Appellant v. Enforcement Proceeding for Unspecified Legal Expenses
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the reversal of a lower court decision that granted the definitive rejection of their opposition to an execution proceeding initiated to recover CHF 50 in legal expenses, arguing that the enforcing document, a prior judicial decree, lacked the necessary specificity to constitute an enforceable title for the exact amount claimed because it only specified the court fee of CHF 450 and omitted the specific amount or calculation method for the subject legal expenses. The court reasoned that for a definitive rejection of opposition to be granted, there must be an identity between the credit being executed and the credit specified in the enforceable title, and since the decree failed to specify the recoverable legal expenses, it was only enforceable for the explicitly mentioned court fee, thus constituting an erroneous application of material law justifying the annulment of the lower court's decision and the rejection of the initial enforcement request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 327 lett. a CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 CPC; Appellant v. Enforcement Proceeding for Unspecified Legal Expenses: The court reasoned that for a definitive rejection of opposition to be granted, there must be an identity between the credit being executed and the credit specified in the enforceable title, and since the decree failed to specify the recoverable legal expenses, it was only enforceable for the explicitly mentioned court fee, thus constituting an erroneous application of material law justifying the annulment of the lower court's decision and the rejection of the initial enforcement request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision provided the ground for cassation because the lower court made an erroneous evaluation of evidence and an erroneous application of substantive law.
These articles governed the overall procedure for the appeal in cassation, leading to the acceptance of the appeal.
This article was cited in relation to the imposition of costs for the proceedings.
This regulation was cited concerning the determination of fees and costs for the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00184 · Lugano 20 febbraio 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 novembre 1994 da
__________ rappr. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 50.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese di giustizia poste a suo carico con decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, regolarmente passata in giudicato;
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso; la risposta scritta 3 novembre 1995 della convenuta non può supplire alla sua assenza, e non può pertanto essere considerata ai fini del giudizio, non prevedendo la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione lo scambio d’allegati scritti (Cocchi/Trezzini, CPC, annotato n. 11 ad art. 387);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza considerando quale valido titolo esecutivo il decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura attinente alla ventilata violazione dell’art. 327 lett. a CPC secondo il quale sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le decisioni che emanano da un giudice incompe-tente, non merita di essere approfondita sia perché la ricorrente non specifica il motivo dell’incompetenza, sia perché la censura si rileva di primo acchito infondata;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che determinante ai fini della concessione del rigetto definitivo dell’opposizione è che vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nella sentenza (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 108, p. 260);
che nella concreta fattispecie il decreto pretorile 11 gennaio 1995, prodotto a valere quale titolo esecutivo, non menziona l’importo posto in esecuzione, infatti il punto 2 del dispositivo indica unicamente l’ammontare della tassa di giustizia (fr. 450.-) mentre non viene indicato l’ammontare delle spese addebitate alla ricorrente e tantomeno vengono forniti i parametri per il calcolo delle stesse;
che quindi, la decisione
11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 costituisce titolo esecutivo
unicamente per l’importo ivi menzionato di fr. 450.- (tassa di giustizia) ma non per le spese di giustizia, il cui ammontare, figura unicamente in un conteggio allestito separatamente dalla Pretura verosimilmente solo il 25 settembre 1995;
che la sentenza del giudice di pace, che a torto ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 50.-, deve pertanto essere annullata essendo il frutto di un’errata valutazione delle prove e di un'errata applicazione del diritto materiale, titolo di cassazione previsto dall’art. 327 lett. g CPC;
che la particolarità della lite esime questo giudice dal prelievo di spese e tassa di giustizia, mentre alla ricorrente, ancorché non assistita da un patrocinatore, va riconosciuta un'indennità per l'onere del ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
1.*L’istanza è respinta.*
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico.*
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 50.- quale di indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria