned for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 147 segg. CPC, Art. 327 segg. CPC; Debt Liability Appeal Due to Defective Service of Process: 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

Parole chiave

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diritto di essere sentito notificazione di atti fondamento della responsabilità diritto al ritorno liquidazione ordinaria del fallimento incasso Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 CPC

This provision was the basis for admitting and granting the appeal by cassation, specifically letter e) regarding the violation of the right to be heard.

Art. 147 segg. CPC

This general procedural rule set is cited in the preamble to the judgment, supporting the annulment and referral of the case for a new hearing.

Art. 327 segg. CPC

This general procedural rule set is cited in the preamble to the judgment, supporting the acceptance of the appeal.

Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

Although cited in the considerations, this provision concerning the nullity of procedural acts due to failure to allow a party to respond, justifies the outcome ordered in order 1.

LTG

Cited in the preamble, this refers to the Cantonal Law on judicial organization, relevant for the procedure used by the Court of Cassation.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00185 · Lugano 12 febbraio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 novembre 1995 presentato da

__________ già __________ contro

la sentenza 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 18 agosto 1995 da

__________

con la quale l’istante postulava il pagamento di fr. 680.- oltre accessori oltre al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 18 agosto 1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 680.- a saldo della fattura emessa il 27 gennaio 1994 per lavori di pulizia canali effettuati per conto di quest’ultima;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa dell’istante alla quale la convenuta non ha contrapposto nessuna eccezione non avendo partecipato al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame la __________, ora __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita non essendogli pervenuta la citazione all’udienza di discussione dell’istanza;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le propri ragioni;

che nella concreta fattispecie con ordinanza 27 settembre 1995, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti (quindi anche la convenuta __________) all’ udienza di discussione per il 18 ottobre 1995;

che la raccomandata destinata alla __________ in via __________ a __________ non è stata ritirata dall’ interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che la causa del mancato ritiro della citazione è da ricercare nelle modifiche statutarie intervenute in seno alla società, e meglio nel cambiamento della ragione sociale e della sede della parte convenuta che ha assunto il nome __________, trasferendosi a __________ (pubblicazione sul FUSC del ____________________ che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3);

che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte

contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 18 ottobre 1995 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;

che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinchè proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese nè tassa di giustizia mentre alla ricorrente deve essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo ricorsuale (non potendosi applicare in concreto la TOA), da porre a carico dello __________;

richiamati gli art. 327 segg, 147 segg. CPC e la LTG pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 7 novembre 1995 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

26 ottobre 1995 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

Lo __________ verserà alla __________ l’importo di fr. 40.- quale indennità.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria